Regolamento (UE) 2024/2183
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2183 della Commissione, del 2 settembre 2024, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 389/2011, (UE) 2016/899, (UE) 2017/440, (UE) 2017/896, (UE) 2020/164, (UE) 2020/166, (UE) 2021/2051, (UE) 2021/2096, (UE) 2023/1167, (UE) 2023/1703 e (UE) 2023/1713 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione di additivi per mangimi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna una serie di atti di esecuzione relativi ad additivi per mangimi per riflettere il cambio di denominazione del titolare delle autorizzazioni in Genencor International B.V. La modifica è espressamente qualificata come puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione scientifica degli additivi interessati. È inoltre previsto un periodo transitorio per consentire l’esaurimento delle scorte già prodotte ed etichettate secondo la disciplina previgente.
Modifica formale di vari regolamenti di esecuzione sull’autorizzazione di additivi per mangimi, limitatamente alla sostituzione del nome del titolare dell’autorizzazione con Genencor International B.V.
Ambito di applicazione
Si applica agli additivi per mangimi già autorizzati dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 389/2011, (UE) 2016/899, (UE) 2017/440, (UE) 2017/896, (UE) 2020/164, (UE) 2020/166, (UE) 2021/2051, (UE) 2021/2096, (UE) 2023/1167, (UE) 2023/1703 e (UE) 2023/1713. Riguarda il solo profilo amministrativo del titolare dell’autorizzazione, da Danisco (UK) Ltd. e/o Danisco Animal Nutrition, nelle diverse formulazioni indicate negli atti modificati, a Genencor International B.V. Non introduce nuove autorizzazioni sostanziali né una nuova valutazione di sicurezza; sono previste misure transitorie per i prodotti già fabbricati ed etichettati prima dell’entrata in vigore, che possono restare commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte.
Modifica del nome del titolare di autorizzazioni per additivi per mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2183 della Commissione interviene su una pluralità di atti di autorizzazione nel settore degli additivi per mangimi, aggiornando il nome del titolare delle autorizzazioni in favore di Genencor International B.V. Il considerando centrale chiarisce che la modifica deriva da una domanda presentata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 ed è di natura puramente amministrativa, senza impatto sulla valutazione di sicurezza degli additivi.
Ambito materiale e atti modificati
Il regolamento modifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 389/2011, (UE) 2016/899, (UE) 2017/440, (UE) 2017/896, (UE) 2020/164, (UE) 2020/166, (UE) 2021/2051, (UE) 2021/2096, (UE) 2023/1167, (UE) 2023/1703 e (UE) 2023/1713. In ciascun caso, la correzione riguarda il titolo dell’atto e la seconda colonna della tabella dell’allegato, dove viene sostituita la precedente indicazione del titolare con "Genencor International B.V.".
Contenuto delle modifiche
Le modifiche sono uniformi: in tutti gli atti richiamati, i riferimenti a "Danisco (UK) Ltd.", a "Danisco Animal Nutrition" o alle formule che indicano la rappresentanza da parte di Genencor International B.V. sono sostituiti dal solo nome "Genencor International B.V.". Il regolamento non ridefinisce le condizioni tecniche di impiego, le specie destinatarie, le caratteristiche degli additivi o gli altri elementi sostanziali delle autorizzazioni già rilasciate.
Fondamento procedurale e assenza di nuova valutazione
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, come base per l’aggiornamento amministrativo delle autorizzazioni. Il testo sottolinea che non sussistono esigenze di una nuova valutazione scientifica e che l’EFSA è stata semplicemente informata della domanda. La finalità pratica è consentire a Genencor International B.V. di avvalersi pienamente dei diritti di commercializzazione connessi alle autorizzazioni esistenti.
Misure transitorie per le scorte esistenti
Per evitare effetti immediati sulle filiere commerciali, l’articolo 12 consente che gli additivi per mangimi prodotti ed etichettati prima dell’entrata in vigore, e conformi alla normativa precedente, continuino a essere immessi sul mercato e utilizzati fino all’esaurimento delle scorte. Si tratta di una clausola di salvaguardia tipica delle modifiche puramente formali o amministrative.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di misure nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Cambio del titolare dell’autorizzazione
Per tutti i regolamenti elencati negli articoli da 1 a 11, il nome del titolare dell’autorizzazione riportato nel titolo e nella seconda colonna della tabella dell’allegato è sostituito da "Genencor International B.V.". Le formulazioni precedenti menzionavano Danisco (UK) Ltd., Danisco Animal Nutrition o riferimenti alla rappresentanza di Genencor International B.V.
Natura meramente amministrativa della modifica
Il considerando (3) precisa che la domanda presentata da Danisco (UK) Ltd. ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 riguarda una modifica amministrativa del nome del titolare e non richiede una nuova valutazione degli additivi per mangimi in questione. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
Base giuridica e motivazione della modifica
La Commissione interviene in base all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. Il cambiamento è ritenuto necessario affinché Genencor International B.V. possa esercitare i diritti di commercializzazione connessi alle autorizzazioni esistenti.
Misure transitorie
Ai sensi dell’articolo 12, gli additivi per mangimi interessati, prodotti ed etichettati prima della data di entrata in vigore del regolamento in conformità alle norme applicabili anteriormente, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 13 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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