Regolamento (UE) 2024/1064
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1064 della Commissione, del 9 aprile 2024, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce, a titolo provvisorio, dazi antidumping sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato dalla Cina, ritenendo sussistenti dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale. La Commissione ha ricostruito il valore normale applicando la metodologia delle distorsioni significative di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, con paese rappresentativo individuato nel Brasile. Le aliquote provvisorie variano in funzione del produttore esportatore e sono accompagnate da regole documentali e doganali per l’applicazione delle aliquote individuali.
Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati esteri di alchilfosfato (APE) basati esclusivamente su catene laterali di 2 o 3 atomi di carbonio, comprese le catene alchiliche clorurate, con tenore di fosforo almeno pari al 9 % in peso e viscosità compresa tra 1 e 100 mPa·s a 20-25 °C, classificati ai codici NC ex 2919 90 00 (TARIC 2919900050 e 2919900065) ed ex 3824 99 92 (TARIC 3824999238). Il regolamento riguarda il prodotto originario della Repubblica popolare cinese; non disciplina altri paesi di origine. Le misure sono provvisorie, applicabili per sei mesi dall’entrata in vigore. Sono previste aliquote individuali per specifici produttori esportatori cinesi e un’aliquota residuale per tutte le altre società.
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1064 - dazio antidumping provvisorio sugli esteri di alchilfosfato cinesi
Il regolamento istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di determinati esteri di alchilfosfato originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione conclude, in via provvisoria, che tali importazioni sono oggetto di dumping e causano un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione; il valore normale è costruito ricorrendo alla metodologia delle distorsioni significative prevista dall’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.
Contesto e procedimento
L’inchiesta antidumping è stata aperta l’11 agosto 2023 su denuncia di tre produttori dell’Unione, ritenuta supportata da elementi di prova sufficienti su dumping e pregiudizio. È stata avviata separatamente anche un’inchiesta antisovvenzioni il 21 dicembre 2023. La Commissione ha consultato le parti interessate, ha effettuato verifiche in loco presso produttori dell’Unione, importatori e produttori esportatori cinesi e ha esaminato il periodo 1° luglio 2022 - 30 giugno 2023 per dumping e pregiudizio, con analisi delle tendenze dal 1° gennaio 2019.
Prodotto interessato
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da determinati esteri di alchilfosfato (APE) basati su catene laterali di 2 o 3 atomi di carbonio, con contenuto di fosforo almeno pari al 9 % e viscosità tra 1 e 100 mPa·s, classificati ai codici NC ex 2919 90 00 e ex 3824 99 92. La Commissione li identifica come TCPP e TEP, comunemente usati come ritardanti di fiamma. È stato respinto il tentativo di escludere il TEP dalla definizione del prodotto, poiché TCPP e TEP sono ritenuti prodotti simili in quanto condividono caratteristiche fisiche, chimiche e impieghi principali.
Campionamento e collaborazione
La Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori cinesi tra i 14 che avevano aderito, sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni esaminabile nel tempo disponibile. Una richiesta di ampliamento del campione presentata da Zhejiang Wansheng è stata respinta per eccessivo aggravio. Due produttori esportatori hanno chiesto l’esame individuale, ma la decisione è stata rinviata alla fase definitiva. Sul fronte degli importatori, il numero di risposte è stato esiguo e non si è ritenuto necessario un campionamento formale.
Valore normale e distorsioni significative in Cina
La Commissione ha ritenuto che in Cina esistano distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, tali da rendere inidonei i prezzi e i costi interni cinesi. La conclusione si fonda sul ruolo pervasivo dello Stato e del PCC nell’economia cinese, sulla presenza di imprese statali e private soggette a controllo/indirizzo politico, sulle distorsioni dei prezzi di energia, materie prime, lavoro e finanziamento, nonché su carenze del diritto fallimentare, societario e patrimoniale. Non avendo ricevuto risposte dal governo cinese, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18.
