Corte di giustizia, Sentenza C-398/23
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 novembre 2024. — Procedimento penale a carico di PT. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reati e sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti e di lotta contro la criminalità organizzata – Decisione quadro 2004/757/GAI – Articoli 4 e 5 – Decisione quadro 2008/841/GAI – Articoli 3 e 4 – Normativa nazionale che non attua il diritto dell’Unione – Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2012/13/UE – Articoli 1 e 6 – Diritto all’informazione sull’accusa – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47, primo comma, e articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali – Procedimento penale avviato a carico di più persone – Accordo di definizione della causa concluso tra uno degli imputati e il pubblico ministero – Consenso degli altri imputati. — Causa C-398/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato che la disciplina bulgara sul consenso dei coimputati per l'omologazione del patteggiamento in fase dibattimentale non rientra nell'attuazione delle decisioni quadro su stupefacenti e criminalità organizzata. Di conseguenza, la Carta non era invocabile per contestare quella disciplina sulla base di tali atti dell'Unione. Quanto alla direttiva 2012/13, la Corte ha invece ritenuto che essa non osti a una regola nazionale che subordini al consenso degli altri imputati l'approvazione dell'accordo solo nella fase giudiziaria.
Rinvio pregiudiziale sulla compatibilità con il diritto UE della disciplina bulgara che subordina l'approvazione del patteggiamento concluso in fase dibattimentale, in un processo con più imputati, al consenso degli altri coimputati.
La questione giuridica
Se una norma nazionale che richiede, per l'omologazione dell'accordo di definizione della causa/patteggiamento concluso da uno degli imputati nella fase giudiziaria, il consenso degli altri imputati, mentre tale consenso non è richiesto se l'accordo è concluso nella fase preliminare, sia incompatibile: 1) con gli articoli 4, paragrafo 1, e 5 della decisione quadro 2004/757/GAI e con l'articolo 4 della decisione quadro 2008/841/GAI, in combinato disposto con la Carta; 2) con l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE, letto alla luce degli articoli 47 e 52 della Carta.
Principio di diritto
Le decisioni quadro 2004/757/GAI e 2008/841/GAI non impongono agli Stati membri di disciplinare le modalità del patteggiamento né integrano, nella fattispecie, il diritto nazionale ai fini dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta; pertanto la Corte non è competente a esaminare la censura fondata sulla Carta rispetto a tali decisioni quadro. Invece, l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13/UE, letto alla luce degli articoli 47 e 52 della Carta, non osta a una normativa nazionale che, in un procedimento con più imputati, subordini l'approvazione giudiziaria dell'accordo concluso tra il pubblico ministero e uno di essi al consenso degli altri imputati solo quando l'accordo sia concluso nella fase giudiziaria del procedimento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 51, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 47, primo comma, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 48, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Direttiva 2012/13/UE
- Articolo 1 direttiva 2012/13/UE
- Articolo 6 direttiva 2012/13/UE
- Decisione quadro 2004/757/GAI
- Articolo 4 decisione quadro 2004/757/GAI
- Articolo 5 decisione quadro 2004/757/GAI
- Decisione quadro 2008/841/GAI
- Articolo 3 decisione quadro 2008/841/GAI
- Articolo 4 decisione quadro 2008/841/GAI
Rinvio pregiudiziale su patteggiamento e consenso dei coimputati
La pronuncia proviene dal Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia) nell'ambito di un procedimento penale a carico di più persone, tra cui PT, accusate di partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. Il giudice bulgaro chiedeva alla Corte se il diritto dell'Unione ostasse a una norma nazionale che richiede il consenso degli altri coimputati per approvare un accordo di definizione della causa concluso da uno degli imputati nella fase giudiziaria, ma non quando lo stesso accordo sia concluso nella fase preliminare.
