Corte di giustizia, Sentenza C-169/23
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 novembre 2024. — Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság contro UC. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria. — Rinvio pregiudiziale – Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e libera circolazione di tali dati – Regolamento (UE) 2016/679 – Dati trattati in occasione del rilascio di un certificato COVID-19 – Dati non ottenuti presso l’interessato – Informazioni da fornire – Deroga all’obbligo di informazione – Articolo 14, paragrafo 5, lettera c) – Dati generati dal titolare del trattamento nell’ambito del proprio processo – Diritto di reclamo – Competenza dell’autorità di controllo – Articolo 77, paragrafo 1 – Misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell’interessato previste dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento – Misure per la sicurezza del trattamento dei dati – Articolo 32. — Causa C-169/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta in senso ampio la deroga all’obbligo di informazione dell’articolo 14, paragrafo 5, lettera c), RGPD, includendovi anche i dati generati dal titolare del trattamento nell’ambito delle proprie funzioni, se non raccolti direttamente presso l’interessato. Precisa inoltre che, nel procedimento di reclamo, l’autorità di controllo può verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla deroga e delle misure nazionali di tutela, ma non deve esaminare l’adeguatezza delle misure di sicurezza di cui all’articolo 32 RGPD. La pronuncia riguarda il rilascio dei certificati di immunità COVID-19 in Ungheria.
RGPD e certificati COVID-19: la deroga all’obbligo di informazione ex articolo 14, paragrafo 5, lettera c), si applica anche ai dati generati dal titolare del trattamento; l’autorità di controllo può verificare la presenza di misure nazionali adeguate, ma non la conformità all’articolo 32 RGPD in sede di reclamo.
La questione giuridica
1) Se la deroga all’obbligo di informazione prevista dall’articolo 14, paragrafo 5, lettera c), RGPD si applichi solo ai dati ottenuti da un soggetto diverso dall’interessato o anche ai dati generati dal titolare del trattamento nell’esercizio dei propri compiti. 2) Se, in un procedimento di reclamo ex articolo 77, paragrafo 1, RGPD, l’autorità di controllo possa verificare se il diritto nazionale preveda misure appropriate a tutela degli interessi legittimi dell’interessato ai fini della deroga. 3) Se tale verifica comprenda anche l’adeguatezza delle misure di sicurezza del trattamento richieste dall’articolo 32 RGPD.
Principio di diritto
L’articolo 14, paragrafo 5, lettera c), RGPD si applica a tutti i dati personali non raccolti direttamente presso l’interessato, quindi sia ai dati ottenuti da terzi sia a quelli generati dal titolare del trattamento a partire da dati acquisiti da terzi, purché l’ottenimento o la comunicazione siano espressamente previsti dal diritto dell’Unione o nazionale e tale diritto preveda misure appropriate di tutela. In sede di reclamo ex articolo 77, l’autorità di controllo può verificare se tali condizioni siano soddisfatte, ma tale verifica non si estende all’adeguatezza delle misure di sicurezza ex articolo 32 RGPD, che resta un obbligo autonomo e distinto.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) 2016/679
- Articolo 1 RGPD
- Articolo 4 RGPD
- Articolo 6 RGPD
- Articolo 9 RGPD
- Articolo 13 RGPD
- Articolo 14 RGPD
- Articolo 15 RGPD
- Articolo 32 RGPD
- Articolo 55 RGPD
- Articolo 57 RGPD
- Articolo 58 RGPD
- Articolo 77 RGPD
- Articolo 78 RGPD
- Regolamento (UE) 2021/953
- Articolo 10 del regolamento (UE) 2021/953
Obbligo di informazione nel trattamento dei dati per i certificati COVID-19
La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Kúria (Corte suprema ungherese) in una controversia tra l’autorità nazionale ungherese di protezione dei dati e un interessato, UC, in relazione al trattamento dei dati effettuato per il rilascio dei certificati di immunità COVID-19. Il nodo interpretativo concerne il campo di applicazione dell’articolo 14 RGPD e, in particolare, della deroga prevista dal paragrafo 5, lettera c), nonché la portata dei poteri dell’autorità di controllo nell’ambito di un reclamo ai sensi dell’articolo 77 RGPD.
Fatti e procedimento principale
UC aveva ottenuto un certificato di immunità attestante la vaccinazione contro il COVID-19. Ritenendo che l’amministrazione preposta al rilascio non avesse adempiuto agli obblighi informativi previsti dal RGPD, presentava reclamo all’autorità nazionale ungherese chiedendo di ordinare la conformità del trattamento. L’amministrazione sosteneva che i dati erano stati ottenuti da altri organismi e che, in forza dell’articolo 14, paragrafo 5, lettera c), non sussisteva alcun obbligo di informazione; aveva comunque pubblicato un’informativa sul proprio sito Internet.
