Corte di giustizia, Sentenza C-129/23
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 28 novembre 2024. — BG Technik cs a.s. contro Generální ředitelství cel. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Nejvyšší správní soud e Krajský soud v Ostravě. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione delle merci – Voce tariffaria 8703 – Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli progettati principalmente per il trasporto di persone – Voce tariffaria 8713 – Carrozzelle e altri veicoli per invalidi – Regolamento (CE) n. 718/2009 – Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1367 – Veicolo SELVO 4800 – Nozione di persone “invalide”. — Cause riunite C-129/23 e C-567/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che i veicoli SELVO 4800 non sono "veicoli per invalidi" ai fini della voce 8713 NC, perché non risultano destinati unicamente a persone con disabilità né presentano caratteristiche speciali oggettivamente idonee ad alleviare una disabilità. Ha quindi confermato la classificazione nella voce 8703 per un veicolo elettrico per il trasporto di persone, valorizzando le caratteristiche oggettive del prodotto al momento dell’importazione. I regolamenti di classificazione n. 718/2009 e (UE) 2021/1367 sono stati letti nel medesimo senso e non sono stati ritenuti contrari alla convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Classificazione doganale dei veicoli elettrici SELVO 4800: esclusione dalla voce 8713 NC e classificazione nella voce 8703 per veicoli con piantone dello sterzo separato e velocità superiore a 10 km/h.
La questione giuridica
Se la voce 8713 della nomenclatura combinata debba applicarsi a una carrozzella/veicolo elettrico a quattro ruote con sedile girevole e reclinabile, piantone dello sterzo separato, freno elettromagnetico sulle ruote posteriori, velocità massima superiore a 10 km/h ma non superiore a 16 km/h; e se i regolamenti di classificazione n. 718/2009 e (UE) 2021/1367 incidano sulla classificazione del veicolo SELVO 4800 nella voce 8713 anziché nella voce 8703.
Principio di diritto
La voce 8713 della nomenclatura combinata si applica solo a veicoli destinati unicamente agli invalidi e dotati di caratteristiche oggettive speciali atte ad alleviare una disabilità; un veicolo elettrico a quattro ruote come il SELVO 4800, con piantone dello sterzo separato, velocità massima superiore a 10 km/h e caratteristiche proprie anche di un mezzo per il trasporto di persone in generale, non rientra nella voce 8713 ma va escluso da essa, con conseguente classificazione nella voce 8703. I regolamenti di classificazione richiamati confermano tale soluzione e si applicano ai prodotti identici o, nel caso del regolamento 718/2009, non impongono un’estensione analogica per analogia a prodotti solo simili.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (CEE) n. 2658/87
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577
- Regolamento (CE) n. 718/2009
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1367
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
- Articolo 20 della convenzione ONU
- Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87
- Articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2658/87
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
Classificazione doganale del veicolo elettrico SELVO 4800
La Corte di giustizia, Ottava Sezione, si è pronunciata su due rinvii pregiudiziali riuniti provenienti dalla Repubblica ceca, relativi alla classificazione nella nomenclatura combinata di un veicolo elettrico a quattro ruote commercializzato come SELVO 4800. La controversia opponeva l’importatore BG Technik cs a.s. alla direzione generale delle dogane ceca, con conseguenze dirette sull’applicazione del dazio doganale.
Fatti e procedimento principale
Le cause riguardavano importazioni effettuate in due periodi diversi: tra il 2013 e il 2015, e nel 2021. BG Technik aveva dichiarato i veicoli SELVO nella sottovoce 87139000 NC, relativa a "carrozzelle ed altri veicoli per invalidi", esenti da dazi; le autorità doganali ceche avevano invece ritenuto corretta la sottovoce 87031018 NC, soggetta a dazio del 10%, qualificando i veicoli come autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone.
