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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/2182

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2182 della Commissione, del 2 settembre 2024, che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità per l’organizzazione di un’indagine per campione nel dominio utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione per l’anno di riferimento 2025 a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R2182

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento attua, per l’indagine 2025 sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, le prescrizioni tecniche del quadro statistico europeo di cui al regolamento (UE) 2019/1700. Definisce le variabili da rilevare, i formati tecnici dei dati e i criteri di validazione, oltre ai termini e alle modalità di invio a Eurostat. Disciplina inoltre il contenuto minimo della relazione annuale sulla qualità, da trasmettere tramite il punto unico di accesso.

Regolamento di esecuzione che stabilisce specifiche tecniche, formati di trasmissione e contenuto delle relazioni sulla qualità per l’indagine campionaria 2025 sul dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione".

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri per la trasmissione a Eurostat dei dati, dei microdati, dei metadati e della relazione annuale sulla qualità relativi all’indagine per campione nel dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione" per l’anno di riferimento 2025, nell’ambito del regolamento (UE) 2019/1700. Riguarda le famiglie presenti nel territorio degli Stati membri e gli individui con dimora abituale nel territorio dello Stato membro, con rilevazioni principalmente su persone di età compresa tra 16 e 74 anni; per gli individui fuori da tale fascia, la fornitura di informazioni è volontaria. È prevista la raccolta tramite campione di famiglie o di persone appartenenti a famiglie, con alcune variabili facoltative e con possibilità di esclusione o non applicabilità in base ai filtri stabiliti nell’allegato.

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2182 della Commissione

Il regolamento completa il quadro del regolamento (UE) 2019/1700 per l’indagine campionaria 2025 sul dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione". Esso dettaglia il contenuto informativo da raccogliere, i formati tecnici per la trasmissione a Eurostat e le regole per la relazione annuale sulla qualità, con l’obiettivo di garantire armonizzazione, comparabilità e trasmissione elettronica efficiente dei dati.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che l’intervento mira a facilitare la trasmissione di dati e metadati dagli Stati membri a Eurostat, a valutare la qualità delle statistiche nel settore ICT e a garantire l’attuazione accurata dell’indagine. La Commissione sottolinea inoltre l’esigenza di armonizzazione tra domini statistici, anche attraverso possibili adattamenti tecnici degli identificativi delle variabili, senza alterare il contenuto informativo dei dati.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento si applica agli Stati membri in relazione alla raccolta, validazione e trasmissione dei dati statistici per l’anno di riferimento 2025. Le popolazioni di riferimento sono le famiglie e gli individui con dimora abituale nel territorio dello Stato membro; la rilevazione individuale riguarda di regola persone tra 16 e 74 anni, mentre i dati su soggetti fuori fascia possono essere forniti volontariamente. L’indagine è realizzata su campioni di famiglie o di persone appartenenti a famiglie.

Struttura dei dati e definizioni tecniche

L’articolo 2 introduce le nozioni di periodo di rilevazione sul campo, periodo di riferimento e punto unico di accesso. L’articolo 3 rinvia all’allegato per la descrizione tecnica delle variabili, che comprende identificativo, nome, descrizione, codici, etichette, filtri e tipo di variabile. L’allegato disciplina anche la possibilità di conversione univoca di alcuni identificativi per esigenze di armonizzazione e di interoperabilità tecnica.

Tempi di riferimento e raccolta

Per la tematica "interazione con le amministrazioni pubbliche", il periodo di riferimento copre gli ultimi tre trimestri del 2024 e il primo trimestre del 2025; per le altre aree della tematica 06 "partecipazione alla società dell’informazione", il riferimento è il primo trimestre del 2025. La prima intervista costituisce la data di riferimento e il periodo di rilevazione sul campo, per i dati forniti direttamente dai rispondenti, è fissato nel secondo trimestre del 2025.

Correzione, imputazione e qualità del dato

In caso di valori mancanti, non validi o incoerenti, il regolamento richiede imputazione, modellizzazione o ponderazione. Le regole metodologiche impongono di preservare la variabilità e le correlazioni tra le variabili, privilegiando metodi più sofisticati rispetto alla sola imputazione di valori previsti e approcci che tengano conto della struttura congiunta delle distribuzioni.

Trasmissione, metadati e relazione sulla qualità

I dati definitivi devono essere trasmessi a Eurostat entro il 5 ottobre 2025 sotto forma di microdati con pesi, dopo controllo e validazione completi, utilizzando il formato comune di scambio di dati e metadati statistici attraverso il punto unico di accesso. I metadati devono essere inviati entro il 5 gennaio 2026 nella struttura standard definita da Eurostat. La relazione annuale sulla qualità, riferita al dominio istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2180, deve anch’essa essere trasmessa via punto unico di accesso entro il 5 gennaio 2026.

