Sentenza del 12/11/2015 n. 4856 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
SANZIONI - Controllo ex art. 36 bis, d.P.R. 600/1973 - Credito Iva riportato in dichiarazione tardiva e mai utilizzato - Sanzione - Non si applica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa presentazione tardiva della dichiarazione integrativa non rende inesistente o inutilizzabile il credito IVA precedentemente non indicato, qualora il credito non sia stato concretamente utilizzato. In assenza di un effettivo utilizzo indebito, non sussiste il presupposto per applicare le sanzioni da parte dell'Ufficio impositore. La pretesa sanzionatoria deve quindi essere esclusa o annullata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'applicazione di sanzioni a seguito di un controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. 600/1973. Il contribuente aveva indicato tardivamente, mediante dichiarazione integrativa, un credito IVA che non era stato riportato nella dichiarazione originaria. L'Amministrazione finanziaria aveva presumibilmente contestato il credito o applicato sanzioni ritenendo che fosse stato utilizzato. Tuttavia, dal principio enunciato risulta che il credito non era mai stato utilizzato, né compensato, né portato in detrazione prima della dichiarazione integrativa.
Norme richiamate
Art. 36-bis del d.P.R. 600/1973
Controllo ex art. 36 bis, d.P.R. 600/1973
La norma disciplina i controlli automatizzati delle dichiarazioni, ma non consente di applicare sanzioni in assenza di un effettivo utilizzo indebito del credito IVA.
Massime di principio
- La tardiva indicazione di un credito IVA in una dichiarazione integrativa non comporta automaticamente la perdita del credito, se il credito non è stato utilizzato nel periodo precedente.
- Le sanzioni richiedono la prova di una violazione effettiva, come l'utilizzo, la compensazione o la detrazione indebita del credito; la mera omessa indicazione originaria non è sufficiente quando non ha prodotto alcun vantaggio fiscale indebito.
- In caso di contestazione, è essenziale documentare che il credito non sia stato utilizzato, compensato o portato in detrazione prima della dichiarazione integrativa.
- Il controllo automatizzato ex art. 36-bis non può fondare una sanzione su un utilizzo del credito meramente presunto o inesistente.
- La dichiarazione integrativa tardiva può regolarizzare l'indicazione del credito, fermo restando il rispetto delle condizioni sostanziali che ne dimostrino l'effettiva spettanza.
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