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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-269/23

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 novembre 2024. — Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics SAE e Jushi Egypt for Fiberglass Industry SAE contro Commissione europea. — Impugnazione – Politica commerciale comune – Difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di paesi terzi – Accordo dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sulle sovvenzioni e sulle misure compensative – Articoli 1 e 2 – Regolamento (UE) 2016/1037 – Articoli da 2 a 4 – Nozioni di “sovvenzione”, di “pubblica amministrazione”, di “specificità” e di “vantaggio” – Contributi finanziari concessi da organismi pubblici cinesi a società di diritto egiziano di proprietà di entità cinesi e stabilite nella zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez – Possibilità di qualificare tali contributi finanziari come sovvenzioni concesse dalla pubblica amministrazione egiziana, tenuto conto dello specifico comportamento di quest’ultima – Ammissibilità – Presupposti – Contributo finanziario consistente nella rinuncia a entrate altrimenti dovute – Vantaggio conferito alle imprese beneficiarie – Scelta della situazione di riferimento pertinente per caratterizzare l’esistenza di tale contributo finanziario e di tale vantaggio – Articoli 5 e 6 – Calcolo del vantaggio – Nozioni di “beneficiario” e di “impresa”. — Cause riunite C-269/23 P e C-272/23 P

Giurisprudenza europea62023CJ0269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto integralmente le impugnazioni di Hengshi e Jushi contro i regolamenti compensativi adottati dalla Commissione sui prodotti in fibra di vetro originari della Cina e dell’Egitto. Ha confermato che una sovvenzione può essere imputata all’autorità del paese d’origine o di esportazione anche se le risorse provengono da un altro paese, purché l’autorità competente abbia avuto un ruolo decisivo nella concessione del beneficio. Ha inoltre confermato la valutazione di specificità, la scelta della situazione di riferimento per la rinuncia a entrate doganali e il metodo di calcolo fondato sul beneficiario quale unità economica.

Impugnazioni respinte in materia di dazi compensativi: una sovvenzione può essere imputata alla pubblica amministrazione del paese d’origine/esportazione anche se il flusso finanziario proviene in tutto o in parte da un altro paese terzo, purché il comportamento dell’autorità competente consenta di considerarla concedente; confermati inoltre il criterio della specificità, il metodo di calcolo del vantaggio e l’unità economica ai fini del beneficiario.

La questione giuridica

Le questioni centrali riguardano: 1) se, ai fini del regolamento (UE) 2016/1037, un contributo finanziario proveniente da un organismo pubblico di un paese terzo diverso dal paese d’origine o di esportazione possa essere qualificato come sovvenzione concessa dalla pubblica amministrazione di quest’ultimo paese, sulla base del comportamento di tale autorità; 2) se la Commissione possa qualificare come specifiche misure finanziarie/fiscali attribuite a imprese insediate in Egitto ma collegate a capitali cinesi; 3) quale sia la corretta situazione di riferimento per accertare la rinuncia a entrate altrimenti dovute e il vantaggio; 4) come vadano intese le nozioni di beneficiario e impresa ai fini del calcolo della sovvenzione compensabile.

Principio di diritto

Ai fini del regolamento (UE) 2016/1037, una sovvenzione può essere qualificata come concessa dalla pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione anche quando il contributo finanziario provenga, in tutto o in parte, da un altro paese terzo, se il comportamento di tale pubblica amministrazione dimostra che essa lo ha formalmente accordato o ha consentito nei fatti ai beneficiari di riceverlo; tale interpretazione è compatibile con l’Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. La Commissione può inoltre individuare una sovvenzione specifica anche quando la misura, pur presentando apparenza generale, sia di fatto limitata a determinate imprese, può determinare il vantaggio prendendo a riferimento la situazione comparabile adeguata e può considerare, ai fini del calcolo, ciascuna impresa come beneficiario/impresa in quanto unità economica, anche se inserita in un gruppo societario.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 184, paragrafo 4, del regolamento di procedura della Corte
  • Regolamento (UE) 2016/1037
  • Articolo 1 del regolamento (UE) 2016/1037
  • Articolo 2 del regolamento (UE) 2016/1037
  • Articolo 3 del regolamento (UE) 2016/1037
  • Articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1037
  • Articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1037
  • Articolo 6 del regolamento (UE) 2016/1037
  • Articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037
  • Articolo 11 del regolamento (UE) 2016/1037
  • Articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1037
  • Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative
  • Articolo 1 dell’Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative
  • Articolo 2 dell’Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative
  • Articolo 5 dell’Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative
  • Articolo 11, paragrafo 8, dell’Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative
  • Articolo 26 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
  • Articolo 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati
  • Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 256 TFUE

Impugnazioni contro i dazi compensativi sui prodotti in fibra di vetro

La pronuncia riguarda due impugnazioni riunite avverso sentenze del Tribunale che avevano confermato la legittimità di regolamenti di esecuzione della Commissione istitutivi di dazi compensativi definitivi su importazioni di prodotti in fibra di vetro originari della Cina e dell’Egitto. Le ricorrenti sono due società egiziane appartenenti a un gruppo a controllo cinese e stabilite nella zona di cooperazione economica e commerciale sino-egiziana di Suez.

