Sentenza del 29/09/2015 n. 4171 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - CONTRADDITTORIO PREVENTIVO - Assenza ingiustificata del contribuente - Motivazione in accertamento basata sugli studi di settore - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato l’accertamento fondato sulle risultanze degli studi di settore, sostenendo implicitamente l’insufficienza della motivazione e l’illegittimità dell’atto per l’assenza di un effettivo contraddittorio preventivo. L’Ufficio aveva però inviato uno specifico invito al contribuente a partecipare al contraddittorio, al quale egli non si è presentato senza fornire una giustificazione. La questione riguardava quindi se l’Amministrazione potesse procedere all’accertamento basandosi sulle risultanze degli studi di settore nonostante la mancata partecipazione del contribuente.
La decisione
È stata riconosciuta la legittimità dell’operato dell’Ufficio: in caso di mancata e ingiustificata partecipazione del contribuente al contraddittorio preventivo, l’Amministrazione può emettere l’avviso di accertamento fondandolo anche esclusivamente sulle risultanze degli studi di settore. L’assenza del contribuente, previamente invitato, non impedisce quindi la prosecuzione dell’accertamento né determina automaticamente l’illegittimità della motivazione.
Norme richiamate
Studi di settore
Le risultanze degli studi di settore possono costituire il fondamento dell’accertamento quando il contribuente, regolarmente invitato al contraddittorio, non vi partecipa senza giustificazione.
Contraddittorio preventivo in materia tributaria
L’Ufficio deve mettere il contribuente nella condizione di partecipare al procedimento mediante uno specifico invito; se il contribuente resta assente ingiustificato, l’Amministrazione può procedere sulla base degli elementi già disponibili.
Massime di principio
- La mancata partecipazione a un contraddittorio preventivo regolarmente instaurato non blocca l’accertamento e può consentire all’Ufficio di utilizzare le risultanze degli studi di settore.
- Il contribuente che riceve un invito al contraddittorio dovrebbe partecipare o fornire tempestivamente una giustificazione documentata; l’inerzia può indebolire significativamente la successiva contestazione dell’accertamento.
- La legittimità dell’accertamento dipende anche dalla regolarità e dalla specificità dell’invito: un invito generico, inesistente o non correttamente notificato potrebbe non essere sufficiente.
- L’assenza del contribuente non rende automaticamente validi tutti gli accertamenti: l’Ufficio deve comunque rispettare le regole procedurali e motivare l’atto in modo coerente con i dati degli studi di settore e con la situazione concreta.
- La decisione riguarda gli studi di settore e non implica automaticamente che ogni successivo accertamento basato su strumenti presuntivi sia legittimo senza un contraddittorio, poiché occorre verificare la disciplina applicabile al caso specifico.
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