Ordinanza n. 9426/2026 - Roma, Sezione 1
per l''ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Roma n.749/2019 del 5 febbraio 2019;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata corretta esecuzione dell’obbligo di pagamento derivante dalla sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 749/2019
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 749/2019, lamentando profili relativi all’esecuzione del pagamento dovuto dall’amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva disposto il pagamento mediante vaglia cambiario trasmesso a un legale che, al momento della trasmissione, era già stato revocato dai creditori e non era quindi più legittimato a ricevere l’adempimento. L’amministrazione ha prospettato la necessità di procedere all’ammortamento e all’annullamento del titolo, con successiva riemissione e trasmissione al soggetto legittimato. Il giudice ha esaminato anche la rilevanza dell’obbligo di buona fede del creditore e la decorrenza degli interessi.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che il pagamento effettuato mediante vaglia cambiario a favore di un soggetto non più legittimato a riceverlo non costituisse adempimento validamente opponibile ai creditori. L’obbligo di buona fede non imponeva tuttavia ai creditori di attivarsi per recuperare il pagamento erroneamente eseguito nei confronti del precedente legale. La buona fede imponeva però ai creditori di collaborare con l’amministrazione per l’ammortamento del titolo, il suo annullamento e la riemissione del vaglia in favore del soggetto legittimato. Quanto agli interessi, il TAR ha ritenuto dovuti soltanto quelli ulteriori decorrenti dall’emissione del vaglia fino alla trasmissione del modello della Banca d’Italia necessario per l’ammortamento, poiché tale adempimento non era stato assolto dai creditori. Ha quindi ordinato alle parti e al commissario ad acta di porre in essere i comportamenti necessari all’ammortamento del titolo e al successivo nuovo pagamento. Le spese della fase sono state compensate.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento eseguito dall’amministrazione mediante trasmissione del titolo a un soggetto non più legittimato a ricevere l’adempimento non libera l’amministrazione nei confronti del creditore effettivo.
- L’obbligo di buona fede del creditore non può trasformarsi nell’obbligo di recuperare una prestazione erroneamente eseguita dall’amministrazione a favore di un soggetto privo di legittimazione a riceverla.
- Il dovere di buona fede impone comunque al creditore di cooperare agli adempimenti necessari per l’ammortamento e l’annullamento del titolo di pagamento erroneamente emesso, nonché per la sua successiva riemissione a favore del legittimo destinatario.
- Quando il creditore non collabora agli adempimenti necessari per l’ammortamento del titolo, gli interessi ulteriori possono essere riconosciuti soltanto fino al momento in cui tale collaborazione avrebbe dovuto essere prestata.
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