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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-758/22

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 28 novembre 2024. — Bayerische Ärzteversorgung e a. contro Deutsche Bundesbank. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Politica economica e monetaria – Sistema europeo dei conti nazionali e regionali – Obblighi di segnalazione statistica applicabili ai fondi pensione – Regimi pensionistici speciali per le libere professioni – Iscrizione e contributi obbligatori. — Causa C-758/22

Giurisprudenza europea62022CJ0758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce quando casse previdenziali professionali obbligatorie vanno trattate come fondi pensione ai fini statistici europei. Conta soprattutto che offrano prestazioni pensionistiche e assicurative, siano autonome e non garantite dallo Stato sul livello delle prestazioni, pur operando con iscrizione obbligatoria di una categoria professionale. In tal caso esse rientrano nel sottosettore S.129 del SEC 2010 e devono trasmettere i dati richiesti dal regolamento BCE 2018/231.

Classificazione, ai fini del SEC 2010 e del regolamento BCE 2018/231, degli istituti di previdenza professionali obbligatori come "fondi pensione" anziché come enti di previdenza sociale.

La questione giuridica

Se istituti previdenziali professionali a iscrizione obbligatoria, che erogano prestazioni pensionistiche e coperture per morte e invalidità, debbano essere classificati nel sottosettore S.129 "fondi pensione" del SEC 2010 e quindi soggetti agli obblighi di segnalazione statistica del regolamento (UE) 2018/231, oppure se debbano essere qualificati come enti di previdenza sociale esclusi da tale nozione; in particolare, se rilevino la libertà di scelta dei consumatori, il criterio del 50%, la nozione di produzione per il mercato e i requisiti del contratto e del controllo pubblico.

Principio di diritto

Gli istituti di previdenza professionali che offrono prestazioni per pensione, morte e invalidità, dispongono di autonomia gestionale e di contabilità completa, hanno una platea di aderenti in larga maggioranza soggetta per legge all’iscrizione in ragione della professione e determinano, entro i limiti legali, contributi e prestazioni senza garanzia pubblica del livello delle prestazioni, rientrano nella nozione di "fondi pensione" del punto 2.105 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013; essi sono quindi, in linea di principio, soggetti agli obblighi di segnalazione statistica del regolamento (UE) 2018/231. La Corte ha ritenuto che, in un caso del genere, non occorre applicare ai fini della classificazione i requisiti della produzione per il mercato o della libertà di scelta dei consumatori, poiché il legislatore UE ha espressamente ricondotto tali enti al sottosettore S.129, escludendo invece solo gli enti di previdenza sociale di cui al punto 2.117.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 549/2013
  • Regolamento (UE) 2018/231
  • Allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013
  • Punti 1.34, 1.35, 1.37, 1.57, 2.105-2.110, 2.117, 3.17-3.19, 3.24, 3.26-3.28, 17.43, 20.05, 20.15, 20.32-20.34, 20.38, 20.39, 20.306, 20.309 e 20.310 dell'allegato A del regolamento (UE) n. 549/2013

Classificazione statistica degli istituti di previdenza professionali come fondi pensione

Le cause riunite C-758/22 e C-759/22 riguardano un rinvio pregiudiziale del Bundesverwaltungsgericht (Germania) sulla corretta classificazione, ai fini del SEC 2010 e del regolamento BCE n. 2018/231, di casse previdenziali professionali tedesche a iscrizione obbligatoria. La questione pratica era se tali enti dovessero essere trattati come "fondi pensione" soggetti a obblighi di segnalazione statistica oppure come enti di previdenza sociale esclusi da tale nozione.

Contesto fattuale e procedimento principale

Nel procedimento principale, diverse casse previdenziali bavaresi e la Sächsische Ärzteversorgung hanno impugnato dinanzi ai giudici amministrativi tedeschi le comunicazioni della Deutsche Bundesbank che le assoggettavano, dal 30 settembre 2019, a obblighi di segnalazione statistica trimestrale o annuale. I giudici nazionali di merito hanno ritenuto che esse rientrassero nei fondi pensione ai sensi del regolamento 2018/231 e del SEC 2010.

