Sentenza del 16/01/2019 n. 884 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che aveva ritenuto legittimo il recupero fiscale relativo alla deduzione dei compensi corrisposti agli amministratori. Finedil sosteneva che i compensi fossero effettivamente sostenuti, contabilizzati e inerenti all'attività sociale, anche se non previamente determinati con una specifica delibera assembleare. Ha inoltre contestato il mancato riconoscimento della detrazione IVA e la mancata disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibili gli altri due. Per il periodo d'imposta 2003, soggetto alla disciplina civilistica previgente, la determinazione dei compensi degli amministratori doveva risultare dall'atto costitutivo o da una specifica delibera assembleare. La sola approvazione del bilancio non era sufficiente, salvo che l'assemblea totalitaria avesse espressamente discusso e approvato anche la determinazione dei compensi. In assenza di tale delibera, il costo non possedeva i requisiti fiscali di certezza e oggettiva determinabilità e non era deducibile. Il motivo relativo all'IVA è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché la sentenza d'appello non aveva confermato il recupero dell'IVA. Anche la richiesta di disapplicazione delle sanzioni è stata dichiarata inammissibile perché non risultava proposta tempestivamente nei precedenti gradi di giudizio. Finedil è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Codice civile, artt. 2364, comma 1, n. 3, e 2389, comma 1, nella versione previgente alla riforma del diritto societario
L'assemblea determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito nell'atto costitutivo; i compensi spettanti agli amministratori sono stabiliti nell'atto costitutivo o dall'assemblea.
Per il periodo d'imposta 2003, la misura dei compensi degli amministratori di una società a responsabilità limitata doveva essere previamente determinata nell'atto costitutivo o mediante specifica delibera assembleare. La mera approvazione del bilancio non costituiva, di regola, una delibera implicita di determinazione del compenso.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109, già art. 75
I componenti negativi concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza purché certi e determinabili in modo obiettivo.
La mancanza della prescritta delibera assembleare rendeva il compenso privo dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità necessari per la deduzione fiscale, anche se il costo era stato effettivamente sostenuto e contabilizzato.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 5, comma 2, e 19
Le disposizioni disciplinano, rispettivamente, la rilevanza ai fini IVA delle prestazioni degli amministratori e il diritto alla detrazione. Nel caso concreto, la Corte non ha esaminato nel merito il motivo sull'IVA perché il recupero dell'imposta era stato annullato dalla decisione di merito e, quindi, mancava l'interesse della società a ricorrere.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8; D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2; legge n. 212 del 2000, art. 10, comma 3
Le norme consentono, in presenza di obiettiva incertezza sulla portata della disciplina tributaria, di escludere o disapplicare le sanzioni. Tuttavia, la relativa domanda deve essere formulata tempestivamente e nei modi processuali corretti; non può essere proposta per la prima volta in appello o in cassazione.
Cass., Sezioni Unite, 29 agosto 2008, n. 21933
La determinazione del compenso degli amministratori richiede una specifica delibera assembleare. È ammessa una deliberazione contestuale all'approvazione del bilancio soltanto se l'assemblea, convocata anche per l'approvazione del bilancio e riunita in forma totalitaria, abbia espressamente discusso e approvato la proposta sui compensi.
Massime di principio
- Per i compensi degli amministratori, occorre verificare la disciplina civilistica vigente nell'anno interessato: per i periodi soggetti alla normativa previgente, il compenso deve risultare dall'atto costitutivo o da una specifica delibera assembleare.
- La contabilizzazione del compenso, il pagamento e l'approvazione del bilancio non bastano necessariamente a rendere il costo deducibile se manca una valida determinazione societaria del suo ammontare.
- Una delibera può essere contestuale all'approvazione del bilancio solo quando dal verbale risulti espressamente che l'assemblea ha discusso e approvato anche i compensi degli amministratori; non sono sufficienti formule generiche o approvazioni implicite.
- La deducibilità fiscale di un costo può dipendere dal rispetto di requisiti civilistici che ne garantiscono certezza, determinatezza e validità, anche se il costo è economicamente reale.
- Prima di ricorrere in cassazione occorre verificare l'interesse concreto alla censura: se il giudice d'appello ha già annullato o non confermato un recupero fiscale, il motivo relativo a quel recupero può essere dichiarato inammissibile.
- La richiesta di esclusione delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa deve essere proposta tempestivamente nei gradi di merito e adeguatamente motivata; non può essere introdotta per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.
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