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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2180

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2180 della Commissione, del 2 settembre 2024, relativo all’autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,4-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano prodotte con Trichoderma citrinoviride DSM 33578 come additivo per mangimi destinati a scrofe di tutte le specie di suidi (titolare dell’autorizzazione: Huvepharma EOOD)

Normativa europea32024R2180

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza un preparato enzimatico prodotto con Trichoderma citrinoviride DSM 33578 come additivo per mangimi, classificandolo tra gli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione. L’autorizzazione è limitata alle scrofe di tutte le specie di suidi e reca condizioni tecniche, analitiche e di sicurezza riportate nell’allegato. La Commissione fonda la decisione sul parere EFSA, che ha escluso rischi per animali, consumatori e ambiente, ma ha evidenziato rischi di sensibilizzazione per la pelle e per le vie respiratorie, imponendo adeguate misure di protezione per gli utilizzatori. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Autorizzazione all’immissione sul mercato e all’uso, come additivo per mangimi, di un preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,4-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano prodotto con Trichoderma citrinoviride DSM 33578 per scrofe di tutte le specie di suidi.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi, ai titolari dell’autorizzazione e agli utilizzatori dell’additivo/premiscela nell’Unione europea. L’autorizzazione riguarda specificamente le scrofe di tutte le specie di suidi, nell’ambito dei mangimi composti e delle premiscele, con condizioni d’uso fissate nell’allegato. Non risultano autorizzate, sulla base del testo fornito, le altre categorie di suidi per le quali la valutazione EFSA non era conclusiva (in particolare i suidi da ingrasso), per le quali il richiedente si è impegnato a fornire informazioni supplementari.

Autorizzazione di un preparato enzimatico come additivo per mangimi per scrofe di suidi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2180 della Commissione autorizza l’impiego, come additivo per l’alimentazione animale, di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,4-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano prodotte con Trichoderma citrinoviride DSM 33578. L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale e recepisce il parere scientifico EFSA del 1º febbraio 2024, richiamando anche l’esigenza di misure di protezione per gli utilizzatori a causa dei profili di sensibilizzazione evidenziati.

Contesto normativo e valutazione scientifica

La Commissione ricorda che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e ne stabilisce motivi e procedure. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento, con la documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3.

Nel parere EFSA del 1º febbraio 2024, il preparato è stato ritenuto privo di effetti negativi sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori e sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte. EFSA ha tuttavia distinto i profili di rischio delle formulazioni: la formulazione granulare non è irritante per pelle e occhi ma è sensibilizzante cutaneo; la formulazione liquida non è irritante né sensibilizzante cutaneo; entrambe sono sensibilizzanti delle vie respiratorie. L’Autorità ha inoltre ritenuto il preparato efficace nelle scrofe di tutte le specie di suidi ai livelli di impiego indicati, mentre non ha potuto concludere sull’efficacia per i suidi da ingrasso per insufficienza di dati.

Ambito dell’autorizzazione

L’autorizzazione riguarda esclusivamente le scrofe di tutte le specie di suidi. La Commissione, alla luce del parere EFSA e delle condizioni dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, ha concluso che il preparato soddisfa i requisiti per l’autorizzazione e ne ha disposto l’uso come additivo per mangimi nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione.

Non emerge dal testo un’autorizzazione estesa ai suidi da ingrasso; il considerando relativo segnala anzi che, per tali specie bersaglio, il richiedente si è impegnato a fornire informazioni supplementari.

Identificazione dell’additivo e caratteristiche tecniche

L’allegato identifica l’additivo con il numero 4a39 e indica come titolare dell’autorizzazione Huvepharma EOOD. Il preparato contiene tre attività enzimatiche: endo-1,4-beta-xilanasi, endo-1,4-beta-glucanasi ed endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano, tutte prodotte con il ceppo Trichoderma citrinoviride DSM 33578.

L’attività minima dichiarata del prodotto è pari a:

  • 15 000 EPU/g per l’endo-1,4-beta-xilanasi;
  • 1 000 CU/g per l’endo-1,4-beta-glucanasi;
  • 1 000 XGU/g per l’endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano.

Il prodotto può essere commercializzato in forma granulare o liquida.

