Cassazione Penale, Sentenza n. 16509/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena per mancato svolgimento dei lavori di pubblica utilità. Il ricorrente denunciava violazione degli artt. 165 e 168 cod. pen. e vizio di motivazione, sostenendo che in sentenza non era stato fissato il termine per l'adempimento e che, quando il Comune di Scalea comunicò l'impossibilità di far svolgere i lavori, egli aveva tempestivamente offerto di svolgere la prestazione in altro Comune e aveva manifestato disponibilità prima dell'udienza di esecuzione; invocava la sentenza delle Sezioni Unite n. 37503/2022 che impone la fissazione del termine da parte del giudice e, in mancanza, la possibilità per il giudice dell'esecuzione di fissarlo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame. La Corte ha chiarito che, se nella sentenza non è stato fissato il termine per l'adempimento, questo coincide con i termini dell'art. 163 cod. pen. (due anni per le contravvenzioni, nel caso di specie) ma il giudice dell'esecuzione deve comunque verificare l'esigibilità della prestazione e il comportamento collaborativo del condannato; deve altresì determinare il termine per l'adempimento, ove possibile, fino alla scadenza del termine di cui all'art. 163, e non può limitarsi a revocare il beneficio senza accertare che l'inadempimento non sia dovuto all'indisponibilità dell'ente individuato in sentenza o ad altre cause non imputabili al condannato.
Norme richiamate
art. 163 cod. pen.
Stabilisce la durata della sospensione condizionale della pena (cinque o due anni a seconda del caso). La Corte ha interpretato che, in mancanza di fissazione del termine per l'adempimento, il termine coincide con i limiti previsti da questo articolo decorrenti dal passaggio in giudicato.
art. 165 cod. pen.
Regola l'elemento essenziale della sospensione condizionale subordinata a un adempimento: il termine entro il quale deve avvenire l'adempimento va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, può essere determinato dal giudice dell'impugnazione o dal giudice dell'esecuzione. Se omesso, il giudice dell'esecuzione deve fissarlo, purché ciò avvenga prima della scadenza del termine di cui all'art. 163.
art. 168 cod. pen.
Richiamato in relazione ai meccanismi di revoca e agli obblighi connessi alla sospensione condizionale; la Corte ne ha tratto la valutazione che la revoca non può fondarsi semplicemente sulla presa d'atto dell'inadempimento senza verificare l'esigibilità della prestazione e la responsabilità dell'inadempienza.
Sentenza Sezioni Unite n. 37503/2022
Interpretazione richiamata che conferma che il termine per l'adempimento è elemento essenziale e deve essere fissato dal giudice in sentenza o, in mancanza, da altro giudice competente; in assenza di fissazione il termine coincide con i limiti di cui all'art. 163 e il giudice dell'esecuzione può e deve determinare il termine fino alla scadenza di tali limiti.
Massime di principio
- La sospensione condizionale della pena subordinata a un adempimento richiede che il termine per l'adempimento sia fissato: se ciò non è avvenuto, il termine coincide con i limiti di cui all'art. 163 cod. pen., ma il giudice dell'esecuzione può e deve fissarlo prima della scadenza di tale termine.
- Il giudice dell'esecuzione non può revocare il beneficio limitandosi alla presa d'atto dell'inadempimento: deve accertare l'esigibilità della prestazione e verificare se l'inadempimento dipenda da cause non imputabili al condannato (es. indisponibilità dell'ente indicato).
- Se il condannato dimostra di aver offerto collaborazione o di aver cercato soluzioni alternative (es. disponibilità a svolgere i lavori in altro Comune), il giudice dell'esecuzione deve valutare concretamente tale comportamento prima di disporre la revoca.
- Il difetto di indicazione del termine in sentenza costituisce vizio di legge che va fatto valere con gli ordinari mezzi di impugnazione; in alternativa la parte può chiedere al giudice dell'esecuzione la determinazione del termine prima che scada quello fissato dall'art. 163.
- Se il termine impostosi (art. 163) è già scaduto senza che il giudice dell'esecuzione abbia determinato un termine e l'obbligo non è stato eseguito, l'inadempimento può costituire causa obbligatoria di revoca, salvo che emerga che l'inadempienza non era imputabile al condannato.
- Nelle controversie analoghe è consigliabile documentare tempestivamente la disponibilità a eseguire l'adempimento, ogni comunicazione dell'ente che renda impossibile l'esecuzione e richiedere al giudice dell'esecuzione la fissazione del termine o la verifica dell'esigibilità prima che venga pronunciata la revoca.
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