Regolamento (UE) 2024/1022
Regolamento (UE) 2024/1022 della Commissione, dell’8 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi di deossinivalenolo negli alimenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna la disciplina UE sui limiti massimi di deossinivalenolo negli alimenti, intervenendo sul regolamento (UE) 2023/915. La Commissione abbassa alcuni tenori massimi per rafforzare la protezione della salute pubblica, in attesa di dati e metodi analitici più completi per la somma del DON e delle sue forme acetilate e modificate. La modifica riguarda soprattutto i cereali non trasformati e i prodotti derivati, con specifiche deroghe ed esclusioni per alcune tipologie di prodotti. È previsto un regime transitorio per le merci già immesse legalmente sul mercato prima del 1° luglio 2024.
Modifica il regolamento (UE) 2023/915 riducendo e precisando i tenori massimi di deossinivalenolo (DON) in varie categorie di alimenti a base di cereali.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato dell’UE gli alimenti elencati nell’allegato, in particolare cereali non trasformati, prodotti di macinazione, prodotti da forno, pasta, alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e alimenti a fini medici speciali destinati a tali soggetti. Rileva per il mercato dell’Unione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri. Sono previste esclusioni specifiche per il riso, per alcuni prodotti di granturco destinati alla molitura ad umido e, in taluni casi, per prodotti destinati al consumatore finale o alla prima trasformazione; gli alimenti legalmente immessi sul mercato prima del 1° luglio 2024 possono restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla data di scadenza.
Modifica dei tenori massimi di deossinivalenolo negli alimenti
Il regolamento (UE) 2024/1022 della Commissione modifica il regolamento (UE) 2023/915 sui tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, con specifico riferimento al deossinivalenolo (DON). La misura nasce dall’esigenza di rafforzare la tutela della salute pubblica alla luce del parere scientifico EFSA del 2017 e della disponibilità ancora limitata di dati e metodi analitici per le forme acetilate e modificate del DON.
Contesto scientifico e ratio della modifica
La Commissione richiama il fatto che l’EFSA ha considerato la dose giornaliera tollerabile di 1 μg/kg di peso corporeo al giorno come DGT di gruppo per la somma di DON, 3-acetil-deossinivalenolo, 15-acetil-deossinivalenolo e deossinivalenolo-3-glucoside. Per il rischio acuto è stata inoltre calcolata una dose acuta di riferimento di gruppo pari a 8 μg/kg di peso corporeo per pasto. Le stime di esposizione acuta non hanno evidenziato criticità, mentre le esposizioni croniche medie hanno superato la DGT di gruppo nei lattanti, nei bambini nella prima infanzia e in altri bambini, e a livelli elevati anche negli adolescenti e negli adulti.
Alla luce di tali elementi, la Commissione ha considerato l’ipotesi di fissare limiti per la somma delle diverse forme del DON, ma ha ritenuto che i dati di occorrenza siano ancora insufficienti e che il monitoraggio analitico non sia abbastanza sviluppato. Per questo, in via intermedia, ha scelto di abbassare alcuni limiti già esistenti per il DON, seguendo l’approccio del livello più basso ragionevolmente ottenibile con le buone pratiche di prevenzione della contaminazione.
Ambito oggettivo e categorie di prodotti interessati
La modifica riguarda l’allegato I del regolamento (UE) 2023/915, sezione 1 dedicata alle micotossine, voce 1.4 sul deossinivalenolo. I nuovi limiti si applicano a un insieme ampio di prodotti cerealicoli, tra cui:
- chicchi di cereali non trasformati;
- chicchi di frumento duro non trasformati e chicchi di granturco non trasformati;
- chicchi di avena non trasformati con tegumento non commestibile;
- cereali immessi sul mercato per il consumatore finale, granturco per pop corn e pop corn;
- prodotti di macinazione dei cereali e del granturco;
- polenta precotta pronta per il consumo;
- prodotti da forno, merende a base di cereali e cereali da colazione;
- pasta alimentare;
- alimenti per la prima infanzia, alimenti trasformati a base di cereali per lattanti e bambini nella prima infanzia;
- alimenti a fini medici speciali destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia.
