Parere n. 1362/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto, con istanza cautelare, dalla signora Barbara Lambiase contro il Ministero dell’istruzione e del merito e nei confronti del soggetto che l'Amministrazione riterrà controinteressato e, per esso, al responsabile unico del procedimento per l’annullamento: a) della nota di rigetto prot. 44080 del 5 novembre 2024 del Ministero dell'Istruzione recante il sostanziale diniego dell'istanza di riconoscimento del “Curso en Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo” dispensato dall'Università Cardenal Herrera CEU quale specializzazione al sostegno conseguita in Spagna; b) del parere non favorevole al riconoscimento, da parte del Ministero dell’università e della ricerca, non conosciuto; c) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento connesso conseguente e/o pertinente, nonché successivi occorrenti, e comunque lesivi dei diritti e degli interessi legittimi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego di riconoscimento in Italia del titolo spagnolo “Curso en Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo” quale specializzazione per il sostegno
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato, con istanza cautelare, la nota del Ministero dell’istruzione e del merito del 5 novembre 2024, recante il diniego sostanziale del riconoscimento del titolo conseguito presso l’Università Cardenal Herrera CEU in Spagna ai fini dell’insegnamento di sostegno. Sono stati inoltre impugnati il parere non favorevole del Ministero dell’università e della ricerca, non conosciuto, e gli atti connessi. Nel corso dell’istruttoria il Ministero resistente ha riferito che la ricorrente aveva formalmente rinunciato all’istanza di riconoscimento oggetto del provvedimento impugnato, determinando il venir meno dell’interesse alla decisione. Occorreva quindi stabilire se il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e se fosse ammissibile l’eventuale domanda di condanna dell’Amministrazione.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia della ricorrente all’istanza di riconoscimento e del conseguente venir meno dell’interesse alla definizione del ricorso. Applicando il principio dispositivo anche al ricorso straordinario, ha ritenuto di dover dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, con assorbimento dell’istanza cautelare. Ha inoltre dichiarato inammissibile la domanda di condanna dell’Amministrazione, in quanto estranea al petitum deducibile mediante ricorso straordinario, richiamando il parere della Sezione I n. 940/2021.
Osservazioni
Sopravvenuta carenza di interesse
La formale rinuncia della ricorrente all’istanza di riconoscimento ha determinato il venir meno dell’interesse alla definizione del ricorso. Il ricorso straordinario deve pertanto essere dichiarato improcedibile, con assorbimento della domanda cautelare.
Domanda di condanna dell’Amministrazione
La domanda di condanna dell’Amministrazione è inammissibile perché estranea al petitum deducibile mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario è qualificato come rimedio giustiziale al quale si applica il principio dispositivo; nel relativo giudizio, la sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità del ricorso.
Cons. Stato, Sez. I, n. 940/2021
La domanda di condanna dell’Amministrazione è estranea al petitum deducibile con il ricorso straordinario e deve essere dichiarata inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica si applica il principio dispositivo; quando, per una rinuncia o altra sopravvenienza, viene meno l’interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso assorbe la relativa istanza cautelare, non essendo più necessario valutare provvisoriamente la legittimità o l’efficacia dell’atto impugnato.
- Nel ricorso straordinario sono inammissibili le domande di condanna dell’Amministrazione che eccedano il petitum tipico del rimedio e non siano riconducibili alla decisione sull’annullamento dell’atto impugnato.
Diniego di riconoscimento di un titolo spagnolo per l’insegnamento di sostegno
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una privata contro il Ministero dell’istruzione e del merito, volto ad annullare il diniego di riconoscimento in Italia del titolo denominato “Curso en Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo”, conseguito presso l’Università Cardenal Herrera CEU in Spagna, quale specializzazione per l’insegnamento di sostegno.
Premesse e richiesta
La ricorrente aveva presentato il 26 maggio 2022, tramite la piattaforma ministeriale, un’istanza di riconoscimento del titolo ai fini dell’insegnamento nella classe di concorso di sostegno, allegando la certificazione accademica e l’attestazione del tirocinio formativo.
Il Ministero dell’istruzione e del merito aveva respinto l’istanza con nota del 5 novembre 2024, ritenendo che l’attestato formativo conseguito in Spagna non potesse essere riconosciuto in Italia come titolo valido per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato. Il ricorso impugnava anche il parere non favorevole del Ministero dell’università e della ricerca, non conosciuto dalla ricorrente, nonché gli atti connessi.
Istruttoria e sopravvenienze
La Sezione aveva richiesto al Ministero resistente una relazione dettagliata, anche in vista della trattazione dell’istanza cautelare. Il Ministero ha successivamente riferito che la ricorrente aveva formalmente rinunciato all’istanza di riconoscimento oggetto del provvedimento impugnato.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che la rinuncia determinasse il venir meno dell’interesse della ricorrente alla definizione del giudizio. In applicazione del principio dispositivo, riconosciuto applicabile anche al ricorso straordinario, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
La domanda cautelare è stata assorbita, poiché il venir meno dell’interesse alla decisione definitiva rendeva superflua ogni valutazione provvisoria sugli effetti dell’atto impugnato.
La Sezione ha inoltre dichiarato inammissibile la domanda di condanna dell’Amministrazione, ritenendola estranea al petitum deducibile con il ricorso straordinario, in conformità al precedente Cons. Stato, Sez. I, n. 940/2021.
Conclusione
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il merito della legittimità del diniego di riconoscimento del titolo spagnolo non è stato esaminato.
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