Allegato: contenuti statistici rilevati

L’allegato elenca in modo molto dettagliato le variabili da raccogliere, distinguendo tra aspetti tecnici, caratteristiche della persona e della famiglia, partecipazione al mercato del lavoro, istruzione, reddito familiare, partecipazione alla società dell’informazione, e ulteriori moduli su commercio elettronico, ostacoli d’uso, competenze digitali, sicurezza, privacy e fiducia. In particolare, per il dominio ICT vengono rilevati accesso a internet, frequenza e modalità di utilizzo, attività online, interazioni con le amministrazioni pubbliche, uso dell’identità elettronica conforme al regolamento eIDAS, acquisti e servizi online, problemi incontrati, motivi di non utilizzo e comportamenti in materia di privacy e sicurezza.

Allegato: formati, codici e condizioni di applicazione

Per ciascuna variabile l’allegato specifica formato, codifica, etichette, filtri e, ove necessario, variabili derivate o facoltative. Sono inoltre previsti codici di non dichiarato, non applicabile e opzioni non incluse; numerose variabili sono vincolate a filtri basati su precedenti risposte, ad esempio su IU, IBUY, IEID o altre variabili di base. Ciò rende l’impianto metodologico fortemente strutturato e idoneo alla comparabilità statistica a livello UE.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità tecniche

L’articolo 1 precisa gli aspetti tecnici del set di dati, i formati tecnici per la trasmissione delle informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat) e le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità nel dominio "utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione".

Definizioni essenziali

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, "periodo di rilevazione sul campo", "periodo di riferimento" e "punto unico di accesso", quest’ultimo inteso come spazio comune di ricezione dei dati statistici trasmessi a Eurostat.

Variabili e descrizione del set di dati

L’articolo 3 rinvia all’allegato per le caratteristiche tecniche delle variabili, includendo identificativo, nome e descrizione, codici ed etichette, filtro e tipo di variabile.

Popolazioni di riferimento, unità di osservazione e rispondenti

L’articolo 4 indica come popolazioni di riferimento le famiglie nel territorio dello Stato membro e gli individui con dimora abituale nello stesso territorio. Per le variabili familiari la rilevazione riguarda famiglie con almeno un membro tra 16 e 74 anni; per le variabili individuali, persone tra 16 e 74 anni. I dati su individui sotto i 16 anni o sopra i 74 anni possono essere forniti su base volontaria.

Periodi e date di riferimento

L’articolo 5 fissa, per la tematica dettagliata "interazione con le amministrazioni pubbliche", il periodo di riferimento negli ultimi tre trimestri del 2024 e nel primo trimestre del 2025; per le altre tematiche della tematica n. 06 "partecipazione alla società dell’informazione", il periodo di riferimento è il primo trimestre del 2025. La data della prima intervista costituisce la data di riferimento.

Raccolta dei dati sul campo

L’articolo 6 stabilisce che, per i dati forniti direttamente dai rispondenti, il periodo di rilevazione sul campo è il secondo trimestre del 2025.

Correzione, imputazione e stima

L’articolo 7 prevede imputazione, modellizzazione o ponderazione in caso di dati mancanti, non validi o incoerenti. Le procedure devono preservare la variazione tra le variabili e la loro correlazione; sono preferiti metodi con componente di errore rispetto a quelli puramente predittivi e metodi che tengono conto della struttura congiunta delle variabili rispetto agli approcci marginali.

Trasmissione dei dati e dei metadati

L’articolo 8 impone agli Stati membri la trasmissione dei dati definitivi entro il 5 ottobre 2025, sotto forma di file di microdati comprensivi di pesi adeguati, controllati e validati integralmente prima dell’invio mediante il formato comune di scambio di dati e metadati statistici attraverso il punto unico di accesso. I metadati devono essere trasmessi nella struttura standard definita da Eurostat entro il 5 gennaio 2026, sempre tramite il punto unico di accesso.

Relazione annuale sulla qualità

L’articolo 9 richiede la trasmissione di una relazione annuale sulla qualità per il dominio istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2180. La relazione deve essere inviata secondo le norme tecniche definite da Eurostat entro il 5 gennaio 2026 e presentata attraverso il punto unico di accesso.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 10 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestatistica europeasocietà dell'informazionetecnologie dell'informazione e della comunicazionetrasmissione dei datiqualità statistica

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