Corte di giustizia, Sentenza C-80/23
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 novembre 2024. — Procedimento penale a carico di V.S. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad. — Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Direttiva (UE) 2016/680 – Articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a c) – Articolo 8, paragrafi 1 e 2 – Articolo 10 – Persona formalmente accusata – Registrazione da parte della polizia di dati biometrici e genetici – Esecuzione coattiva – Obiettivi di prevenzione e di accertamento dei reati – Interpretazione della sentenza del 26 gennaio 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Registrazione di dati biometrici e genetici da parte della polizia) (C‑205/21, EU:C:2023:49) – Obbligo di interpretazione conforme – Valutazione del carattere “strettamente necessario” del trattamento dei dati sensibili – Ruolo delle autorità competenti. — Causa C-80/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che, per i dati biometrici e genetici trattati a fini di polizia penale, il requisito della "stretta necessità" non è un controllo che il giudice può sostituire integralmente a quello dell’autorità competente. La valutazione deve essere compiuta dall’autorità di polizia, e una normativa che preveda una raccolta sistematica senza tale verifica individualizzata è incompatibile con la direttiva 2016/680. La seconda questione è stata dichiarata assorbita.
Trattamento coattivo di dati biometrici e genetici della persona formalmente accusata: l’autorità competente, e non il giudice investito dell’esecuzione coattiva, deve verificare e dimostrare la stretta necessità della raccolta ai sensi della direttiva 2016/680.
La questione giuridica
Se, in presenza di una normativa nazionale che prevede la raccolta sistematica di dati biometrici e genetici di ogni persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio, il requisito della verifica della loro raccolta "strettamente necessaria" ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2016/680 possa essere soddisfatto dal giudice adito per autorizzare l’esecuzione coattiva, eventualmente richiedendo il fascicolo penale, oppure se tale valutazione debba essere compiuta necessariamente dall’autorità competente. In subordine, se il giudice, ottenuto il fascicolo, possa anche verificare l’esistenza di fondati motivi per ritenere che l’interessato abbia commesso il reato contestato.
Principio di diritto
L’articolo 10 della direttiva 2016/680, letto in combinato disposto con gli articoli 4, paragrafo 1, lettere a) a c), e 8, paragrafi 1 e 2, osta a una normativa nazionale che imponga in modo sistematico la raccolta di dati biometrici e genetici di ogni persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio senza imporre all’autorità competente di verificare e dimostrare che tale trattamento sia strettamente necessario; tale obbligo non può essere surrogato dal giudice investito della richiesta di esecuzione coattiva, perché la valutazione richiesta spetta all’autorità che effettua o dispone il trattamento.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 1 della direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 3, punto 7, della direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 6, lettera a), della direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/680
- Articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680
- Considerando 37 della direttiva (UE) 2016/680
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 7, 8, 47 e 48
Raccolta coattiva di dati biometrici e genetici della persona formalmente accusata
La sentenza, resa su rinvio pregiudiziale del Sofiyski gradski sad (Tribunale di Sofia), riguarda l’interpretazione della direttiva (UE) 2016/680 nel contesto della registrazione di polizia di una persona formalmente accusata in un procedimento penale bulgaro. La controversia nasce dal rifiuto dell’interessata di prestare consenso alla raccolta di impronte, fotografie e campioni DNA, che le autorità chiedevano di eseguire coattivamente.
Fatti e procedimento principale
V.S. era stata formalmente accusata di partecipazione a un’organizzazione criminale finalizzata a frodi IVA. In base allo ZMVR, la polizia bulgara procede alla registrazione delle persone formalmente accusate di reati dolosi perseguibili d’ufficio e, in caso di rifiuto, chiede al giudice l’autorizzazione all’esecuzione coattiva delle misure di identificazione.
