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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-432/22

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 novembre 2024. — Procedimento penale a carico di PT. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad. — Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Reati e sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti e di lotta contro la criminalità organizzata – Possibilità di riduzione delle pene applicabili – Portata – Decisione quadro 2004/757/GAI – Articoli 4 e 5 – Decisione quadro 2008/841/GAI – Articoli 3 e 4 – Normativa nazionale che non attua il diritto dell’Unione – Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Procedimento penale avviato a carico di più persone – Accordo di definizione della causa previsto nel diritto nazionale – Approvazione da parte di un collegio giudicante ad hoc – Consenso degli altri imputati. — Causa C-432/22

Giurisprudenza europea62022CJ0432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato la propria competenza solo rispetto all’articolo 19 TUE, escludendola invece quanto alla Carta e alle decisioni quadro invocate per le regole processuali bulgare sugli accordi di definizione della causa. Nel merito ha ritenuto compatibili con il diritto dell’Unione sia la designazione di un collegio ad hoc per approvare l’accordo di uno solo degli imputati, sia il requisito del consenso degli altri coimputati. La pronuncia chiarisce che tali regole nazionali mirano a preservare indipendenza, imparzialità e diritti di difesa nel processo successivo a carico degli altri imputati.

Compatibilità con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE di una disciplina bulgara sugli accordi di definizione della causa in un procedimento penale plurimo: collegio ad hoc e consenso degli altri imputati

La questione giuridica

La Corte è chiamata a stabilire se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE osti: 1) a una norma nazionale che, in un procedimento penale con più imputati, attribuisce a un collegio giudicante diverso da quello investito della causa il potere di approvare l’accordo di definizione della causa concluso da uno degli imputati; 2) a una norma che subordina l’approvazione di tale accordo al consenso di tutti gli altri imputati; 3) se, dopo l’approvazione dell’accordo, il giudice debba astenersi dal decidere sull’accusa contro i coimputati per ragioni di imparzialità ai sensi dell’articolo 47 della Carta.

Principio di diritto

L’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non osta a una normativa nazionale che, in un procedimento penale contro più persone, attribuisce a un collegio giudicante ad hoc il potere di approvare l’accordo di definizione della causa concluso da uno degli imputati e subordina tale approvazione al consenso degli altri imputati; inoltre, le disposizioni delle decisioni quadro 2004/757/GAI e 2008/841/GAI richiamate non costituiscono, in tale materia processuale, un’"attuazione" del diritto dell’Unione ai fini della Carta.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE
  • Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 51, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Decisione quadro 2004/757/GAI
  • Articolo 4 della decisione quadro 2004/757/GAI
  • Articolo 5 della decisione quadro 2004/757/GAI
  • Decisione quadro 2008/841/GAI
  • Articolo 3 della decisione quadro 2008/841/GAI
  • Articolo 4 della decisione quadro 2008/841/GAI

Compatibilità di accordi di definizione della causa con l’articolo 19 TUE

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale penale specializzato bulgaro nell’ambito di un procedimento per associazione per delinquere e reati in materia di stupefacenti. Il giudice nazionale chiedeva se due regole del diritto processuale bulgaro sugli accordi di definizione della causa fossero compatibili con il diritto dell’Unione, in particolare con l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE e con la Carta.

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale erano imputate 41 persone per aver diretto o partecipato a un’associazione per delinquere finalizzata all’arricchimento attraverso lo spaccio di stupefacenti. Uno degli imputati, PT, chiedeva di concludere un accordo di definizione della causa con il pubblico ministero. La disciplina nazionale prevedeva che, nei procedimenti con più imputati, l’accordo concluso da uno di essi fosse approvato da un collegio giudicante diverso da quello incaricato del merito e, nei casi in cui l’accordo fosse concluso in fase giudiziaria, richiedeva anche il consenso di tutti gli altri imputati.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato:

  • l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, relativo alla tutela giurisdizionale effettiva;
  • gli articoli 47, 51 e 52 della Carta;
  • la decisione quadro 2004/757/GAI, in particolare gli articoli 4 e 5;
  • la decisione quadro 2008/841/GAI, in particolare gli articoli 3 e 4.

