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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18911/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce da una sanzione disciplinare conservativa di euro 500 irrogata a un dirigente comunale che svolgeva anche le funzioni di comandante della Polizia Municipale. L'addebito riguardava l'aver tenuto, in orario di servizio, un corso di formazione presso la Scuola regionale di formazione della pubblica amministrazione senza preventiva comunicazione scritta all'amministrazione, avvalendosi per il trasporto dell'auto di servizio e facendosi accompagnare da una collega. Il lavoratore aveva impugnato la sanzione sostenendo: 1) che la corte territoriale avesse violato gli artt. 115 e 116 c.p.c. e il contratto collettivo applicabile, perché non avrebbe considerato una comunicazione, sia pure informale, della trasferta e la deposizione del sindaco; 2) che, trattandosi di attività di formazione/docenza riconducibile alle attività para-istituzionali ex art. 53, comma 6, TUPI, non fosse necessaria l'autorizzazione prevista dal regolamento interno; 3) che la sanzione fosse manifestamente sproporzionata; 4) che l'azione disciplinare fosse decaduta perché il termine di 40 giorni per la contestazione avrebbe dovuto decorrere dalla prima conoscenza dell'esposto da parte di un dirigente che era anche presidente dell'UPD, e non dalla successiva trasmissione formale degli atti all'ufficio competente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che le doglianze, pur formalmente prospettate come violazione di legge, mirassero in realtà a ottenere una diversa ricostruzione del fatto e una diversa valutazione delle prove, operazione non consentita in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che la corte di merito aveva comunque accertato la mancanza della preventiva comunicazione richiesta dal regolamento interno. Sul secondo motivo ha ribadito che, ai fini della decorrenza del termine di quaranta giorni per la contestazione disciplinare nei procedimenti di maggiore gravità, rileva la ricezione formale della notizia da parte dell'UPD, non la conoscenza informale che singoli componenti dell'ufficio possano aver acquisito; ha quindi confermato l'irrilevanza della pretesa conoscenza anticipata dell'esposto da parte di un dirigente che era anche presidente dell'UPD. La Corte ha anche riaffermato che i termini interni di trasmissione degli atti hanno funzione ordinatoria e non determinano di per sé l'illegittimità della sanzione, salvo pregiudizio del diritto di difesa, qui non dedotto né accertato. Sono state poste le spese a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte osserva che la censura, se diretta a contestare la ricostruzione del fatto, è inammissibile in cassazione come vizio di violazione di legge.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere un'erronea valutazione probatoria; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non può trasformarsi in riesame del merito.

  • art. 7, comma 4, CCNL 22.2.2010

    È la disposizione del codice disciplinare della dirigenza degli enti locali applicata dall'amministrazione per irrogare la sanzione della multa per inosservanza di direttive e disposizioni di servizio e per condotta non conforme ai principi di correttezza.

  • art. 53, comma 6, d.lgs. 165/2001

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che l'attività di docenza/formazione rientrasse tra gli incarichi para-istituzionali e non richiedesse autorizzazione; la Corte non accoglie la censura perché, anche a voler escludere l'autorizzazione, restava necessaria la preventiva comunicazione prevista dal regolamento interno.

  • art. 55 bis, commi 3 e 4, d.lgs. 165/2001

    La Corte ribadisce che il termine per la contestazione decorre dalla ricezione formale degli atti/notizia da parte dell'UPD; la conoscenza individuale di singoli componenti dell'ufficio è irrilevante. I termini di trasmissione interni hanno funzione sollecitatoria e la loro violazione rileva solo se pregiudica il diritto di difesa.

  • art. 55 quater d.lgs. 165/2001

    Richiamato solo per individuare, in via comparativa, ipotesi di maggiore gravità disciplinare astrattamente sanzionabili con il licenziamento, utili a giustificare il raddoppio dei termini del procedimento ex art. 55 bis, comma 4.

  • d.lgs. 75/2017

    Citato come riforma 'Madia' che ha modificato l'art. 55 bis d.lgs. 165/2001; la Corte precisa che il principio sul dies a quo del termine disciplinare vale sia prima sia dopo tali modifiche.

  • d.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato nel dispositivo per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione, la deduzione di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione del fatto: quando la censura investe l'accertamento del giudice di merito, il controllo di legittimità resta precluso salvo i limiti del vizio motivazionale ammissibile ratione temporis.
  • Nel procedimento disciplinare del pubblico impiego contrattualizzato, ai fini della decorrenza del termine di contestazione, rileva la ricezione formale della notizia di infrazione da parte dell'ufficio procedimenti disciplinari; la conoscenza informale da parte di singoli componenti dell'ufficio non è sufficiente.
  • I termini interni previsti per la trasmissione della notizia di illecito all'UPD hanno funzione ordinatoria e sollecitatoria; la loro inosservanza non comporta automaticamente decadenza o illegittimità della sanzione, salvo che sia dimostrato un concreto pregiudizio del diritto di difesa.
  • Se il regolamento interno richiede almeno una preventiva comunicazione per lo svolgimento di incarichi esterni o paraservizio, la mancanza di tale comunicazione può integrare illecito disciplinare anche quando si contesti che non fosse necessaria un'autorizzazione formale.
  • La qualificazione dell'atto come attività autorizzata o meramente comunicata non può essere introdotta in cassazione come pretesto per sollecitare un riesame del fatto storico già apprezzato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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