Fatti e procedimento principale
Nel procedimento principale, il pubblico ministero aveva inizialmente concluso un accordo con un altro imputato, SD, approvato da un collegio diverso. Successivamente PT aveva concluso un proprio accordo di definizione della causa, con pena concordata di tre anni di reclusione sospesa condizionalmente, ma l'approvazione era stata rifiutata perché gli altri imputati non avevano prestato il consenso richiesto dall'articolo 384, paragrafo 3, del NPK. Il giudice del rinvio ha quindi interrogato la Corte sulla compatibilità di tale requisito con le decisioni quadro 2004/757 e 2008/841, con la Carta e con la direttiva 2012/13.
Normativa UE richiamata
La Corte ha richiamato l'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, gli articoli 47, 48, paragrafo 2, e 52, paragrafo 1, della Carta, la direttiva 2012/13/UE, in particolare gli articoli 1 e 6, nonché la decisione quadro 2004/757/GAI, articoli 4 e 5, e la decisione quadro 2008/841/GAI, articoli 3 e 4. Le decisioni quadro contengono norme minime sulle pene per i reati in materia di stupefacenti e criminalità organizzata e prevedono, solo come facoltà degli Stati membri, la riduzione della pena in caso di collaborazione dell'autore del reato.
Valutazione sulla Carta e sulle decisioni quadro
La Corte ha escluso che la disciplina bulgara sul patteggiamento costituisca un'"attuazione del diritto dell'Unione" ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Ha osservato che le decisioni quadro richiamate riguardano il diritto penale sostanziale, mentre la normativa nazionale controversa attiene al diritto penale processuale; inoltre, gli articoli 5 della decisione quadro 2004/757 e 4 della decisione quadro 2008/841 si limitano a consentire agli Stati membri di prevedere riduzioni di pena in presenza di collaborazione dell'imputato, senza disciplinare le modalità o le condizioni del patteggiamento. Per questa ragione, la Corte ha dichiarato di non essere competente a rispondere alle prime due questioni nella parte fondata sulla Carta e sulle decisioni quadro.
Direttiva 2012/13 e diritto all'informazione sull'accusa
Esaminando la terza questione, la Corte ha ricordato che la direttiva 2012/13 stabilisce norme minime comuni sul diritto all'informazione dei soggetti indagati o imputati, anche in ordine all'accusa elevata a loro carico. L'articolo 6, paragrafo 3, impone che, al più tardi quando il merito dell'accusa è sottoposto a un'autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sulla natura e sulla qualificazione giuridica del reato e sulla partecipazione dell'accusato. Tuttavia, la Corte ha affermato che tale garanzia non è pregiudicata dal fatto che l'approvazione del patteggiamento, concluso in fase giudiziaria, sia subordinata al consenso degli altri imputati che non hanno riconosciuto la colpevolezza.
Ragionamento decisivo
Secondo la Corte, non è dimostrato che il requisito del consenso dei coimputati impedisca o renda meno effettivo il diritto dell'imputato a essere informato in modo completo e tempestivo dell'accusa ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2012/13, letto alla luce degli articoli 47 e 52 della Carta. Anche se la disciplina nazionale collega il consenso degli altri imputati alla maggiore conoscenza dell'accusa ottenuta nella fase giudiziaria, tale collegamento non comporta di per sé una violazione del diritto dell'imputato che intende patteggiare.
Dispositivo e principio affermato
La Corte ha quindi dichiarato che l'articolo 6, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2012/13, letto alla luce degli articoli 47 e 52 della Carta, non osta a una normativa nazionale che, in un procedimento penale contro più imputati, subordini l'approvazione giudiziaria dell'accordo tra pubblico ministero e uno degli imputati al consenso degli altri imputati solo quando l'accordo sia concluso nella fase giudiziaria del procedimento. Le questioni fondate sulle decisioni quadro e sulla Carta sono state invece dichiarate inammissibili per difetto di competenza, poiché la normativa nazionale non attuava il diritto dell'Unione in quel contesto.
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