I giudici del rinvio chiedevano se un veicolo elettrico con un solo posto, sedile girevole e reclinabile con braccioli, piantone dello sterzo separato, freno elettromagnetico sulle ruote posteriori, velocità massima superiore a 10 km/h ma non oltre 16 km/h potesse rientrare nella voce 8713, anche alla luce delle note esplicative NC e dei regolamenti di classificazione della Commissione.
Normativa rilevante
La Corte ha richiamato la NC contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87, in particolare:
- la voce 8703, relativa agli autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone;
- la voce 8713, relativa a carrozzelle e altri veicoli per invalidi;
- le regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della NC.
Sono stati inoltre considerati:
- il regolamento n. 718/2009, relativo alla classificazione di talune merci;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1367;
- le note esplicative della NC relative alla sottovoce 87139000;
- l’articolo 20 della convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
Ragionamento della Corte sulla voce 8713
La Corte ha ricordato che, in materia doganale, il criterio decisivo è dato dalle caratteristiche e proprietà oggettive del prodotto al momento dell’importazione, mentre la destinazione può rilevare solo se inerente al prodotto e desumibile oggettivamente da tali caratteristiche.
Riprendendo la propria giurisprudenza, ha ribadito che la nozione di "invalidi" designa persone colpite da una limitazione non marginale della capacità di camminare e che la voce 8713 si riferisce a veicoli destinati unicamente agli invalidi. È irrilevante che un veicolo possa anche essere utilizzato da persone disabili, se in base alle sue caratteristiche oggettive è destinato a un uso più ampio.
Nel caso SELVO, la Corte ha valorizzato elementi come:
- la colonna dello sterzo separata;
- la velocità massima superiore a 10 km/h;
- la configurazione del mezzo come veicolo monoposto per spostamenti anche in contesti ordinari;
- la sua idoneità all’uso da parte di persone anziane o con limitazioni leggere, non necessariamente da parte di invalidi in senso doganale.
Ha quindi escluso che il mezzo fosse concepito unicamente per il trasporto di invalidi o dotato di caratteristiche speciali atte ad alleviare una disabilità.
Effetto dei regolamenti di classificazione
La Corte ha osservato che il regolamento n. 718/2009, applicabile al primo periodo, e il regolamento di esecuzione 2021/1367, applicabile al secondo, classificano veicoli analoghi o identici al SELVO 4800 nella sottovoce 87031018. Tali regolamenti hanno portata generale e contribuiscono a rimuovere incertezze interpretative; non è necessario applicarli per analogia a prodotti soltanto simili, quando la Corte ha già interpretato la voce pertinente.
Ha inoltre respinto gli argomenti fondati su atti nazionali di omologazione tecnica e su una pretesa violazione del principio di leale cooperazione, precisando che la classificazione doganale dipende dal diritto dell’Unione e non da qualificazioni nazionali adottate per finalità diverse.
Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità
La Corte ha respinto anche il rilievo fondato sull’articolo 20 della convenzione ONU. Poiché il SELVO 4800 non è destinato unicamente agli invalidi, l’applicazione dei dazi non può essere letta come lesiva dei diritti garantiti dalla convenzione; inoltre, tale disposizione non impone l’esenzione doganale per i veicoli destinati a facilitare la mobilità.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che la voce 8713 NC non si applica a un veicolo a quattro ruote come quello descritto, munito di motore elettrico, sedile reclinabile e girevole con braccioli, colonna dello sterzo separata, freno elettromagnetico e velocità massima compresa tra più di 10 km/h e 16 km/h. Il veicolo resta quindi fuori dalla voce 8713 e va classificato nella voce 8703.
Principio affermato
Ai fini della classificazione doganale, un veicolo elettrico è incluso nella voce 8713 solo se è oggettivamente destinato unicamente agli invalidi e presenta caratteristiche speciali idonee ad alleviare una disabilità; in mancanza di tali elementi, la sua classificazione resta nella voce 8703, anche se può essere utilizzato da persone con capacità di deambulazione limitata."}
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