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Sentenza

Sentenza del 18/01/2017 n. 1125 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento fiscale relativo a maggiori ricavi derivanti dalla presunta sottofatturazione della vendita di cinque immobili nel 2001 e al recupero di costi ritenuti non inerenti, per complessivi Euro 365.972,98 tra IRPEG, IRAP, IVA e sanzioni. In Cassazione ha contestato, tra l'altro, la mancata integrazione del contraddittorio con i soci, l'utilizzo di dichiarazioni rese dagli acquirenti e di scritture private, l'insufficienza della prova della sottofatturazione, la mancata considerazione dell'assoluzione penale del legale rappresentante e l'esclusione dei costi correlati ai maggiori ricavi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che i soci di una società di capitali non sono litisconsorti necessari nel giudizio relativo all'accertamento emesso contro la società; che le dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione finanziaria in fase amministrativa possono essere utilizzate come elementi indiziari, pur non costituendo prova testimoniale; che la sentenza penale di assoluzione non produce automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario e, comunque, la società non ne aveva trascritto la motivazione; che la sottofatturazione poteva essere desunta dalla valutazione complessiva della contabilità, delle dichiarazioni degli acquirenti e delle scritture private; e che non spettava il riconoscimento di ulteriori costi, ritenuti già contabilizzati. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 101 c.p.c.

    Richiamato dalla società in relazione alla necessità del contraddittorio; la censura è stata respinta perché i soci della società di capitali non sono litisconsorti necessari nel giudizio sull'accertamento emesso contro la società.

  • Art. 111 Costituzione

    Richiamato dalla ricorrente in tema di giusto processo e contraddittorio, senza che la Corte ravvisasse una violazione.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1, comma 2, 7, comma 4, 14 e 62

    La disciplina del processo tributario non impone l'integrazione del contraddittorio con i soci della società di capitali e non vieta di utilizzare dichiarazioni extraprocessuali come elementi indiziari. Il divieto di prova testimoniale riguarda la testimonianza assunta con le garanzie processuali, non le dichiarazioni raccolte in sede amministrativa.

  • Art. 2697 c.c.

    La Corte ha ritenuto assolto l'onere probatorio mediante una valutazione complessiva di documentazione contabile, dichiarazioni degli acquirenti e scritture private, idonea a fondare la presunzione di sottofatturazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    La censura relativa alla motivazione e alla prova dell'accertamento è stata respinta, poiché gli elementi utilizzati dall'Amministrazione e valutati dalla CTR erano sufficienti a giustificare il recupero dei maggiori ricavi.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75

    La società non ha dimostrato l'esistenza di ulteriori costi deducibili correlati ai maggiori ricavi accertati; in caso di sottofatturazione dei ricavi, i costi possono presumersi già regolarmente contabilizzati.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19

    Non è stato riconosciuto un ulteriore diritto alla detrazione o deduzione, poiché la società non ha fornito elementi concreti idonei a provare costi effettivi e inerenti non già contabilizzati.

  • Art. 351 c.p.p.

    Le dichiarazioni degli acquirenti, raccolte dalla polizia giudiziaria come sommarie informazioni e acquisite nel procedimento tributario, sono state considerate utilizzabili come elementi indiziari, da valutare insieme agli altri elementi probatori.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario contro un accertamento emesso nei confronti di una società di capitali, i soci non sono normalmente litisconsorti necessari: il processo può svolgersi validamente senza la loro partecipazione.
  • Le dichiarazioni raccolte dall'Amministrazione finanziaria o dalla polizia giudiziaria fuori dal processo non valgono come testimonianze formali, ma possono essere utilizzate come indizi e concorrere alla formazione della prova se coerenti con altri elementi.
  • La sottofatturazione può essere dimostrata anche attraverso presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, ricavate da valori di vendita manifestamente irrisori, documentazione contabile, scritture private e dichiarazioni degli acquirenti.
  • L'assoluzione penale non vincola automaticamente il giudice tributario. La sentenza penale deve essere prodotta e trascritta in modo completo, e il giudice tributario deve verificare se riguardi esattamente gli stessi fatti e quale rilevanza probatoria attribuirle.
  • La mancata produzione di alcuni documenti non è decisiva quando l'esistenza e il contenuto essenziale delle operazioni non siano contestati e gli altri elementi disponibili consentano comunque di ricostruire i ricavi.
  • A fronte di maggiori ricavi derivanti da sottofatturazione, il contribuente che chiede il riconoscimento di ulteriori costi deve provarne concretamente l'esistenza, l'inerenza e la mancata contabilizzazione; non è sufficiente invocare genericamente la correlazione tra ricavi e costi.
  • In Cassazione non è sufficiente riproporre contestazioni di merito: occorre indicare con precisione la violazione di legge o il vizio motivazionale e riportare gli atti rilevanti nel rispetto del principio di autosufficienza.

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