Paese rappresentativo e fonti di riferimento
Per il calcolo del valore normale, la Commissione ha individuato il Brasile come paese rappresentativo appropriato, in ragione di un livello di sviluppo economico ritenuto comparabile e della disponibilità di dati pubblici. Come produttore di riferimento per SGAV e profitti è stata utilizzata Elekeiroz SA, in particolare il segmento delle sostanze chimiche organiche. Le principali materie prime sono state valorizzate usando il Global Trade Atlas; il costo del lavoro è stato ricavato da statistiche IBGE, indicizzate all’INPC; energia elettrica e vapore sono stati valorizzati con fonti ministeriali brasiliane, con alcuni adeguamenti per imposte recuperabili.
Margini di dumping e prezzo all’esportazione
Per le vendite dirette nell’Unione il prezzo all’esportazione è stato il prezzo effettivamente pagato o pagabile; per alcune vendite tramite operatore collegato a Singapore è stato utilizzato il primo prezzo di rivendita a un acquirente indipendente, con adeguamento ex articolo 2, paragrafo 10, lettera i). I margini di dumping provvisori sono stati fissati al 45,1 % per Anhui RunYue, al 68,4 % per Nantong Jiangshan, al 63,0 % per Shandong Yarong, al 59,1 % per le altre società collaboranti non incluse nel campione e al 68,4 % per tutte le altre società.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è composta dai tre produttori dell’Unione che hanno collaborato. La Commissione rileva un forte deterioramento: produzione -56 %, vendite sul mercato libero -58 %, quota di mercato dal 39 % al 20 %, utilizzo degli impianti dal 69 % al 30 %, occupazione in calo e redditività da +3 % a -6 %. I prezzi di vendita dell’Unione sono aumentati meno dei costi di produzione, che sono cresciuti del 42 %, soprattutto per il rincaro di ossicloruro di fosforo e ossido di propilene.
Nesso causale
La Commissione attribuisce il pregiudizio alle importazioni cinesi oggetto di dumping: la loro quota di mercato è salita dal 60 % all’80 % mentre il consumo dell’Unione è diminuito del 21 %, e i prezzi delle importazioni sono rimasti inferiori ai prezzi dell’industria unionale con margini di undercutting medi ponderati tra 32,0 % e 35,5 %. Gli altri fattori evocati dalle parti interessate sono stati esaminati e ritenuti non idonei a spezzare il nesso causale.
Livello delle misure e interesse dell’Unione
La Commissione ha valutato il margine di pregiudizio applicando un profitto di riferimento minimo del 6 % e tenendo conto anche di un costo futuro stimato di 3,3 EUR/t per la conformità ETS. Tuttavia, poiché i margini di pregiudizio risultano superiori ai margini di dumping, il dazio provvisorio è stato fissato al livello del dumping. Sotto il profilo dell’interesse dell’Unione, la Commissione ritiene che le misure siano nell’interesse dell’industria unionale e non producano un impatto eccessivo su importatori e utilizzatori, anche perché il prodotto incide per meno del 5 % sul costo dei prodotti finali.
Dispositivo e adempimenti doganali
L’articolo 1 istituisce i dazi provvisori con aliquote differenziate per società. Per beneficiare delle aliquote individuali, è necessaria una fattura commerciale valida con specifica dichiarazione di origine e produzione; in mancanza, si applica il dazio residuale. L’immissione in libera pratica è subordinata a garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. L’articolo 2 fissa termini brevi per osservazioni e richieste di audizione: 15 giorni di calendario per le osservazioni, 5 giorni per le audizioni presso la Commissione o il consigliere-auditore.
Durata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l’articolo 1 si applica per sei mesi. Si tratta quindi di una misura provvisoria, destinata a essere confermata, modificata o revocata nella successiva fase definitiva dell’inchiesta.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta e base giuridica
L’inchiesta antidumping è stata aperta l’11 agosto 2023 ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036, a seguito di denuncia presentata dall’industria dell’Unione. È stata avviata anche un’inchiesta antisovvenzioni separata il 21 dicembre 2023.
Prodotto oggetto dell’inchiesta e definizione del prodotto simile
Il prodotto oggetto dell’inchiesta è costituito da APE con specifiche chimico-fisiche e codici TARIC indicati. La Commissione ha concluso che il prodotto esportato dalla Cina, quello venduto sul mercato interno cinese e quello prodotto nell’Unione presentano caratteristiche e impieghi di base analoghi e sono quindi prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. È stata respinta la richiesta di escludere il TEP dalla definizione del prodotto.
