Sentenza del 18/11/2015 n. 2037 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accise armonizzate - Prodotti energetici ed elettricità - Rimborsi e abbuoni - Necessità che la presentazione dell'istanza di rimborso all'Agenzia delle dogane sia comunicata all'Agenzia delle Entrate - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa domanda di rimborso è stata considerata inammissibile per mancata comunicazione all'Agenzia delle Entrate. L'obbligo previsto dall'art. 29, comma 4, della legge n. 428/1990 è stato ritenuto ancora vigente e non implicitamente abrogato dall'art. 14 del Testo Unico delle accise, che disciplina esclusivamente il termine di decadenza per esercitare il diritto al rimborso.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della domanda di rimborso di diritti e imposte, quando il relativo costo aveva concorso alla formazione del reddito d'impresa. Il ricorrente sosteneva che fosse sufficiente presentare l'istanza all'Agenzia delle dogane e che l'art. 14 del d.lgs. n. 504/1995 avesse implicitamente superato l'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate. È stato invece ritenuto necessario comunicare la domanda anche all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate che aveva ricevuto la dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di competenza.
Norme richiamate
Art. 29, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428
La domanda di rimborso dei diritti e delle imposte, quando la relativa spesa ha concorso a formare il reddito d'impresa, deve essere comunicata, a pena di inammissibilità, anche all'ufficio tributario che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio di competenza.
La norma impone un duplice adempimento: presentazione della domanda all'amministrazione competente per il rimborso e comunicazione della stessa all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per la dichiarazione dei redditi. La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della domanda.
Art. 14 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, Testo Unico delle accise
La disposizione disciplina il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso, ma non elimina né sostituisce l'obbligo autonomo di comunicazione previsto dall'art. 29, comma 4, della legge n. 428/1990.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale impone espressamente un adempimento a pena di inammissibilità, tale adempimento deve essere eseguito anche se la domanda è stata tempestivamente presentata all'autorità principale competente.
- La disciplina del termine di decadenza per chiedere un rimborso non implica automaticamente l'abrogazione di ulteriori obblighi formali o comunicativi previsti da una norma distinta.
- In presenza di costi dedotti o comunque confluiti nella formazione del reddito d'impresa, una domanda di rimborso di imposte o accise può richiedere la comunicazione anche all'ufficio fiscale che ha ricevuto la dichiarazione dei redditi dell'esercizio interessato.
- Gli adempimenti rivolti ad amministrazioni diverse possono essere cumulativi: occorre verificare separatamente sia l'istanza di rimborso sia le eventuali comunicazioni accessorie, rispettando forma, destinatario e termini previsti.
- In caso di dubbio sull'abrogazione implicita di un obbligo, prevale un'interpretazione prudente: l'obbligo resta applicabile salvo incompatibilità chiara e inequivocabile con la normativa successiva.
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