Ordinanza n. 522/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 3959/2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva parzialmente accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo relativo agli oneri concessori della concessione edilizia n. 24/2005
Esito
La controversia
La società appellante ha impugnato la sentenza di primo grado, deducendo di avere già corrisposto complessivamente euro 54.216,64 per gli oneri relativi ai corpi di fabbrica da essa realizzati. Dagli atti risultano tre corpi di fabbrica: il corpo A, realizzato dall'impresa controinteressata, e i corpi B e C, realizzati dalla società appellante. L'impresa controinteressata ha inoltre dichiarato di avere eseguito opere di urbanizzazione a scomputo per euro 128.182,61. La controversia riguarda quindi la corretta quantificazione, per ciascun corpo di fabbrica, dei costi di costruzione e degli oneri di urbanizzazione dovuti, nonché l'imputazione dei pagamenti effettuati dalle due società. La sentenza impugnata aveva già revocato la condanna alle sanzioni accessorie e agli interessi, statuizione non impugnata.
La decisione
Il CGARS non ha definito né in rito né nel merito l'appello. Ha disposto un'integrazione istruttoria, ordinando al Comune di Lipari di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione contenente: l'esatta specificazione dei costi di costruzione e degli oneri di urbanizzazione relativi ai corpi A, B e C, distintamente per ciascun corpo; le somme corrisposte dalla società appellante esclusivamente a titolo di costi di costruzione e oneri di urbanizzazione; le somme corrisposte dall'impresa controinteressata per le medesime causali; nonché ogni altro elemento utile alla quantificazione degli oneri relativi alla concessione edilizia n. 24/2005. L'udienza pubblica per la prosecuzione sarà fissata con separato decreto presidenziale.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per l'acquisizione di elementi istruttori nel processo amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato nell'ambito degli strumenti istruttori utilizzabili dal giudice amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Richiamato nell'ambito degli incombenti istruttori disposti dal giudice.
Massime di principio
- Quando la definizione dell'impugnazione dipende dalla corretta quantificazione di obblighi economici e dall'imputazione di pagamenti effettuati dalle parti, il giudice amministrativo può disporre un'integrazione istruttoria prima di decidere in rito e nel merito.
- In una controversia relativa agli oneri concessori edilizi, l'amministrazione deve fornire dati analitici e distinti per ciascun corpo di fabbrica, separando costi di costruzione e oneri di urbanizzazione e indicando i pagamenti riferibili a ciascun obbligato.
- La verifica istruttoria deve considerare anche le opere di urbanizzazione eventualmente eseguite a scomputo, poiché esse possono incidere sulla quantificazione degli oneri di urbanizzazione dovuti.
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