Cassazione Penale, Sentenza n. 20667/2022 del 27/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione censurava la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dalla Corte d'appello, lamentando che tale revoca fosse intervenuta, su richiesta del Procuratore generale, senza motivazione e nonostante l'appello fosse stato proposto dal solo imputato, con violazione del divieto di reformatio in peius
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca della sospensione condizionale della pena operata in appello, qualificandola come provvedimento di natura dichiarativa ex art. 168 c.p. (comma 1 e richiamo all'ultimo comma dell'art. 164 c.p.) in presenza di precedenti concessioni multiple del beneficio. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 168 c.p.
comma 1, comma 2, comma 3
La Corte distingue tra la revoca di natura dichiarativa (comma 1 e, per equiparazione, comma 3) che accerta fatti già operativi e può essere disposta anche in appello se sussistenti i presupposti, e la revoca di natura costitutiva (comma 2) che richiede un giudizio di disvalore e non può essere adottata in peius in assenza dell'impugnazione del PM
art. 164 c.p.
comma 4 (ultimo comma richiamato dall'art. 168)
Se la sospensione condizionale della pena è stata concessa più volte in violazione dei limiti previsti dall'art. 164, la revoca dev'essere sempre disposta (natura dichiarativa), senza margini discrezionali
art. 616 c.p.p.
Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, in presenza di colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
art. 474 c.p. e art. 648 c.p.
Norme penali che costituiscono i reati per i quali l'imputato era stato condannato in primo grado e confermato in appello; richiamate come oggetto della sentenza impugnata
Massime di principio
- Quando la revoca della sospensione condizionale della pena è basata su cause previste dall'art. 168 c.p., comma 1 (o su situazioni equiparabili richiamate dal comma 3), essa ha natura dichiarativa e può essere disposta anche in sede di appello anche se l'impugnazione è proposta solo dall'imputato
- La revoca prevista dall'art. 168 c.p., comma 2, ha natura costitutiva: richiede motivazione basata sulla reiterazione della condotta criminosa e non può aggravare la posizione dell'imputato in appello se il pubblico ministero non ha impugnato sul punto
- Se è dimostrato che la sospensione condizionale è stata concessa in violazione dei limiti dell'art. 164 c.p. (concessioni multiple oltre i limiti), la revoca è obbligatoria e non soggetta alla discrezionalità del giudice
- In sede di impugnazione della condanna, il controllo della legittimità della revoca della sospensione condizionale richiede verifica del casellario e dei precedenti; la difesa deve proporre specifiche doglianze e produrre documentazione per contrastare accertamenti di fatto già presenti
- Nel preparare un ricorso per cassazione contro la revoca della sospensione condizionale, occorre valutare se la decisione impugnata è basata su un accertamento dichiarativo (più difficilmente suscettibile di censura) o su una valutazione discrezionale e motivabile, perché nel primo caso la cassazione rischia di essere inammissibile
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