Tenori massimi fissati nell’allegato
Il regolamento sostituisce integralmente la voce 1.4 dell’allegato con nuovi limiti espressi in μg/kg. In sintesi:
- 1.000 μg/kg per i chicchi di cereali non trasformati, con esclusione dei chicchi di granturco non trasformati destinati alla molitura ad umido e del riso;
- 1.500 μg/kg per chicchi di frumento duro non trasformati e chicchi di granturco non trasformati, con esclusione dei chicchi di granturco destinati unicamente alla molitura ad umido;
- 1.750 μg/kg per chicchi di avena non trasformati con tegumento non commestibile;
- 750 μg/kg per cereali immessi sul mercato per il consumatore finale, granturco per pop corn e pop corn, escluso il riso;
- 600 μg/kg per prodotti di macinazione dei cereali, esclusi i prodotti di macinazione del riso;
- 750 μg/kg per prodotti di macinazione del granturco immessi sul mercato per il consumatore finale;
- 1.000 μg/kg per prodotti di macinazione del granturco non immessi sul mercato per il consumatore finale;
- 250 μg/kg per polenta precotta pronta per il consumo;
- 400 μg/kg per prodotti da forno, merende a base di cereali e cereali da colazione, compresi i piccoli prodotti da forno, esclusi i prodotti a base di riso;
- 600 μg/kg per pasta alimentare secca, con contenuto di acqua di circa il 12 %;
- 150 μg/kg per alimenti per la prima infanzia e alimenti trasformati a base di cereali destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia, esclusi i prodotti a base di riso;
- 150 μg/kg per alimenti a fini medici speciali destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia, esclusi i prodotti a base di riso.
Osservazioni e criteri applicativi
L’allegato specifica che in più casi il limite si applica ai prodotti immessi sul mercato per la prima trasformazione o per il consumatore finale. Per l’avena, la precisazione è rilevante perché i chicchi sono considerati con il tegumento non commestibile. Per il granturco, è espressamente escluso il caso dei chicchi destinati unicamente alla molitura ad umido, quando ciò risulti chiaramente, ad esempio, dall’etichettatura o dalla destinazione.
Regime transitorio
Per evitare effetti immediati sulle scorte già commercializzate, l’articolo 2 prevede che gli alimenti elencati nell’allegato e legalmente immessi sul mercato prima del 1° luglio 2024 possano restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza. La previsione tiene conto anche della lunga durata di conservazione di alcuni prodotti interessati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo a decorrere dal 1° luglio 2024. Si tratta di un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/915
L’articolo 1 sostituisce, nell’allegato I, sezione 1 (Micotossine), la voce 1.4 relativa al deossinivalenolo, introducendo nuovi tenori massimi per diverse categorie di alimenti a base di cereali.
Nuovi tenori massimi di DON per i cereali e i prodotti derivati
L’allegato fissa, tra l’altro, i seguenti limiti: 1.000 μg/kg per i chicchi di cereali non trasformati, salvo i casi specifici previsti; 1.500 μg/kg per i chicchi di frumento duro non trasformati e per i chicchi di granturco non trasformati; 1.750 μg/kg per i chicchi di avena non trasformati con tegumento non commestibile; 750 μg/kg per cereali immessi sul mercato per il consumatore finale, granturco per pop corn e pop corn; 600 μg/kg per prodotti di macinazione dei cereali; 750 μg/kg e 1.000 μg/kg per prodotti di macinazione del granturco, a seconda che siano o meno destinati al consumatore finale; 250 μg/kg per la polenta precotta pronta per il consumo; 400 μg/kg per prodotti da forno, merende a base di cereali e cereali da colazione; 600 μg/kg per la pasta alimentare; 150 μg/kg per alimenti per la prima infanzia, alimenti trasformati a base di cereali destinati a lattanti e bambini nella prima infanzia e alimenti a fini medici speciali destinati a tali soggetti.
Esclusioni e osservazioni applicative
Sono previste esclusioni per il riso in varie categorie e, per i chicchi di granturco non trasformati, per quelli destinati unicamente alla molitura ad umido (produzione di amido). Per l’avena non trasformata, il limite si applica ai chicchi con tegumento non commestibile. In più casi il tenore massimo si applica ai prodotti immessi sul mercato per la prima trasformazione o per il consumatore finale, secondo la categoria.
Motivazione scientifica e approccio prudenziale
La Commissione richiama il parere EFSA del 2017, che ha considerato la DGT di 1 μg/kg di peso corporeo al giorno come DGT di gruppo per DON e per le forme 3-Ac-DON, 15-Ac-DON e DON-3-glucoside, nonché una DAR di gruppo di 8 μg/kg per pasto. Poiché i dati disponibili sulla somma di tali composti sono limitati e il monitoraggio analitico non è ancora sufficiente, la Commissione non fissa ancora limiti per la somma delle forme e riduce invece i limiti esistenti per il DON, seguendo il principio del livello più basso ragionevolmente ottenibile.
Regime transitorio per gli alimenti già immessi sul mercato
L’articolo 2 consente agli alimenti elencati nell’allegato, se legalmente immessi sul mercato prima del 1° luglio 2024, di restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° luglio 2024. È indicato il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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