Regolamento (UE) 2024/1026
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1026 della Commissione, dell’8 aprile 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le specifiche del nuovo alimento oleoresina ricca di astaxantina derivata dall’alga Haematococcus pluvialis
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le specifiche tecniche del nuovo alimento già autorizzato "oleoresina ricca di astaxantina derivata dall'alga Haematococcus pluvialis" nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti. La modifica riguarda alcuni parametri di composizione dei carotenoidi e del tenore proteico, sulla base della domanda presentata da Astareal AB e del parere favorevole dell'EFSA. L'atto modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 e si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica delle specifiche del nuovo alimento "oleoresina ricca di astaxantina derivata dall'alga Haematococcus pluvialis" nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla voce relativa all'"oleoresina ricca di astaxantina derivata dall'alga Haematococcus pluvialis" inserita nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, quindi ai nuovi alimenti autorizzati nell'Unione europea ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. Produce effetti per gli operatori che immettono sul mercato tale nuovo alimento negli Stati membri, con efficacia diretta e obbligatoria in tutti gli Stati membri. Non disciplina nuove categorie di utilizzatori o nuovi impieghi, ma aggiorna le specifiche compositive e microbiologiche del prodotto autorizzato.
Modifica delle specifiche dell'oleoresina ricca di astaxantina derivata da Haematococcus pluvialis
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1026 interviene sull'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti per aggiornare le specifiche del nuovo alimento già autorizzato "oleoresina ricca di astaxantina derivata dall'alga Haematococcus pluvialis". L'atto è adottato nel quadro del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti e recepisce il parere scientifico favorevole dell'EFSA sulla sicurezza delle modifiche richieste.
Contesto normativo e procedura
Il regolamento ricorda che solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell'elenco dell'Unione possono essere immessi sul mercato. Tale elenco è istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/2283. La Commissione segnala che il nuovo alimento in questione era già autorizzato e che le condizioni d'uso erano state in precedenza modificate dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1377 e poi dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1581.
La domanda di modifica delle specifiche è stata presentata da Astareal AB il 20 giugno 2022, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283. La Commissione ha quindi consultato l'EFSA il 26 settembre 2022, in conformità all'articolo 10, paragrafo 3, e l'Autorità ha adottato il proprio parere scientifico il 26 settembre 2023. Sulla base di tale parere, la Commissione conclude che le modifiche sono sicure e conformi alle condizioni dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283.
Contenuto della modifica
La modifica consiste nella sostituzione della voce corrispondente nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, tabella 2 "Specifiche". Le nuove specifiche riguardano principalmente i parametri di composizione dei carotenoidi e il tenore proteico.
In particolare, i nuovi intervalli o limiti fissati sono i seguenti:
- proteine: ≤ 4,4 %;
- grassi: 42,2-99 %;
- carboidrati: ≤ 52,8 %;
- fibre: < 1,0 %;
- ceneri: ≤ 4,2 %;
- astaxantine totali: 2,9-11,1 %;
- 9-cis-astaxantina: 0,3-30,0 %;
- 13-cis-astaxantina: 0,2-7,0 %;
- monoesteri di astaxantina: 66,7-91,5 %;
- diesteri di astaxantina: 0,16-32,5 %;
- β-carotene: 0,01-0,3 %;
- luteina: ≤ 1,8 %;
- cantaxantina: ≤ 1,30 %.
Descrizione del nuovo alimento e criteri microbiologici
La descrizione aggiornata del prodotto precisa che l'astaxantina è un carotenoide derivato dall'alga Haematococcus pluvialis. La coltivazione può avvenire in sistemi chiusi esposti alla luce solare o illuminati artificialmente in modo controllato, oppure in bacini aperti. Le cellule algali vengono raccolte ed essiccate, poi l'oleoresina è estratta mediante CO2 supercritica o solvente (acetato di etile). Il prodotto è quindi diluito e standardizzato al 2,5 %, 5,0 %, 7,0 %, 10 %, 15 % o 20 % con olio di oliva, olio di cartamo, olio di girasole o MCT.
Sono inoltre confermati criteri microbiologici specifici:
- batteri aerobici totali: < 3 000 CFU/g;
- lieviti e muffe: < 100 CFU/g;
- coliformi: < 10 CFU/g;
- E. coli: negativo;
- Salmonella: negativo;
- Stafilococco: negativo.
Effetti giuridici e decorrenza
Il regolamento si limita a modificare le specifiche tecniche del nuovo alimento nell'allegato del regolamento (UE) 2017/2470; non introduce, nel testo fornito, nuove condizioni d'uso o nuove categorie di destinatari. L'atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle specifiche del nuovo alimento
L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato per sostituire la voce relativa all'"oleoresina ricca di astaxantina derivata dall'alga Haematococcus pluvialis". Le modifiche approvate riguardano i monoesteri di astaxantina, i diesteri di astaxantina, la 9-cis-astaxantina e il tenore di proteine, in seguito alla valutazione di sicurezza positiva dell'EFSA.
Parametri compositivi aggiornati
Le nuove specifiche includono, tra l'altro, proteine fino a ≤ 4,4 %, grassi 42,2-99 %, carboidrati ≤ 52,8 %, fibre < 1,0 % e ceneri ≤ 4,2 %. Per i carotenoidi sono indicati: astaxantine totali 2,9-11,1 %, 9-cis-astaxantina 0,3-30,0 %, 13-cis-astaxantina 0,2-7,0 %, monoesteri di astaxantina 66,7-91,5 %, diesteri di astaxantina 0,16-32,5 %, β-carotene 0,01-0,3 %, luteina ≤ 1,8 % e cantaxantina ≤ 1,30 %.
Criteri microbiologici e descrizione del prodotto
La scheda tecnica aggiornata descrive il processo produttivo: coltivazione dell'alga in sistemi chiusi o bacini aperti, raccolta ed essiccazione delle cellule, estrazione dell'oleoresina con CO2 supercritica o acetato di etile, e standardizzazione al 2,5 %, 5,0 %, 7,0 %, 10 %, 15 % o 20 % mediante oli vegetali o MCT. Sono fissati criteri microbiologici: batteri aerobici totali < 3 000 CFU/g, lieviti e muffe < 100 CFU/g, coliformi < 10 CFU/g, E. coli negativo, Salmonella negativa, Stafilococco negativo.
Base giuridica e iter di adozione
La Commissione adotta il regolamento ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283, dopo la domanda presentata il 20 giugno 2022 da Astareal AB ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, la consultazione della Commissione all'EFSA del 26 settembre 2022 ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, e il parere scientifico EFSA del 26 settembre 2023, che ha concluso per la sicurezza delle modifiche proposte.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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