Nel caso concreto:
- la polizia aveva chiesto la raccolta dei dati dattiloscopici, fotografici e genetici;
- V.S. aveva rifiutato;
- la polizia aveva quindi adito il giudice per ottenere l’autorizzazione coattiva;
- il giudice del rinvio dubitava della compatibilità della procedura con la direttiva 2016/680, alla luce della precedente sentenza della Corte del 26 gennaio 2023, C‑205/21.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 37 della direttiva 2016/680, che sottolinea la particolare sensibilità dei dati genetici e biometrici;
- l’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), sui principi di liceità, limitazione della finalità e minimizzazione dei dati;
- l’articolo 6, lettera a), sulla distinzione tra categorie di interessati;
- l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, sulla liceità del trattamento e sulla necessità che il diritto nazionale specifichi gli obiettivi, i dati e le finalità;
- l’articolo 10, che consente il trattamento di dati genetici e biometrici solo se strettamente necessario e con adeguate garanzie.
Le questioni pregiudiziali
Il giudice bulgaro chiedeva, in sostanza, se:
- la verifica della "stretta necessità" possa essere svolta dal giudice chiamato ad autorizzare l’esecuzione coattiva, anche richiedendo l’intero fascicolo penale;
- in alternativa, tale giudice possa anche valutare se vi siano fondati motivi per ritenere che la persona abbia commesso il reato contestato.
Il richiamo alla sentenza C‑205/21
La Corte richiama la propria precedente pronuncia nella causa C‑205/21, nella quale aveva già affermato che:
- la raccolta sistematica dei dati biometrici e genetici di ogni persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio è, in linea di principio, contraria all’articolo 10 della direttiva 2016/680 se manca un obbligo di verifica individualizzata della stretta necessità;
- il giudice nazionale deve verificare se il diritto interno consenta una lettura conforme al diritto dell’Unione;
- se il diritto nazionale non garantisce tale controllo, il giudice deve respingere la richiesta di esecuzione coattiva.
Ragionamento della Corte
La Corte chiarisce che il punto decisivo non è affidare al giudice un controllo sostitutivo, ma verificare se la normativa nazionale imponga all’autorità competente di effettuare essa stessa la valutazione richiesta dall’articolo 10.
Secondo la Corte:
- l’articolo 10 contiene condizioni rafforzate di liceità per i dati sensibili, più severe rispetto alla mera "necessità" di cui agli articoli 4 e 8 della direttiva;
- il requisito della "stretta necessità" deve essere applicato dall’autorità competente che tratta i dati;
- un organo giurisdizionale adito per autorizzare l’esecuzione coattiva non può supplire all’assenza, nel diritto nazionale, di un dovere dell’autorità di polizia di verificare e dimostrare tale necessità.
La Corte osserva inoltre che la struttura del sistema bulgaro conferma tale conclusione, poiché la raccolta coattiva avviene solo in caso di rifiuto, mentre in caso di consenso non vi è controllo giudiziario; ne deriva che il giudice non può garantire, in modo generale, la tutela richiesta dall’articolo 10 al posto dell’autorità competente.
Ricevibilità
La Corte respinge l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Ricorda che spetta al giudice nazionale valutare la necessità del rinvio e che la domanda resta ricevibile anche dopo una precedente sentenza pregiudiziale quando il giudice incontra difficoltà di comprensione o di applicazione della decisione della Corte.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde alla prima questione affermando che l’articolo 10 della direttiva 2016/680, in combinato disposto con gli articoli 4, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e 8, paragrafi 1 e 2, osta a una normativa nazionale che preveda la raccolta sistematica dei dati biometrici e genetici di ogni persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile d’ufficio senza imporre all’autorità competente di verificare e dimostrare la stretta necessità del trattamento.
Precisa altresì che tale obbligo non può essere assicurato dal giudice adito per l’esecuzione coattiva della raccolta, perché la valutazione richiesta dalla direttiva spetta all’autorità competente stessa. La seconda questione non viene esaminata, essendo assorbita dalla risposta alla prima.
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