Ordinanza n. 115/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del DECRETO N° 54719 DEL 15.10.2025 del MINISTERO ISTRUZIONE E MERITO inviato al ricorrente in data 15/10/ 2025, nella parte in cui reca il rigetto della istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sostegno conseguito all'estero per la classe di concorso ADSS (all.1), emanato in adempimento alla sentenza del TAR LAZIO Sezione Quarta Bis, n.395/2025 intervenuta a seguito di ricorso per silenzio inadempimento; di ogni altro atto presupposto e conseguenziale ancorchè non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto dell'istanza di riconoscimento di un titolo estero di specializzazione sul sostegno per la classe di concorso ADSS
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale adottato in esecuzione di una precedente sentenza resa su ricorso avverso il silenzio-inadempimento, nella parte in cui ha rigettato l'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero. In sede cautelare, ha chiesto la sospensione degli effetti del diniego. Il TAR ha rilevato, con valutazione sommaria, che l'Amministrazione non sembra avere adeguatamente esaminato la documentazione prodotta dalla ricorrente e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento. Ha inoltre considerato che le eventuali differenze formative tra gli ordinamenti possono essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative. Quanto al periculum in mora, è stato dedotto e ritenuto sussistente il rischio che il diniego determini la risoluzione del contratto individuale di lavoro in essere.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso gli effetti del provvedimento di rigetto, anche ai fini del riesame dell'istanza da parte dell'Amministrazione. La decisione è fondata, in termini di fumus, sull'apparente insufficiente valutazione della documentazione e dell'esperienza professionale della ricorrente, nonché sulla possibilità di colmare le differenze formative mediante misure compensative; il periculum è stato ravvisato nel rischio di risoluzione del rapporto di lavoro. L'udienza di merito sarà fissata con separato avviso qualora la ricorrente manifesti interesse alla trattazione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base normativa per la decisione sulla domanda cautelare; il TAR ha ritenuto sussistenti, in via sommaria, il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha sospeso gli effetti del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, il diniego di riconoscimento di un titolo estero deve essere sospeso quando, a un primo esame, l'Amministrazione non abbia adeguatamente valutato la documentazione prodotta dall'interessato e l'esperienza professionale maturata nel settore di riferimento.
- Le differenze formative tra ordinamenti possono, in linea di principio, essere superate mediante l'imposizione di adeguate misure compensative, anziché giustificare automaticamente il rigetto del riconoscimento di un titolo estero.
- Sussiste il periculum in mora quando il diniego di riconoscimento di un titolo professionale o di specializzazione possa determinare la risoluzione del contratto individuale di lavoro in essere.
- L'accoglimento della domanda cautelare può comportare non solo la sospensione degli effetti del diniego, ma anche il riesame dell'istanza da parte dell'Amministrazione.
Come è indicizzato
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