Campionamento ed esame individuale
La Commissione ha selezionato un campione di tre produttori esportatori cinesi su 14 rispondenti, sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni esaminabile nel tempo disponibile. La richiesta di Zhejiang Wansheng di essere inclusa nel campione è stata respinta perché avrebbe comportato un aggravio eccessivo. Le richieste di esame individuale di Zhejiang Wansheng e Futong Chemical sono state rinviate alla fase definitiva.
Determinazione del valore normale con metodo delle distorsioni significative
La Commissione ha ritenuto applicabile l’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per l’esistenza di distorsioni significative in Cina. Poiché il governo cinese non ha risposto al questionario, la Commissione ha fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 18. Il paese rappresentativo prescelto è stato il Brasile; come produttore di riferimento è stata utilizzata Elekeiroz SA per SGAV e profitti. Il valore normale è stato costruito su costi di produzione e vendita esenti da distorsioni, con utilizzo di prezzi/valori di riferimento brasiliani per materie prime, lavoro ed energia.
Margini di dumping provvisori
Sono stati determinati i seguenti margini provvisori: Anhui RunYue Technology Co., Ltd. 45,1 %; Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Limited Liability Co. 68,4 %; Shandong Yarong Chemical Co., Ltd. 63,0 %; altre società che hanno collaborato non incluse nel campione 59,1 %; tutte le altre società 68,4 %. Per Nantong Jiangshan è stato effettuato un adeguamento per vendite tramite operatore commerciale collegato a Singapore, assimilato a un agente a commissione.
Pregiudizio all’industria dell’Unione
L’industria dell’Unione è composta dai tre produttori dell’Unione e rappresenta il 100 % della produzione unionale. La produzione è scesa del 56 %, le vendite sul mercato libero del 58 %, la quota di mercato dal 39 % al 20 % e l’utilizzo degli impianti dal 69 % al 30 % nel periodo considerato. La redditività è passata dal 3 % nel 2019 a -6 % nel periodo dell’inchiesta.
Nesso di causalità
La Commissione ha ritenuto che le importazioni cinesi oggetto di dumping abbiano causato il pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, in termini di volume e prezzo. Gli altri fattori esaminati, tra cui importazioni da paesi terzi, esportazioni dell’industria unionale, costi di investimento, COVID-19, aumento dei costi delle materie prime ed energia, inflazione e mancanza di sostituibilità, non hanno interrotto il nesso causale.
Livello delle misure e margine di pregiudizio
La Commissione ha valutato il margine di pregiudizio e ha fissato un profitto di riferimento del 6 % per l’industria dell’Unione, aggiungendo anche un costo stimato di conformità ETS di 3,3 EUR/t per i prossimi cinque anni. Tuttavia i margini di pregiudizio risultano superiori ai margini di dumping, per cui il dazio provvisorio è stato fissato al livello del margine di dumping.
Interesse dell’Unione
La Commissione ha concluso che l’istituzione delle misure non è contraria all’interesse dell’Unione. Le misure sono ritenute necessarie per evitare ulteriori importazioni a basso prezzo e per consentire all’industria dell’Unione di ristabilire condizioni di concorrenza eque; l’impatto sugli importatori e sugli utilizzatori è stato considerato limitato.
Aliquote dei dazi e regole di applicazione
Sono previste aliquote individuali per i produttori esportatori indicati all’articolo 1, paragrafo 2, con relativi codici addizionali TARIC: 45,1 % per Anhui RunYue (89AL), 68,4 % per Nantong Jiangshan (89AM), 63,0 % per Shandong Yarong (89AN), 59,1 % per le altre società collaboranti elencate nell’allegato, e 68,4 % per tutte le altre società (8999). L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con specifica attestazione dell’origine e del produttore; in mancanza, si applica l’aliquota residuale.
Garanzia e disciplina doganale
L’immissione in libera pratica del prodotto è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Restano applicabili le vigenti disposizioni in materia di dazi doganali, salvo diversa indicazione.
Osservazioni e audizioni nella fase provvisoria
Le parti interessate possono presentare osservazioni scritte entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore. Le richieste di audizione presso la Commissione e presso il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale devono essere presentate entro 5 giorni di calendario dall’entrata in vigore, con possibilità di valutazione delle domande tardive da parte del consigliere-auditore.
Durata e entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica per un periodo di sei mesi. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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