Regolamento (UE) 2024/2174
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 della Commissione, del 2 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 della Commissione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il formato e il contenuto delle etichette per i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, in coerenza con il nuovo quadro del regolamento (UE) 2024/573. Definisce le diciture obbligatorie, le modalità grafiche, l’allocazione delle informazioni su etichette già esistenti e alcune soluzioni semplificate per prodotti di piccole dimensioni o di uso medico. Abroga il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 e si applica dal 1º gennaio 2025.
Formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra, in attuazione del regolamento (UE) 2024/573.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti e alle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, nonché ai contenitori dei gas fluorurati e, in specifici casi, alle schiume e agli aerosol tecnici disciplinati dall’articolo 12 del regolamento (UE) 2024/573. Riguarda anche i prodotti soggetti contemporaneamente al regolamento (CE) n. 1272/2008, per i quali le informazioni F-gas vanno inserite nella sezione delle informazioni supplementari dell’etichetta, e alcuni prodotti medicali o destinati a usi medici, per i quali sono previste modalità informative specifiche. Si applica nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 1º gennaio 2025.
Formato delle etichette per prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 attua l’articolo 12, paragrafo 17, del regolamento (UE) 2024/573, definendo il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra o che dipendono dal loro funzionamento. La disciplina sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068 e mira a garantire chiarezza, leggibilità e coerenza delle informazioni rese agli utilizzatori e agli operatori economici.
Finalità e contesto normativo
Il regolamento delinea regole uniformi per l’etichettatura dei gas fluorurati alla luce del nuovo quadro introdotto dal regolamento (UE) 2024/573, che ha sostituito il regolamento (UE) n. 517/2014 e aggiornato gli obblighi di etichettatura. I considerando evidenziano l’esigenza di precisare il testo delle informazioni da riportare, la loro impostazione grafica e la posizione sull’etichetta, tenendo conto dei vincoli di spazio di alcuni prodotti e dell’interazione con il regolamento (CE) n. 1272/2008 e con la normativa di settore per medicinali e dispositivi medici.
Ambito di applicazione
Le regole riguardano i prodotti e le apparecchiature disciplinati dall’articolo 12 del regolamento (UE) 2024/573, compresi i contenitori di gas fluorurati a effetto serra e alcuni casi particolari di schiume e aerosol tecnici. Il testo prevede inoltre modalità specifiche per i prodotti soggetti anche al regolamento CLP e per alcuni prodotti di piccole dimensioni o a uso medico, per i quali l’etichettatura standard può non essere materialmente praticabile. Il regolamento si applica nel territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri a partire dal 1º gennaio 2025.
Requisiti generali di etichettatura
L’articolo 1 stabilisce che le informazioni debbano risultare nitide, leggibili e durevoli. L’etichetta deve restare saldamente applicata al prodotto o all’apparecchiatura e mantenere la leggibilità per tutto il periodo in cui il bene contiene gas fluorurati o dipende da essi. La dicitura di base obbligatoria è «contiene gas fluorurati a effetto serra».
Le informazioni sul peso, quando richieste, devono essere espresse in chilogrammi o grammi; il CO2 equivalente deve essere indicato in tonnellate, calcolato sulla base dei valori di GWP degli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2024/573. Se l’apparecchiatura è precaricata o può essere caricata altrove rispetto al sito di produzione, l’etichetta deve riportare la quantità caricata in fabbrica o quella di progetto e prevedere uno spazio per inserire, prima della messa in funzione, la quantità aggiunta e il totale risultante.
Coordinamento con l’etichettatura CLP
Per i prodotti o contenitori che sono soggetti anche al regolamento (CE) n. 1272/2008, le informazioni richieste dalla normativa sui gas fluorurati devono essere collocate nella sezione dell’etichetta riservata alle informazioni supplementari. La scelta consente di utilizzare un’unica etichetta per prodotti soggetti a discipline diverse, in particolare per contenitori quali fusti, bombole e cisterne stradali e ferroviarie.
Diciture specifiche per contenitori e usi particolari
Il regolamento impone diciture dedicate per i gas fluorurati riciclati, rigenerati o destinati a impieghi specifici. Sono previste, in particolare, le formule «100 % riciclato», «100 % rigenerato», «Esclusivamente a fini di distruzione», «Solo per esportazione diretta fuori dall’UE», «Solo per uso in apparecchiature militari», «Solo per incisione/pulizia nell’industria dei semiconduttori», «Solo per uso come materia prima» e «Solo per la produzione di inalatori-dosatori».
Per alcuni gas elencati nell’allegato I, sezione 1, destinati agli usi da c) a g), deve inoltre comparire la dicitura «Esentato dalla quota a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio». Si tratta di un’informazione rilevante per la tracciabilità e per l’inquadramento rispetto al regime delle quote.
Schiume isolate, prodotti di piccole dimensioni e usi medici
Le apparecchiature isolate con schiuma in cui sono stati insufflati gas fluorurati devono riportare la dicitura «La schiuma contiene gas fluorurati a effetto serra». Per i prodotti di piccole dimensioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere da f) a h), è ammesso l’uso di un link leggibile da dispositivi elettronici per consentire l’accesso alle informazioni integrative richieste dall’articolo 12, paragrafo 3, lettere b) e c).