Il giudice del rinvio ha però dubitato della qualificazione, sottolineando che si tratta di enti di diritto pubblico con autonomia gestionale, contabilità propria, risorse proprie e missione di interesse generale, rivolti in larga misura a professionisti soggetti per legge all’iscrizione obbligatoria.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato in particolare:

  • il regolamento (UE) n. 549/2013 sul Sistema europeo dei conti nazionali e regionali (SEC 2010);
  • il regolamento (UE) 2018/231 sugli obblighi di segnalazione statistica dei fondi pensione;
  • l’allegato A del regolamento n. 549/2013, soprattutto i punti 1.34, 1.35, 1.37, 1.57, 2.105-2.110, 2.117, 3.17-3.19, 3.24, 3.26-3.28, 17.43 e 20.39.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sintesi:

  • se per i prezzi economicamente significativi sia necessario che tutti i consumatori possano scegliere liberamente se acquistare o meno;
  • se il criterio del 50% sui costi sia sufficiente da solo a qualificare una produzione come destinata al mercato;
  • se, per qualificare un’unità come produttore destinato al mercato, occorra applicare anche i criteri generali del punto 1.37;
  • se la nozione di fondo pensione richieda un rapporto contrattuale per tutte le prestazioni;
  • se l’esclusione prevista per gli enti di previdenza sociale copra solo le unità che soddisfano cumulativamente i criteri del punto 2.117 o anche altri sistemi di sicurezza sociale;
  • quale sia la portata della nozione di "amministrazioni pubbliche" e del requisito che esse fissino o approvino contributi e prestazioni.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva anzitutto che il SEC 2010 mira a garantire conti comparabili tra Stati membri e che le unità istituzionali devono essere classificate in un solo settore o sottosettore. Il sottosettore S.129 dei fondi pensione appartiene al settore delle società finanziarie e, quindi, per definizione, riguarda produttori di beni e servizi destinabili alla vendita.

Tuttavia, la Corte precisa che, nel caso di specie, non è necessario concentrarsi sulla nozione generale di produzione per il mercato o sui requisiti del punto 3.19, perché il legislatore ha già disciplinato specificamente i fondi pensione ai punti 2.105-2.110 dell’allegato A. Ne deriva che la classificazione dipende soprattutto dai tratti propri di questi enti:

  • funzione principale di intermediazione finanziaria tramite pooling dei rischi e dei bisogni sociali;
  • erogazione di prestazioni per pensione, e anche per decesso o invalidità;
  • autonomia decisionale e contabilità completa;
  • riservatezza legale dei servizi a determinati gruppi di lavoratori dipendenti o indipendenti;
  • esclusione degli enti di previdenza sociale di cui al punto 2.117.

La Corte collega poi questi criteri ai dati forniti dal giudice del rinvio: gli istituti in causa garantiscono prestazioni pensionistiche, per morte e invalidità; hanno autonomia di gestione e contabilità completa; la maggior parte degli aderenti è soggetta a iscrizione obbligatoria per ragioni professionali; e il livello delle prestazioni non è garantito dalle amministrazioni pubbliche, ma dipende da contributi e rendimento della gestione patrimoniale. Tali elementi li avvicinano al modello del fondo pensione e li distinguono dai sistemi di previdenza sociale.

La Corte richiama inoltre il punto 20.39 dell’allegato A, osservando che un regime pensionistico istituito da un ente pubblico non è assimilabile alla sicurezza sociale se manca una garanzia pubblica sul livello delle prestazioni e se queste dipendono dal rendimento delle attività; in quel caso il gestore, o il fondo stesso se autonomo, è classificato come società finanziaria nel sottosettore dei fondi pensione.

Decisione e dispositivo

La Corte dichiara che gli istituti di previdenza in questione rientrano nella nozione di "fondi pensione" del punto 2.105 dell’allegato A del regolamento n. 549/2013 e, di conseguenza, devono in linea di principio essere assoggettati agli obblighi di segnalazione statistica previsti dal regolamento (UE) 2018/231, se presentano congiuntamente le caratteristiche seguenti:

  • offrono prestazioni che coprono i rischi di pensione, morte e invalidità;
  • godono di autonomia di gestione e dispongono di una contabilità completa;
  • la grande maggioranza degli aderenti è soggetta a obbligo legale di iscrizione per l’esercizio di una determinata professione, senza che gli enti siano in linea di principio autorizzati a prestare servizi ad altre persone;
  • il livello delle prestazioni non è garantito dalle amministrazioni pubbliche e dipende dall’importo dei contributi e dal rendimento della gestione patrimoniale.

Principio affermato

La pronuncia conferma che casse previdenziali professionali obbligatorie possono essere classificate come fondi pensione ai fini del SEC 2010 anche se operano entro un perimetro legale ristretto e con iscrizione obbligatoria, purché conservino autonomia gestionale, contabilità propria e un meccanismo di prestazioni non garantite dallo Stato. In tal caso esse ricadono nel sottosettore S.129 e sono tenute agli adempimenti statistici del regolamento BCE 2018/231.

Come è indicizzato

Materiecontabilità nazionalefondi pensioneprevidenza socialeobblighi di segnalazione statisticapolitica economica e monetaria

Testo integrale

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