Regolamento (UE) 2024/2179
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2179 della Commissione, del 2 settembre 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 per quanto riguarda il tenore massimo raccomandato di 4-idrossi–2,5-dimetilfuran-3(2H)-one per gatti e cani
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna le condizioni di autorizzazione dell’additivo alimentare 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one per gatti e cani. In particolare, modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 elevando il tenore massimo raccomandato per i cani a 25 mg/kg di mangime completo e fissandolo per i gatti a 18 mg/kg. Il provvedimento recepisce il parere EFSA e prescrive specifiche indicazioni di etichettatura per tutelare gli utilizzatori.
Modifica dell’autorizzazione dell’additivo per mangimi 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one per gatti e cani, con aggiornamento del tenore massimo raccomandato in etichetta.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi che producono, commercializzano o utilizzano l’additivo 2b13010 (4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one) nei mangimi completi destinati a gatti e cani nell’Unione europea. Incide in particolare sugli obblighi di etichettatura dell’additivo e sulle condizioni tecniche di impiego già fissate dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica del tenore massimo raccomandato di 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one per gatti e cani
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2179 interviene sul regime autorizzatorio dell’additivo per mangimi 4-idrossi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-one, già autorizzato per gatti e cani dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452. La Commissione modifica le condizioni d’impiego alla luce del parere EFSA del 13 marzo 2024, ritenendo la nuova formulazione conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Contesto normativo e base giuridica
L’intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, in particolare sull’articolo 13, paragrafo 2, che consente la modifica di un’autorizzazione. La Commissione richiama anche l’articolo 5 del medesimo regolamento, che fissa le condizioni generali per l’autorizzazione degli additivi.
Valutazione scientifica dell’EFSA
Secondo il considerando (4), l’EFSA ha concluso che la sostanza è sicura fino a:
- 25 mg/kg di mangime completo per i cani;
- 18 mg/kg di mangime completo per i gatti.
L’EFSA ha inoltre rilevato che la sostanza è irritante per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie, oltre a essere un sensibilizzante cutaneo. Poiché la sostanza è utilizzata come aroma nei prodotti alimentari e la funzione nei mangimi è sostanzialmente identica, non è stata ritenuta necessaria un’ulteriore dimostrazione dell’efficacia.
Modifica concreta delle condizioni di autorizzazione
L’articolo 1 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452 limitatamente alla voce relativa all’additivo 2b13010, nella colonna "Altre disposizioni" dell’allegato. Il nuovo punto 3 stabilisce che l’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità del 12%:
- gatti: 18 mg;
- cani: 25 mg.
Si tratta, quindi, di un aggiornamento puntuale delle istruzioni di etichettatura e del limite massimo raccomandato, con effetti diretti sugli operatori che producono, immettono sul mercato o utilizzano l’additivo nei mangimi per tali specie.
Profili di sicurezza e tutela degli utilizzatori
La Commissione precisa che devono essere adottate misure di protezione adeguate per prevenire effetti nocivi sulla salute umana, in particolare per gli utilizzatori dell’additivo. Il riferimento alle proprietà irritanti e sensibilizzanti della sostanza segnala l’esigenza di cautele operative nella manipolazione e nell’uso professionale.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato del regolamento (UE) 2022/1452
Per l’additivo 2b13010, nella colonna "Altre disposizioni" dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1452, il punto 3 è sostituito. La nuova formulazione impone che l’etichetta dell’additivo riporti il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità del 12%: gatti 18 mg; cani 25 mg.
Base giuridica e motivazione della modifica
La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. La modifica segue il parere EFSA del 13 marzo 2024, secondo cui la sostanza è sicura ai nuovi livelli massimi raccomandati e non richiede ulteriore dimostrazione di efficacia, poiché svolge nei mangimi una funzione identica a quella svolta negli alimenti.
Condizioni di sicurezza e misure di protezione
La Commissione richiama la necessità di misure di protezione adeguate per evitare effetti nocivi sulla salute umana, in particolare per gli utilizzatori dell’additivo. È inoltre ricordato che l’EFSA ha qualificato la sostanza come irritante per pelle, occhi e vie respiratorie e come sensibilizzante cutaneo.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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