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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-66/24

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 12 marzo 2025. — Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Disegno o modello comunitario – Procedimento di dichiarazione di nullità – Disegno o modello comunitario registrato che raffigura una lampadina LED – Mancata presa in considerazione della divulgazione del disegno o modello anteriore – Articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 – Requisiti – Onere della prova. — Causa T-66/24

Giurisprudenza europea62024TJ0066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Lidl contro la decisione dell’EUIPO relativa alla nullità di un disegno o modello di lampadina LED. La pronuncia chiarisce che il periodo di tolleranza dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 si applica anche quando il disegno o modello divulgato e quello registrato non sono identici, purché il primo susciti la stessa impressione generale del secondo nell’analisi del carattere individuale. Il Tribunale esclude inoltre errori nella ripartizione dell’onere della prova e nella valutazione degli elementi probatori sulla divulgazione del disegno anteriore D1.

Nullità di un disegno o modello comunitario registrato raffigurante una lampadina LED: applicazione dell’eccezione di divulgazione dell’autore ex articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 e riparto dell’onere della prova.

La questione giuridica

Se, in un procedimento di nullità di un disegno o modello comunitario registrato, l’eccezione del periodo di tolleranza di cui all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 richieda che il disegno o modello anteriormente divulgato sia identico a quello registrato; quale sia il corretto riparto dell’onere della prova quanto alla divulgazione e all’operatività dell’eccezione; e se la commissione di ricorso abbia erroneamente valutato le prove sulla divulgazione del disegno o modello anteriore D1.

Principio di diritto

Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002, la divulgazione che può non essere presa in considerazione non deve necessariamente riguardare un disegno o modello identico a quello registrato: nell’ambito dell’esame del carattere individuale ex articolo 6, è sufficiente che il disegno o modello anteriormente divulgato susciti la stessa impressione generale del disegno o modello contestato. In un procedimento di nullità, spetta al richiedente la nullità provare la divulgazione del disegno o modello anteriore e l’assenza dei requisiti di validità; se la controparte invoca il periodo di tolleranza, deve dimostrare i presupposti dell’articolo 7, paragrafo 2, ma il Tribunale conferma che, nel caso concreto, la commissione di ricorso non ha invertito l’onere della prova e ha correttamente respinto il ricorso.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 4, paragrafo 1, regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 5, regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 6, regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 7, paragrafi 1 e 2, regolamento (CE) n. 6/2002
  • Considerando 7, regolamento (CE) n. 6/2002
  • Considerando 20, regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 62, regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 134, paragrafo 1, regolamento di procedura del Tribunale

Nullità di un disegno o modello comunitario registrato raffigurante una lampadina LED

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario registrato. Il contenzioso verte sull’applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002, in relazione a un disegno o modello di lampadina LED.

Fatti e procedimento amministrativo

Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG aveva chiesto all’EUIPO la dichiarazione di nullità del disegno o modello registrato da Liquidleds Lighting Corp. il 12 gennaio 2017. La domanda si fondava sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 6/2002, con riferimento alla mancanza di novità e di carattere individuale di cui agli articoli 5 e 6 del medesimo regolamento. La ricorrente invocava due disegni o modelli anteriori, D1 e D2.

La divisione di annullamento ha respinto la domanda; la commissione di ricorso ha confermato il rigetto, ritenendo da un lato che la divulgazione di D1 rientrasse nell’eccezione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, e dall’altro che la divulgazione di D2 non fosse stata provata.

Oggetto del ricorso davanti al Tribunale

Dinanzi al Tribunale, Lidl ha contestato solo la parte della decisione relativa al disegno o modello anteriore D1. La controversia si è quindi concentrata su tre profili del motivo unico di ricorso:

  • presunta errata ripartizione dell’onere della prova;
  • asserito errore nella valutazione degli elementi probatori;
  • errata applicazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002.