Per gli inalatori predosati, e più in generale per i prodotti e dispositivi medici rientranti nella direttiva 2001/83/CE, nel regolamento (CE) n. 726/2004, nel regolamento (UE) 2019/6 o nel regolamento (UE) 2017/745, la dicitura può essere apposta sull’imballaggio o confezionamento esterno, o sul confezionamento di vendita del dispositivo medico, purché il foglietto illustrativo o le istruzioni per l’uso contengano tutte le informazioni previste dal regolamento (UE) 2024/573.
Diciture collegate ai divieti dell’allegato IV del regolamento (UE) 2024/573
A decorrere dalle date dei divieti previsti dall’allegato IV del regolamento (UE) 2024/573, l’etichetta deve riportare diciture specifiche quando l’uso è ammesso solo per ragioni di sicurezza o per finalità mediche. Il testo distingue tra apparecchiature, schiume e aerosol tecnici e richiede, nei casi pertinenti, l’indicazione del requisito o della norma di sicurezza applicabile e una breve descrizione delle condizioni che impongono l’uso.
Per alcune apparecchiature usate per raffrescare la pelle è prevista direttamente la dicitura «Solo per uso medico».
Abrogazione e regime transitorio normativo
Il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068, che aveva disciplinato il formato delle etichette ai sensi del previgente regolamento (UE) n. 517/2014. I riferimenti al vecchio regolamento di esecuzione devono ora intendersi come riferimenti al nuovo atto, secondo la tavola di concordanza allegata.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2025. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Formato generale delle etichette
Le informazioni devono essere chiaramente leggibili, con dimensioni e spaziatura adeguate; se inserite in un’etichetta già esistente, i caratteri non possono essere inferiori alle dimensioni minime delle altre informazioni presenti. L’etichetta deve restare saldamente attaccata al prodotto o all’apparecchiatura ed essere leggibile in normali condizioni di funzionamento, al momento dell’immissione sul mercato e per tutto il periodo in cui sono presenti gas fluorurati o il funzionamento dipende da essi. Deve comparire la dicitura «contiene gas fluorurati a effetto serra».
Indicazioni su quantità e CO2 equivalente
Il peso dei gas fluorurati, se richiesto, va espresso in chilogrammi o grammi; il CO2 equivalente in tonnellate, usando i valori del potenziale di riscaldamento globale indicati negli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2024/573. Per apparecchiature precaricate o ricaricabili in luogo diverso dal sito di produzione, l’etichetta deve indicare la quantità caricata in produzione o quella di progetto e lasciare spazio per l’inserimento, prima della messa in funzione, della quantità aggiunta e del totale risultante.
Coordinamento con il regolamento CLP
Quando il prodotto o contenitore che contiene gas fluorurati, oppure un poliolo premiscelato, è soggetto anche al regolamento (CE) n. 1272/2008, le informazioni previste dall’articolo 12, paragrafi 3 e 5 e da 7 a 15, del regolamento (UE) 2024/573 devono essere riportate nella sezione dell’etichetta riservata alle informazioni supplementari ai sensi dell’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Diciture per gas riciclati, rigenerati e usi specifici
Per i contenitori di gas fluorurati riciclati, rigenerati o destinati a determinati usi ex articolo 12, paragrafi 7-13, del regolamento (UE) 2024/573, l’etichetta deve riportare diciture dedicate: «100 % riciclato», «100 % rigenerato», «Esclusivamente a fini di distruzione», «Solo per esportazione diretta fuori dall’UE», «Solo per uso in apparecchiature militari», «Solo per incisione/pulizia nell’industria dei semiconduttori», «Solo per uso come materia prima», «Solo per la produzione di inalatori-dosatori». Per i gas elencati nell’allegato I, sezione 1, usati nei casi da c) a g), va aggiunta la dicitura «Esentato dalla quota a norma del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio».
Schiume isolate e apparecchiature con schiuma insufflata
Le apparecchiature di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2024/573, isolate con schiuma in cui sono stati insufflati gas fluorurati, devono recare la dicitura «La schiuma contiene gas fluorurati a effetto serra».
Posizionamento dell’etichetta e soluzioni per prodotti di piccole dimensioni
La posizione delle etichette deve rispettare l’articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/573 e, se possibile, essere vicina alle targhette o alle etichette informative già esistenti. Per i prodotti di piccole dimensioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, lettere da f) a h), se non è possibile riportare tutte le informazioni, la dicitura «Contiene gas fluorurati a effetto serra» può essere integrata da un link leggibile da dispositivi elettronici che consenta l’accesso alle informazioni dell’articolo 12, paragrafo 3, lettere b) e c). Per gli inalatori predosati, la dicitura può essere apposta sull’imballaggio o confezionamento esterno o sul confezionamento di vendita del dispositivo medico, purché foglietto illustrativo o istruzioni contengano tutte le informazioni richieste.
Diciture per prodotti soggetti a divieti di uso
Dalla data di applicazione dei divieti di cui all’allegato IV del regolamento (UE) 2024/573, l’etichetta deve includere diciture specifiche per prodotti e apparecchiature soggetti a divieti con eccezioni per motivi di sicurezza o per usi medici. Sono previste formule diverse per apparecchiature, schiume e aerosol tecnici, con obbligo di indicare il requisito o la norma di sicurezza applicabile e, in alcuni casi, una breve descrizione delle condizioni che impongono l’uso. Per le apparecchiature usate per raffrescare la pelle è prevista la dicitura «Solo per uso medico».
Abrogazione del precedente regime
È abrogato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2068. I riferimenti a tale atto si intendono fatti al presente regolamento secondo la tavola di concordanza allegata.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1º gennaio 2025. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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