Regolamento (UE) 2024/1023
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1023 della Commissione, dell’8 aprile 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le condizioni d’uso del nuovo alimento lattitolo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti per il lattitolo, modificandone le condizioni d’uso negli integratori alimentari. La Commissione ha ritenuto che l’estensione alle forme liquide in fiale, flaconi a contagocce e forme simili non incida sulla sicurezza, purché resti invariato il livello massimo autorizzato di 20 g/giorno per adulti. È inoltre confermato l’obbligo di indicare in ეტichetta la denominazione "lattitolo".
Modifica le condizioni d’uso del nuovo alimento lattitolo nell’elenco dell’Unione, estendendone le forme consentite negli integratori alimentari destinati agli adulti.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea, ed è rilevante anche ai fini del SEE, agli operatori che immettono sul mercato integratori alimentari contenenti lattitolo e, più in generale, ai soggetti che devono conformarsi all’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. La modifica riguarda il solo nuovo alimento lattitolo e le sue condizioni d’uso negli integratori alimentari definiti dalla direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta. Restano ferme le regole generali del regolamento (UE) 2015/2283 sui nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione.
Modifica delle condizioni d’uso del lattitolo come nuovo alimento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1023 della Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, che contiene l’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2015/2283. L’intervento riguarda esclusivamente il lattitolo e ha la finalità di aggiornare le relative condizioni d’uso negli integratori alimentari.
Contesto normativo e presupposti della modifica
La Commissione richiama il principio secondo cui solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato. Ricorda inoltre che il lattitolo era già presente nell’elenco come nuovo alimento autorizzato e che era stato precedentemente autorizzato, sotto il regime previgente, per capsule e compresse negli integratori alimentari destinati agli adulti, nonché successivamente esteso alla forma in polvere. La nuova domanda, presentata il 31 ottobre 2023 da H.C. Clover Productos y Servicios, S.L., chiedeva di includere anche i liquidi contenuti in fiale, i flaconi a contagocce e forme simili di liquidi tra le forme consentite del lattitolo negli integratori alimentari.
Valutazione della Commissione e base giuridica
La Commissione ha ritenuto che l’aggiornamento richiesto non abbia effetti sulla salute umana e che non sia necessaria una nuova valutazione di sicurezza da parte dell’EFSA ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2283. Secondo la motivazione riportata, la valutazione di sicurezza alla base dell’autorizzazione del lattitolo a un livello massimo di 20 g/giorno non è collegata a una forma specifica di presentazione del prodotto, sicché la forma non incide sul profilo di sicurezza del nuovo alimento. La Commissione ha quindi concluso che le modifiche richieste sono conformi all’articolo 12 del regolamento (UE) 2015/2283 e devono essere approvate.
Contenuto della modifica all’allegato del regolamento 2017/2470
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, nella tabella 1 relativa ai nuovi alimenti autorizzati, è sostituito per la voce "Lattitolo". Le nuove condizioni d’uso prevedono che il lattitolo possa essere impiegato negli integratori alimentari definiti dalla direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, con livello massimo di 20 g/giorno. La formulazione della voce è strutturata in modo da non limitare più la forma del prodotto a capsule, compresse o polveri, ma da ricomprendere le forme consentite degli integratori alimentari in generale.
Etichettatura e requisiti applicabili
Per i prodotti alimentari che contengono lattitolo resta obbligatorio indicare in ეტichetta la denominazione del nuovo alimento come "lattitolo". Il regolamento non introduce ulteriori requisiti specifici o altri vincoli oltre a quelli già indicati nell’allegato modificato.
Entrata in vigore e effetti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati sull’aggiornamento dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti.
Disposizioni principali
Modifica dell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti
L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 è modificato per sostituire la voce relativa al lattitolo nella tabella 1 (nuovi alimenti autorizzati).
Nuove condizioni d’uso del lattitolo
Il lattitolo può essere utilizzato negli integratori alimentari, ai sensi della direttiva 2002/46/CE, destinati alla popolazione adulta, con livello massimo pari a 20 g/giorno. La modifica consente tutte le forme di presentazione ammesse per gli integratori alimentari, incluse le forme liquide contenute in fiale, i flaconi a contagocce e forme simili.
Prescrizioni di etichettatura
Resta previsto che la denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono sia "lattitolo".
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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