Nel diritto bulgaro, erano rilevanti soprattutto:

  • l’articolo 55 NK, sulla riduzione della pena in presenza di circostanze attenuanti eccezionali o numerose;
  • l’articolo 381 NPK, sugli accordi di definizione della causa;
  • l’articolo 383 NPK, sugli effetti dell’accordo approvato;
  • l’articolo 384 NPK, che richiede il consenso di tutte le parti in caso di accordo concluso in fase giudiziaria;
  • l’articolo 384a NPK, che impone la decisione di un collegio giudicante diverso da quello incaricato della causa.

Ricevibilità e competenza della Corte

La Corte ha anzitutto distinto tra Carta e articolo 19 TUE. Ha escluso che le norme processuali bulgare sugli accordi di definizione della causa costituiscano un’"attuazione" delle decisioni quadro 2004/757 e 2008/841 ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, perché tali decisioni quadro disciplinano solo minimi di pena e non le modalità processuali degli accordi. Di conseguenza, la Corte non era competente a rispondere ai quesiti fondati sulla Carta e sulle decisioni quadro.

Viceversa, ha ritenuto applicabile l’articolo 19 TUE, perché il giudice del rinvio era chiamato a statuire in una controversia rientrante nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione e, pertanto, doveva rispettare i requisiti di tutela giurisdizionale effettiva, indipendenza e imparzialità.

Prima questione: collegio giudicante ad hoc

La Corte ha dichiarato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non osta a una norma nazionale che affida a un collegio ad hoc, e non al collegio investito della causa, il potere di approvare l’accordo concluso tra uno degli imputati e il pubblico ministero, quando vi siano altri coimputati nel medesimo procedimento.

Secondo la Corte, tale soluzione può essere vista come misura organizzativa idonea a preservare, o persino rafforzare, l’indipendenza e l’imparzialità del collegio che dovrà poi giudicare gli altri imputati. La designazione di un collegio diverso non compromette il principio di immediatezza, poiché l’imputato che aderisce all’accordo riconosce volontariamente la propria colpevolezza e rinuncia al giudizio ordinario.

Seconda questione: consenso degli altri imputati

La Corte ha pure affermato che l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non osta a una norma nazionale che subordina l’approvazione dell’accordo al consenso di tutti gli altri imputati. La ragione è che tale requisito tutela i diritti della difesa degli altri coimputati, i quali potrebbero essere pregiudicati dalle dichiarazioni rese o dal contenuto dell’accordo, specie se l’imputato che ha patteggiato dovesse poi testimoniare nel loro procedimento.

La Corte ha quindi ritenuto che il consenso degli altri imputati non costituisca una restrizione indebita dell’accesso a un rimedio giurisdizionale, ma una garanzia processuale funzionale all’equità del giudizio successivo.

Terza questione

La terza questione, relativa all’eventuale obbligo del giudice di astenersi dal giudicare i coimputati dopo aver approvato l’accordo, è stata dichiarata irricevibile/incompetente nella parte in cui verteva esclusivamente sull’articolo 47 della Carta, poiché la Carta non era applicabile alla normativa processuale nazionale considerata.

Dispositivo e principio ricavabile

La Corte ha concluso dichiarando che:

  • l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE non osta alla competenza di un collegio ad hoc per approvare l’accordo di definizione della causa;
  • lo stesso articolo non osta al requisito del consenso di tutti gli altri imputati per l’approvazione dell’accordo.

La sentenza è rilevante perché conferma ampio margine agli Stati membri nella disciplina degli accordi processuali in procedimenti penali plurimi, purché siano preservati i requisiti di indipendenza, imparzialità e diritti di difesa nei procedimenti che proseguono nei confronti degli altri imputati.

Come è indicizzato

Materiediritto penale dell’unionetutela giurisdizionale effettivaimparzialità del giudiceaccordi di definizione della causacriminalità organizzata e stupefacenti

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