Cassazione Penale, Ordinanza n. 13014/2025 del 03/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando altresì che non potevano escludersi profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la pena irrogata in primo grado. Con un unico motivo ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla quantificazione del trattamento sanzionatorio, sostenendo in sostanza che la pena fosse stata determinata senza adeguata giustificazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il giudice di merito aveva valorizzato le modalità del fatto e la personalità dell'imputato, gravato da precedenti penali, e che la motivazione era sufficiente a rendere comprensibile il percorso logico seguito nella determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 133 c.p.
Ai fini del trattamento sanzionatorio il giudice di merito può valorizzare uno o più dei parametri indicati dalla norma, purché quelli ritenuti prevalenti siano idonei a giustificare la pena concreta; la relativa valutazione discrezionale non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione sufficiente.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, quando non sia esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di dosimetria della pena, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione in modo analitico tutti i criteri legali, essendo sufficiente che dia conto di quelli ritenuti prevalenti ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.
- La motivazione sulla quantificazione della pena è censurabile in cassazione solo se mancante, apparente o manifestamente illogica; non è invece sindacabile il semplice dissenso del ricorrente rispetto alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
- Quando la sentenza richiama le modalità del fatto e la personalità dell'imputato, inclusi eventuali precedenti penali, la motivazione sulla pena può ritenersi adeguata se consente di comprendere l'adeguamento della sanzione alla gravità del reato e alla capacità a delinquere.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, ove non risulti esclusa la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
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