Dosaggi, condizioni d’uso e indicazioni per gli operatori

Per le scrofe di tutte le specie di suidi, il livello minimo di impiego nel mangime completo con umidità al 12% è pari a:

  • 1 500 EPU/kg;
  • 100 CU/kg;
  • 100 XGU/kg.

L’allegato impone inoltre che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Sul piano della sicurezza degli utilizzatori, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative volte a prevenire i rischi di esposizione. Se tali rischi non possono essere eliminati con tali misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie e per la pelle.

Metodi di analisi e controllo

L’allegato prevede metodi di analisi colorimetrici per la determinazione dell’attività enzimatica dell’additivo, delle premiscele e dei mangimi composti. In particolare:

  • per l’endo-1,4-beta-xilanasi, il metodo misura il colorante idrosolubile rilasciato dal substrato di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina;
  • per l’endo-1,4-beta-glucanasi, il metodo si basa sulla quantificazione dei frammenti colorati solubili prodotti su cellulosa reticolata con azzurrina;
  • per l’endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano, il metodo quantifica i frammenti colorati marcati solubili prodotti sul substrato di xiloglucano.

Il testo rinvia, per i dettagli tecnici dei metodi, al laboratorio di riferimento tramite il link indicato nell’allegato.

Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore

Il termine del periodo di autorizzazione indicato nell’allegato è il 23 settembre 2034.

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, secondo la natura propria degli atti regolamentari dell’Unione.

Disposizioni principali

Base giuridica e oggetto dell’atto

L’atto è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare dell’articolo 9, paragrafo 2. Disciplina l’autorizzazione di un preparato enzimatico come additivo per mangimi e ne stabilisce la classificazione nella categoria degli additivi zootecnici e nel gruppo funzionale dei promotori della digestione.

Valutazione scientifica e motivazione dell’autorizzazione

La Commissione richiama il parere EFSA del 1º febbraio 2024, secondo cui il preparato non ha effetti negativi sulla salute animale, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte. EFSA ha inoltre concluso che la formulazione granulare non è irritante per pelle e occhi ma è sensibilizzante cutaneo, mentre la formulazione liquida non è irritante né sensibilizzante cutaneo; entrambe sono sensibilizzanti per le vie respiratorie. È stata ritenuta probabile l’efficacia nelle scrofe di tutte le specie di suidi ai livelli indicati, mentre per i suidi da ingrasso non sono state tratte conclusioni per insufficienza di dati.

Autorizzazione dell’additivo e categoria funzionale

L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato come additivo per l’alimentazione animale, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "promotori della digestione", alle condizioni fissate nell’allegato stesso.

Titolarità dell’autorizzazione e identificazione dell’additivo

Nell’allegato il titolare dell’autorizzazione è Huvepharma EOOD. L’additivo è identificato con il numero 4a39.

Composizione, forma e attività minima

Il preparato contiene endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8), endo-1,4-beta-glucanasi (EC 3.2.1.4) ed endo-1,4-beta-glucanasi specifica per xiloglucano (EC 3.2.1.151) prodotte con Trichoderma citrinoviride DSM 33578. L’attività minima per grammo di additivo è pari a 15 000 EPU/g, 1 000 CU/g e 1 000 XGU/g. Il prodotto può essere in forma granulare o liquida.

Specie bersaglio e dosaggi di impiego

L’autorizzazione riguarda le scrofe di tutte le specie di suidi. I livelli minimi di impiego per kg di mangime completo con umidità al 12% sono pari a 1 500 EPU, 100 CU e 100 XGU.

Metodi di analisi ufficiali

L’allegato stabilisce metodi colorimetrici per determinare l’attività delle tre componenti enzimatiche nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti: per la xilanasi su substrato di arabinoxilano di frumento reticolato con azzurrina; per la beta-glucanasi su cellulosa reticolata con azzurrina; per la beta-glucanasi specifica per xiloglucano su substrato di xiloglucano.

Prescrizioni d’uso e misure di protezione

Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; se tali rischi non possono essere eliminati, l’additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie e pelle.

Fine del periodo di autorizzazione

Nell’allegato è indicata come termine del periodo di autorizzazione la data del 23 settembre 2034.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi zootecnicisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoroautorizzazioni e controlli

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