Regolamento (UE) 2024/3103
Regolamento delegato (UE) 2024/3103 della Commissione, del 2 settembre 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 451/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiornamento della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna la classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) per adeguarla ai mutamenti dell’economia, alla digitalizzazione, alla transizione ambientale e alla nuova classificazione NACE Rev. 2.1 e CPC Ver. 3.0. La modifica avviene sostituendo integralmente l’allegato del regolamento (CE) n. 451/2008 con la CPA Ver. 2.2. L’applicazione generale decorre dal 1° gennaio 2025 per la trasmissione dei dati a Eurostat, mentre per i dati dell’allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013 è previsto un differimento al 1° settembre 2029.
Aggiornamento della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA) mediante sostituzione dell’allegato del regolamento (CE) n. 451/2008 con la versione CPA Ver. 2.2.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla classificazione statistica dei prodotti utilizzata per la raccolta, la trasmissione e la pubblicazione dei dati statistici nazionali ed europei nell’Unione, con effetto per gli Stati membri e per la Commissione (Eurostat). Riguarda tutte le attività e i prodotti elencati nella nuova CPA Ver. 2.2 e incide, in particolare, sui flussi di dati statistici che devono essere coerenti con la classificazione aggiornata; per i dati di cui all’allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013 è prevista un’applicazione differita. Non sono previste altre esclusioni generali nel testo fornito.
Aggiornamento della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA)
Il regolamento delegato (UE) 2024/3103 interviene sul regolamento (CE) n. 451/2008 sostituendone l’allegato con una nuova versione della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività, denominata CPA Ver. 2.2. L’atto risponde all’esigenza di mantenere statistiche europee comparabili e coerenti in un contesto segnato da globalizzazione, digitalizzazione e trasformazione delle attività economiche, incluse quelle connesse alla protezione dell’ambiente.
Finalità e contesto normativo
Nei considerando la Commissione richiama la funzione della CPA nel garantire norme statistiche uniformi per raccolta, trasmissione e pubblicazione dei dati statistici nazionali ed europei. Viene sottolineato che la versione precedente, applicata dal 1° gennaio 2015, non riflette più adeguatamente il contesto tecnologico, la struttura dell’economia e le classificazioni economiche e sociali internazionali pertinenti.
Coerenza con le classificazioni di riferimento
Il regolamento evidenzia la necessità di mantenere la coerenza interna delle statistiche europee attraverso il collegamento strutturale della CPA alla classificazione NACE. Inoltre, per la comparabilità internazionale, la CPA deve essere connessa alla classificazione centrale dei prodotti (CPC) internazionale. In questo quadro, l’aggiornamento si coordina con la NACE Rev. 2.1 introdotta dal regolamento delegato (UE) 2023/137 e con la CPC Ver. 3.0.
Contenuto della modifica
L’articolo 1 stabilisce la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento (CE) n. 451/2008. L’allegato sostitutivo contiene la CPA Ver. 2.2, articolata per sezioni e codici, e aggiorna l’elenco dei prodotti e dei servizi classificati, includendo numerose voci riferite a settori agricoli, manifatturieri, energetici, di costruzioni, commercio, trasporti, servizi professionali, finanziari, immobiliari, istruzione, salute, cultura e altri servizi.
Decorrenza e applicazione temporale
L’articolo 2 disciplina l’efficacia nel tempo:
- la nuova CPA si applica dal 1° gennaio 2025 per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat), con riferimento ai periodi che iniziano da tale data o successivamente;
- per i dati di cui all’allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013, l’applicazione è rinviata al 1° settembre 2029, al fine di consentire ai fornitori di dati un periodo di adeguamento.
Entrata in vigore e natura dell’atto
L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Implicazioni operative per i professionisti
Per avvocati, commercialisti e operatori che assistono imprese o enti coinvolti nella produzione e trasmissione di dati statistici, l’elemento centrale è l’aggiornamento delle mappature interne di classificazione verso la CPA Ver. 2.2. Occorre considerare sia l’avvio dell’applicazione generale dal 1° gennaio 2025, sia il regime speciale con applicazione differita al 1° settembre 2029 per i dati del Sistema europeo dei conti di cui all’allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013, così da programmare per tempo gli adeguamenti dei sistemi informativi e dei flussi di reporting.
Disposizioni principali
Sostituzione dell’allegato CPA
L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (CE) n. 451/2008 con l’allegato del presente regolamento, introducendo la classificazione statistica dei prodotti associata alle attività versione 2.2 (CPA Ver. 2.2).
Ragioni dell’aggiornamento
I considerando evidenziano che la CPA deve essere aggiornata per mantenere dati statistici affidabili e comparabili nel mercato interno, per riflettere i cambiamenti dovuti a globalizzazione e digitalizzazione, per recepire nuove attività economiche e per garantire coerenza con la NACE e con la CPC internazionale.
Coerenza con NACE e CPC
Il regolamento collega l’aggiornamento della CPA alla NACE Revisione 2 Aggiornamento 1, adottata con regolamento delegato (UE) 2023/137, e alla Versione 3.0 della CPC adottata dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite, così da preservare comparabilità internazionale e coerenza strutturale delle statistiche europee.
Decorrenza dell’applicazione
L’articolo 2 prevede l’applicazione dal 1° gennaio 2025 per la trasmissione dei dati alla Commissione (Eurostat) relativamente ai periodi di riferimento che iniziano da tale data o successivamente. Per i dati di cui all’allegato B del regolamento (UE) n. 549/2013, l’applicazione decorre invece dal 1° settembre 2029.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto UE di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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