Sentenza n. 1366/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di cancellazione dall’elenco informatizzato dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità
Esito
Favorevole al resistente (agenzia fiscale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento notificato il 15 gennaio 2026, con cui era stata disposta la sua cancellazione dall’elenco informatizzato dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 241/1997. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha annullato in autotutela il provvedimento impugnato. La ricorrente ha quindi depositato una rituale dichiarazione di rinuncia al ricorso, insistendo tuttavia per la condanna dell’amministrazione alle spese, sul presupposto di aver dovuto comunque instaurare il giudizio; il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio per rinuncia, rilevando che l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato aveva determinato il venir meno dell’interesse alla decisione e che la ricorrente aveva formalmente rinunciato al ricorso. La richiesta di condanna dell’amministrazione alle spese non è stata accolta: le spese sono state compensate in ragione delle limitate difese svolte dall’amministrazione e della peculiarità della fattispecie, considerato che il provvedimento era stato preceduto da una contestazione rimasta inevasa fino a dopo la sua adozione.
Norme richiamate
art. 35 d.lgs. 241/1997
Individua la disciplina dell’elenco informatizzato dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità, dal quale la ricorrente era stata cancellata.
art. 21-nonies l. 241/1990
Rilevante per l’annullamento d’ufficio in autotutela del provvedimento impugnato, intervenuto nelle more del giudizio.
Massime di principio
- L’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, seguito dalla rituale rinuncia al ricorso, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia.
- La regolazione delle spese può essere disposta mediante compensazione quando le difese dell’amministrazione siano limitate e la fattispecie presenti peculiarità, anche se l’annullamento in autotutela è intervenuto dopo l’instaurazione del giudizio.
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