L’autorità nazionale respingeva il reclamo, ritenendo applicabile la deroga. Il giudice di primo grado annullava però la decisione, osservando che alcuni dati relativi al certificato non erano stati semplicemente ottenuti da terzi, ma erano stati generati dal titolare del trattamento stesso. L’autorità nazionale ricorreva quindi in cassazione dinanzi alla Kúria.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- gli articoli 13 e 14 RGPD, che distinguono tra dati raccolti presso l’interessato e dati non ottenuti presso di lui;
- l’articolo 14, paragrafo 5, lettera c), che esclude l’obbligo di informazione quando l’ottenimento o la comunicazione dei dati sono espressamente previsti dal diritto dell’Unione o nazionale e quest’ultimo prevede misure appropriate di tutela;
- l’articolo 32 RGPD sulla sicurezza del trattamento;
- l’articolo 77 RGPD sul reclamo all’autorità di controllo;
- gli articoli 55, 57 e 58 RGPD sulla competenza e sui poteri delle autorità di controllo;
- l’articolo 10 del regolamento (UE) 2021/953, che rinvia al RGPD per il trattamento dei dati personali nei certificati COVID digitali UE.
Prima questione pregiudiziale: ambito della deroga dell’articolo 14, paragrafo 5, lettera c)
La Corte chiarisce che il testo dell’articolo 14, paragrafo 5, lettera c), letto alla luce del contesto e delle finalità del RGPD, riguarda l’"ottenimento o la comunicazione" dei dati personali, non delle sole informazioni in senso formale. La disposizione non limita la deroga ai soli dati acquisiti presso un soggetto diverso dall’interessato, ma comprende anche i dati che il titolare del trattamento genera internamente nell’esercizio delle proprie funzioni, quando tali dati derivano da dati precedentemente ottenuti presso terzi.
La Corte valorizza la dicotomia tra articolo 13 e articolo 14 RGPD: il secondo si applica a tutti i casi in cui i dati non sono stati raccolti presso l’interessato. Da ciò deriva che la deroga dell’articolo 14, paragrafo 5, lettera c), copre entrambe le categorie: dati ottenuti da terzi e dati generati dal titolare a partire da tali dati. Rimane però ferma la necessità che il diritto applicabile preveda espressamente l’ottenimento o la comunicazione e misure idonee a proteggere gli interessi dell’interessato.
Seconda e terza questione pregiudiziale: poteri dell’autorità di controllo nel reclamo
La Corte afferma che un reclamo ex articolo 77 RGPD può fondarsi sulla contestazione dell’erronea applicazione della deroga dell’articolo 14, paragrafo 5, lettera c). Nell’esercizio dei propri compiti, l’autorità di controllo è competente a verificare se il diritto dell’Unione o il diritto nazionale del titolare preveda effettivamente l’ottenimento o la comunicazione dei dati e se tale diritto contenga misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell’interessato.
La Corte precisa che tale verifica riguarda la conformità della deroga ai presupposti dell’articolo 14 e non implica un sindacato di validità della normativa nazionale. L’autorità deve limitarsi a stabilire se, nel caso concreto, il titolare possa invocare la deroga nei confronti dell’interessato.
Rapporto con l’articolo 32 RGPD
La Corte esclude che, nell’ambito di un reclamo relativo all’obbligo informativo, la verifica debba estendersi all’adeguatezza delle misure di sicurezza previste dall’articolo 32 RGPD. Quest’ultima disposizione impone obblighi autonomi e generali sul livello di sicurezza del trattamento, indipendenti dall’esistenza o meno di un obbligo di informazione ex articolo 14. Pertanto, il controllo dell’autorità di protezione dei dati, in questo specifico contesto, resta circoscritto al perimetro dell’articolo 14 RGPD.
Dispositivo
La Corte conclude che:
- la deroga dell’articolo 14, paragrafo 5, lettera c), RGPD si applica a tutti i dati personali non raccolti direttamente presso l’interessato, inclusi quelli generati dal titolare del trattamento nell’esercizio dei propri compiti;
- nell’ambito del reclamo ex articolo 77, l’autorità di controllo può verificare se il diritto applicabile preveda misure appropriate di tutela ai fini della deroga;
- tale verifica non comprende l’adeguatezza delle misure di sicurezza di cui all’articolo 32 RGPD.
Rilievo pratico
La pronuncia è rilevante per le pubbliche amministrazioni e, più in generale, per i titolari del trattamento che operano sulla base di una disciplina legale specifica. Conferma che la deroga informativa può essere invocata in modo più ampio di quanto ritenuto dal giudice di primo grado nazionale, ma solo se la base legale interna è sufficientemente chiara e contiene garanzie adeguate. Per gli operatori italiani, la sentenza è utile anche per distinguere nettamente tra obblighi di trasparenza verso l’interessato e obblighi di sicurezza del trattamento, che restano autonomi.
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