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Sentenza

Sentenza n. 1561/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento-decreto del Prefetto della Provincia di Siracusa del 15.10.2024 con il quale ha decretato il divieto in capo al ricorrente di detenere armi, munizioni e materie esplodenti

Giustizia amministrativa202500245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti per mancata presentazione della certificazione medica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto adottato dal Prefetto di Siracusa, deducendo, da un lato, l'irretroattività della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 104/2018 in materia di certificazione medica periodica per i detentori di armi e, dall'altro, l'omessa produzione del certificato da parte dell'ASP di Siracusa. Il ricorrente ha rappresentato di avere ricevuto la richiesta della Questura nel marzo 2022, di avere avviato l'iter sanitario, pagato i relativi ticket e prenotato una visita, nonché di avere presentato osservazioni nel procedimento prefettizio. L'amministrazione ha sostenuto la legittimità del divieto in ragione della mancata presentazione della certificazione medica richiesta.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha escluso l'irretroattività della disciplina, rilevando che il d.lgs. n. 104/2018 contiene una specifica disciplina intertemporale: l'obbligo di presentazione della certificazione doveva essere assolto entro dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto, ferma la possibilità di adempiere nei sessanta giorni successivi al ricevimento della diffida dell'autorità competente. Secondo il giudice, tale disciplina è stata applicata nel caso concreto. Quanto al secondo motivo, il TAR ha ritenuto insufficiente la documentazione prodotta, costituita dalle ricevute dei ticket e dalla prenotazione della visita, poiché il ricorrente non aveva dimostrato di essersi effettivamente sottoposto all'esame né aveva provato che l'ASP avesse omesso di rilasciare il certificato. Il giudice ha inoltre rilevato che la certificazione avrebbe potuto essere ottenuta anche presso una struttura sanitaria militare o tramite un medico della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 1.000 di spese di lite, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 37, comma 4, TULPS

    Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d'armi [...] è tenuto a presentare ogni cinque anni la certificazione medica prevista dall'articolo 35, comma 7 [...] Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il prefetto può vietare la detenzione delle armi denunciate, ai sensi dell'articolo 39.

    La mancata presentazione della certificazione medica consente al prefetto di vietare la detenzione delle armi denunciate.

  • art. 35, comma 7, TULPS

    Individua la certificazione medica richiesta ai fini della detenzione delle armi.

  • art. 39 TULPS

    Costituisce la base normativa del potere prefettizio di vietare la detenzione delle armi.

  • art. 12, comma 2, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 104

    Fino all'adozione del decreto regolamentare [...] l'adempimento di cui all'articolo 38, quarto comma, del testo unico [...] è assolto presentando un certificato rilasciato dal settore medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

    Disciplina transitoriamente le modalità di assolvimento dell'obbligo certificativo, individuando le strutture e i sanitari abilitati al rilascio del certificato.

  • art. 14, commi 1 e 3, d.lgs. 10 aprile 2018, n. 104

    L'obbligo [...] è assolto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorsi i dodici mesi è sempre possibile la presentazione del certificato nei 60 giorni successivi al ricevimento della diffida.

    Prevede la disciplina intertemporale dell'obbligo, escludendo una decadenza immediata allo spirare del termine iniziale e consentendo l'adempimento nel termine decorrente dalla diffida.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 104/2018 per i detentori di armi comuni da sparo si applica secondo il regime intertemporale previsto dal medesimo decreto; il decorso del termine iniziale di dodici mesi non determina automaticamente la decadenza, poiché l'interessato può ancora presentare la certificazione entro sessanta giorni dal ricevimento della diffida dell'autorità competente.
  • La mancata presentazione della certificazione medica richiesta per la detenzione di armi abilita il prefetto ad adottare il divieto di detenzione ai sensi dell'art. 39 TULPS.
  • La mera dimostrazione del pagamento di ticket sanitari e della prenotazione di una visita non prova né l'effettivo svolgimento dell'esame né l'impossibilità di ottenere la certificazione; chi contesta il divieto deve fornire elementi concreti sull'omessa prestazione imputabile alla struttura sanitaria.
  • L'obbligo certificativo può essere assolto, nel regime transitorio, anche mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria militare o da un medico della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non essendo sufficiente allegare genericamente l'asserita inerzia dell'ASP.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTermini del procedimento e silenzio
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezza

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