Quadro normativo richiamato

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), che consente la nullità del disegno o modello che non soddisfa i requisiti degli articoli da 4 a 9;
  • l’articolo 5, sulla novità, che richiede l’assenza di divulgazione al pubblico di un disegno o modello identico;
  • l’articolo 6, sul carattere individuale, che richiede che l’impressione generale differisca da quella prodotta da qualsiasi disegno o modello divulgato in precedenza;
  • l’articolo 7, paragrafi 1 e 2, che definisce la divulgazione al pubblico e introduce il periodo di tolleranza di dodici mesi per le divulgazioni effettuate dall’autore o dal suo avente diritto;
  • i considerando 7 e 20 del regolamento n. 6/2002, che valorizzano rispettivamente l’incentivo all’innovazione e la possibilità di testare il prodotto sul mercato prima del deposito.

Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 2: non serve l’identità del disegno divulgato

Sul punto centrale, il Tribunale respinge l’idea che l’eccezione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, si applichi solo se il disegno o modello divulgato è identico a quello registrato. La disposizione, letta nel suo contesto e alla luce della sua finalità, tutela il creatore che abbia divulgato il disegno o modello durante i dodici mesi precedenti per verificarne il successo commerciale.

Il Tribunale precisa che:

  • per la novità ex articolo 5, l’eccezione impedisce di considerare una divulgazione di un disegno o modello identico;
  • per il carattere individuale ex articolo 6, invece, l’eccezione opera rispetto a una divulgazione di un disegno o modello che suscita la stessa impressione generale.

Ne consegue che non è richiesto che il disegno o modello anteriore sia identico a quello contestato. Sarebbe contrario alla ratio della disciplina imporre al creatore di registrare esattamente il medesimo modello testato sul mercato, senza poterlo adattare prima del deposito.

Riparto dell’onere della prova

Il Tribunale conferma la regola secondo cui, nel procedimento di nullità, spetta innanzitutto al richiedente la nullità dimostrare che il disegno o modello contestato non soddisfa i requisiti di protezione, e quindi anche che il disegno o modello anteriore è stato divulgato al pubblico.

Se la parte avversa invoca l’articolo 7, paragrafo 2, deve poi provare i presupposti dell’eccezione, cioè in particolare:

  • che la divulgazione proviene dall’autore o dal suo avente diritto, oppure da terzi sulla base di informazioni fornite o atti compiuti dall’autore;
  • che la divulgazione è avvenuta nel periodo di tolleranza di dodici mesi.

Nel caso concreto, il Tribunale osserva che la commissione di ricorso ha applicato correttamente tali principi: ha prima riscontrato la divulgazione di D1, poi ha esaminato le prove addotte dall’interveniente per l’eccezione e infine le osservazioni di Lidl, senza invertire l’onere della prova. Eventuali passaggi poco chiari della motivazione non hanno comunque determinato una violazione del diritto di difesa o dell’articolo 62 del regolamento n. 6/2002.

Valutazione delle prove e inoperatività degli argomenti della ricorrente

Il Tribunale considera inoperanti gli argomenti di Lidl fondati sulle differenze tra il disegno contestato e i materiali probatori relativi alla divulgazione, perché l’esame ex articolo 7, paragrafo 2, non mira a verificare l’identità tra il disegno divulgato e quello registrato, bensì il contesto della divulgazione del disegno anteriore.

In particolare, la circostanza che le lampadine raffigurate in alcuni allegati non coincidano perfettamente con il disegno contestato non basta a mettere in discussione la conclusione della commissione di ricorso sulla divulgazione di D1, né l’applicabilità dell’eccezione del periodo di tolleranza.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG alle spese, conformemente alle domande dell’EUIPO e dell’interveniente.

Principio affermato

La divulgazione del disegno o modello anteriore che può essere neutralizzata dal periodo di tolleranza ex articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 6/2002 non deve essere necessariamente identica al disegno o modello registrato: nell’ambito del carattere individuale è sufficiente che il disegno anteriore susciti la stessa impressione generale. Nel procedimento di nullità, il richiedente deve provare la divulgazione del modello anteriore, mentre la parte che invoca l’eccezione deve dimostrarne i presupposti; nel caso concreto, il Tribunale ha ritenuto corretta la decisione dell’EUIPO e ha respinto il ricorso.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli comunitariproprietà intellettualenullità del disegno o modelloonere della provadivulgazione e periodo di tolleranza

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