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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8964/2022 del 16/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Di Nunno impugna la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per tentato furto in abitazione aggravato e resistenza a pubblico ufficiale; i motivi di cassazione contestano principalmente la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello per il nuovo esame dei testi (in particolare Lione, Ormas, Caporale, Di Gioia e l'alibi di Antonio Di Nunno), con riferimento all'art. 603, comma 3-bis c.p.p., e censurano altresì la valutazione della recidiva e la fissazione della pena sopra il minimo edittale (art. 99 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Il Collegio ha calcolato i termini di prescrizione (reato tentato il 23/02/2010, applicazione delle regole sull'aumento per il tentativo ex art. 161 c.p. e considerazione dell'art. 63, comma 4 c.p. relativo alla recidiva) arrivando all'intervenuta estinzione al più tardi il 01/11/2021 (con riferimento anche alla sospensione di 210 giorni per astensione dell'avvocatura), e comunque già maturata il 05/04/2021 secondo il calcolo esposto. La Corte ha precisato che, in presenza di una causa di estinzione del reato, l'annullamento senza rinvio è imposto quando non sussistono elementi che giustifichino il proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Tettamanti). Decisione resa il 15/02/2022.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    art. 603, comma 3-bis, c.p.p.

    Rilevata la rilevanza della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale richiesta in appello; tuttavia la questione è divenuta priva di efficacia decisoria per l'intervenuta estinzione dei reati.

  • art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 129, comma 2, c.p.p.

    Il proscioglimento nel merito per cause estintive è possibile solo se dalle atti emerge in modo assolutamente non contestabile l'insussistenza del fatto o la non imputabilità; nel caso contrario, in presenza di prescrizione, va disposta l'annullamento senza rinvio.

  • art. 161, cod. pen.

    Applicata per il computo della pena astratta nei termini della prescrizione in relazione al tentativo (riduzione di un terzo), influendo sul calcolo dei termini estintivi.

  • art. 63, quarto comma, cod. pen.

    Richiamato per affermare che la recidiva non poteva ulteriormente aumentare il massimo edittale per il reato considerato, ai fini del calcolo della prescrizione.

  • art. 99, cod. pen.

    Richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla contestazione della recidiva e alla determinazione della pena; la Corte ha esaminato la questione ma l'estinzione ha reso ininfluente la rimessione per accertamenti di merito.

  • norme sul procedimento e discussione orale (decreto-legge 28/10/2020, n.137, art. 23, comma 8; decreto-legge 30/12/2021, n.228, art.16)

    art. 23, comma 8, d.l. 137/2020; art. 16, d.l. 228/2021

    Richiamate in relazione alla richiesta di discussione orale formulata dalla difesa; non hanno inciso sul dispositivo, che ha seguito il percorso ordinamentale per dichiarare l'estinzione.

  • artt. 81, 56, 624-bis, 625 n.2, 337, 582-585 cod. pen.

    artt. 81, 56, 624-bis, 625, comma 1, n.2, 337, 582-585 c.p.

    Elencazione delle fattispecie penalmente contestate (tentato furto in abitazione aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni, ecc.); servono a definire il quadro fattuale e il trattamento sanzionatorio usato per calcolare la prescrizione.

Massime di principio

  • Se, in Cassazione, interviene una causa estintiva (es. prescrizione) prima che il giudice di rinvio possa riesaminare la questione, il giudice di legittimità può annullare senza rinvio: il processo non può essere rimesso per ulteriori accertamenti che sarebbero comunque ininfluenti.
  • Il proscioglimento 'nel merito' per causa estintiva è consentito solo se dagli atti emerge in modo assolutamente non contestabile l'inesistenza del fatto o l'irresponsabilità dell'imputato; altrimenti si procede all'annullamento per estinzione.
  • Le doglianze relative alla mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello restano rilevanti, ma perdono efficacia se, intervenuta la prescrizione, l'unico esito possibile sarebbe comunque la dichiarazione di estinzione.
  • In casi di contestazione sull'identificazione o sull'alibi, per evitare l'esito della prescrizione il difensore dovrebbe verificare e tempestivamente sollecitare misure che interrompano o sospendano la prescrizione o puntare a che il giudice di merito pronunci un proscioglimento pieno se la prova appare 'ictu oculi' evidente.
  • Nel calcolo della prescrizione è essenziale considerare riduzioni per il tentativo (art. 161 c.p.), eventuali aumenti applicabili e sospensioni del corso del processo (es. astensione forense), perché piccoli aggiustamenti possono determinare l'intervenuta estinzione prima o dopo l'impugnazione.

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