Fatti e procedimento

La Commissione aveva avviato due inchieste nel 2019 e concluso che le società beneficiavano di un insieme di misure qualificabili come sovvenzioni, alcune delle quali collegate alla cooperazione fra governo cinese e governo egiziano nell’ambito della zona CECS e del progetto "One Belt, One Road". Il Tribunale aveva respinto i ricorsi di annullamento proposti dalle imprese contro i regolamenti compensativi, e le società hanno proposto impugnazione dinanzi alla Corte.

Normativa rilevante

La Corte esamina il regolamento (UE) 2016/1037, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, nonché le disposizioni procedurali richiamate in tema di spese e impugnazione. Sul piano internazionale, vengono in rilievo l’Accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative, in particolare gli articoli 1, 2, 5 e 11, paragrafo 8, oltre agli articoli 26 e 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

Primo motivo: sovvenzione imputabile al paese d’origine/esportazione

La questione centrale era se un contributo finanziario proveniente da organismi pubblici cinesi potesse essere considerato una sovvenzione concessa dalla pubblica amministrazione egiziana. La Corte chiarisce che, ai sensi del regolamento 2016/1037, la nozione di sovvenzione richiede che il contributo sia concesso dalla pubblica amministrazione del paese d’origine o di esportazione, ma ciò può risultare anche da un comportamento di tale autorità che consenta in fatto o in diritto ai beneficiari di ricevere risorse provenienti da un altro paese terzo.

Rapporto con l’Accordo OMC

La Corte precisa che l’Accordo OMC non può essere usato, in linea di principio, come parametro diretto di legittimità degli atti dell’Unione, salvo ipotesi eccezionali che non ricorrono nel caso di specie. Tuttavia, il regolamento 2016/1037 deve essere interpretato, per quanto possibile, in modo conforme all’Accordo OMC e alle regole interpretative della Convenzione di Vienna. Alla luce del testo, del contesto e dello scopo dell’accordo, la Corte ritiene compatibile con esso la lettura secondo cui una sovvenzione può essere considerata concessa dall’autorità del paese d’origine o di esportazione anche se il flusso finanziario proviene originariamente da un’altra amministrazione, purché la prima abbia avuto un ruolo determinante nella concessione.

Secondo motivo: specificità della sovvenzione

La Corte conferma che l’articolo 4 del regolamento 2016/1037 consente di qualificare come specifica anche una misura che, pur avendo apparenza generale, sia in concreto limitata a determinate imprese o aree geografiche. Il richiamo alle autorità egiziane come autorità concedenti è corretto perché il termine "concedere" va inteso in modo coerente con l’articolo 2 e con l’articolo 3: rileva il soggetto pubblico che, nel paese d’origine o di esportazione, accorda formalmente il beneficio o ne consente di fatto la fruizione.

Terzo motivo: rinuncia a entrate altrimenti dovute e situazione di riferimento

In relazione alla misura consistente nella mancata riscossione di dazi doganali, la Corte ribadisce che è necessario individuare una situazione di riferimento adeguata e comparabile per verificare se vi sia stata rinuncia a entrate altrimenti dovute e se sia stato conferito un vantaggio. Tale operazione dipende da elementi complessi, quali normativa nazionale, prassi amministrativa e comportamento concreto delle autorità competenti, e la valutazione dei fatti compiuta dal Tribunale non è sindacabile in impugnazione in assenza di snaturamento. Non essendo stato dedotto uno snaturamento, il motivo viene respinto in parte per irricevibilità e in parte per infondatezza.

Quarto motivo: de facto specificità di misure fiscali e contabili

La Corte conferma la decisione del Tribunale sulla misura fiscale e contabile connessa alle perdite di cambio derivanti dalla svalutazione della sterlina egiziana nel 2016. La Commissione aveva qualificato come sovvenzione il vantaggio de facto ottenuto da un numero limitato di imprese orientate all’esportazione e operanti in larga parte in valuta estera; la specificità è dunque stata correttamente desunta dall’uso limitato del programma da parte di determinate imprese, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c).

Quinto motivo della causa C‑269/23 P: calcolo dell’importo e nozione di beneficiario

Quanto al calcolo dell’importo delle sovvenzioni, la Corte afferma che l’articolo 5 del regolamento 2016/1037 impone di riferirsi al vantaggio conferito al beneficiario, mentre l’articolo 6 detta le regole di calcolo a seconda del tipo di misura. In assenza di una definizione autonoma di "beneficiario" e "impresa", tali nozioni vanno lette in chiave economica: il beneficiario è ciascuna impresa cui la sovvenzione è concessa, mentre l’impresa corrisponde all’unità economica, anche se composta da più persone giuridiche distinte. Di conseguenza, il metodo della Commissione, fondato sulla considerazione del gruppo e dell’unità economica, viene validato.

Dispositivo

La Corte respinge entrambe le impugnazioni e conferma integralmente le sentenze del Tribunale, condannando le ricorrenti alle spese e ponendo le spese degli intervenienti a loro carico.

Come è indicizzato

Materiedazi compensativisovvenzioni internazionalipolitica commerciale comunediritto omccalcolo del vantaggio e specificità

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