Sentenza del 18/01/2017 n. 1125 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento fiscale relativo a maggiori ricavi derivanti dalla presunta sottofatturazione della vendita di cinque immobili nel 2001 e al recupero di costi ritenuti non inerenti, per complessivi Euro 365.972,98 tra IRPEG, IRAP, IVA e sanzioni. In Cassazione ha contestato, tra l'altro, la mancata integrazione del contraddittorio con i soci, l'utilizzo di dichiarazioni rese dagli acquirenti e di scritture private, l'insufficienza della prova della sottofatturazione, la mancata considerazione dell'assoluzione penale del legale rappresentante e l'esclusione dei costi correlati ai maggiori ricavi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che i soci di una società di capitali non sono litisconsorti necessari nel giudizio relativo all'accertamento emesso contro la società; che le dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione finanziaria in fase amministrativa possono essere utilizzate come elementi indiziari, pur non costituendo prova testimoniale; che la sentenza penale di assoluzione non produce automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario e, comunque, la società non ne aveva trascritto la motivazione; che la sottofatturazione poteva essere desunta dalla valutazione complessiva della contabilità, delle dichiarazioni degli acquirenti e delle scritture private; e che non spettava il riconoscimento di ulteriori costi, ritenuti già contabilizzati. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000 oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 101 c.p.c.
Richiamato dalla società in relazione alla necessità del contraddittorio; la censura è stata respinta perché i soci della società di capitali non sono litisconsorti necessari nel giudizio sull'accertamento emesso contro la società.
Art. 111 Costituzione
Richiamato dalla ricorrente in tema di giusto processo e contraddittorio, senza che la Corte ravvisasse una violazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, comma 2, 7, comma 4, 14 e 62
La disciplina del processo tributario non impone l'integrazione del contraddittorio con i soci della società di capitali e non vieta di utilizzare dichiarazioni extraprocessuali come elementi indiziari. Il divieto di prova testimoniale riguarda la testimonianza assunta con le garanzie processuali, non le dichiarazioni raccolte in sede amministrativa.
Art. 2697 c.c.
La Corte ha ritenuto assolto l'onere probatorio mediante una valutazione complessiva di documentazione contabile, dichiarazioni degli acquirenti e scritture private, idonea a fondare la presunzione di sottofatturazione.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
La censura relativa alla motivazione e alla prova dell'accertamento è stata respinta, poiché gli elementi utilizzati dall'Amministrazione e valutati dalla CTR erano sufficienti a giustificare il recupero dei maggiori ricavi.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75
La società non ha dimostrato l'esistenza di ulteriori costi deducibili correlati ai maggiori ricavi accertati; in caso di sottofatturazione dei ricavi, i costi possono presumersi già regolarmente contabilizzati.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Non è stato riconosciuto un ulteriore diritto alla detrazione o deduzione, poiché la società non ha fornito elementi concreti idonei a provare costi effettivi e inerenti non già contabilizzati.
Art. 351 c.p.p.
Le dichiarazioni degli acquirenti, raccolte dalla polizia giudiziaria come sommarie informazioni e acquisite nel procedimento tributario, sono state considerate utilizzabili come elementi indiziari, da valutare insieme agli altri elementi probatori.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario contro un accertamento emesso nei confronti di una società di capitali, i soci non sono normalmente litisconsorti necessari: il processo può svolgersi validamente senza la loro partecipazione.
- Le dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione finanziaria o dalla polizia giudiziaria fuori dal processo non valgono come testimonianze formali, ma possono essere utilizzate come indizi e concorrere alla formazione della prova se coerenti con altri elementi.
- La sottofatturazione può essere dimostrata anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ricavate da valori di vendita manifestamente irrisori, documentazione contabile, scritture private e dichiarazioni degli acquirenti.
- L'assoluzione penale non vincola automaticamente il giudice tributario. La sentenza penale deve essere prodotta e trascritta in modo completo, e il giudice tributario deve verificare se riguardi esattamente gli stessi fatti e quale rilevanza probatoria attribuirle.
- La mancata produzione di alcuni documenti non è decisiva quando l'esistenza e il contenuto essenziale delle operazioni non siano contestati e gli altri elementi disponibili consentano comunque di ricostruire i ricavi.
- A fronte di maggiori ricavi derivanti da sottofatturazione, il contribuente che chiede il riconoscimento di ulteriori costi deve provarne concretamente l'esistenza, l'inerenza e la mancata contabilizzazione; non è sufficiente invocare genericamente la correlazione tra ricavi e costi.
- In Cassazione non è sufficiente riproporre contestazioni di merito: occorre indicare con precisione la violazione di legge o il vizio motivazionale e riportare gli atti rilevanti nel rispetto del principio di autosufficienza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 18 gen 2017Sentenza del 18/01/2017 n. 18 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 18 gen 2017Sentenza del 18/01/2017 n. 23 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
- Sentenza · 18 gen 2017Sentenza del 18/01/2017 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 18 gen 2017Sentenza del 18/01/2017 n. 38 - Comm. Trib. Prov. Cremona
- Sentenza · 18 gen 2017Sentenza del 18/01/2017 n. 52 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 18 gen 2017Sentenza del 18/01/2017 n. 53 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →