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Sentenza

Sentenza n. 4200/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento n. -OMISSIS-del comune di Casamicciola.

Giustizia amministrativa202300071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordine di demolizione e di integrale ripristino dello stato dei luoghi relativo a un manufatto in muratura destinato a due docce

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordine di demolizione adottato ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, deducendo: violazione dell'art. 38 l. 47/1985, poiché sarebbero state presentate domande di condono ancora pendenti e riferibili alle opere sanzionate; difetto di motivazione, per omessa indicazione dell'interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione, del contrasto delle opere con la disciplina urbanistica e della loro qualificazione, sostenendo che si trattasse di opere di modesta entità, conformi agli strumenti urbanistici o comunque di pertinenze; violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Le opere consistevano in un piccolo manufatto in muratura, aderente a una tettoia, con copertura in lamiera, suddiviso in due vani destinati a docce.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, poiché l'ordine di demolizione di un abuso edilizio è un atto vincolato e dovuto e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Ha escluso il difetto di motivazione: l'ingiunzione è in linea di principio adeguatamente motivata dall'accertamento dell'abusività dell'opera e non richiede una specifica motivazione sull'interesse pubblico, neppure quando sia trascorso molto tempo dalla realizzazione dell'abuso, non configurandosi un affidamento tutelabile sulla conservazione di una situazione illecita. Ha inoltre qualificato il manufatto come nuova costruzione, non come opera minore o pertinenza, poiché la struttura in muratura ne esclude la precarietà, altera la sagoma e l'aspetto esteriore dell'edificio, determina una trasformazione permanente del territorio e crea un nuovo volume chiuso, con conseguente esclusione di CILA ed edilizia libera. Ha infine respinto la censura sul condono, rilevando che la domanda prodotta riguardava 26 mq indicati come interni all'abitazione e superficie abitabile, mentre le due docce abusive non risultavano comprese nell'oggetto della domanda. Nulla per le spese, stante la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Disciplina l'ingiunzione di demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per opere edilizie abusive; il giudice ha considerato l'ordine una misura dovuta e vincolata in presenza dell'accertata abusività.

  • art. 38 l. 47/1985

    La sua applicazione è stata esclusa perché la domanda di condono prodotta riguardava superfici interne e abitabili diverse dal manufatto destinato alle docce.

  • art. 7 l. 241/1990

    La mancata comunicazione di avvio non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione, trattandosi di procedimento vincolato e di contenuto non modificabile attraverso la partecipazione procedimentale.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione di un abuso edilizio, in quanto atto dovuto e vincolato, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento quando l'esito dell'azione amministrativa non avrebbe potuto essere diverso.
  • L'ingiunzione di demolizione è, in linea di principio, sufficientemente motivata mediante l'indicazione dell'accertata abusività dell'opera, senza necessità di esplicitare ulteriori ragioni di interesse pubblico rispetto al ripristino della legalità urbanistica.
  • Il decorso del tempo dalla realizzazione dell'abuso edilizio non determina, di per sé, un legittimo affidamento del privato alla conservazione dell'opera né impone una motivazione rafforzata dell'ordine di demolizione.
  • Un manufatto stabile in muratura che altera la sagoma e l'aspetto esteriore dell'edificio, determina una trasformazione permanente del territorio e crea un nuovo volume chiuso costituisce nuova costruzione, non pertinenza o opera minore, e non è riconducibile alla CILA o all'edilizia libera.
  • La pendenza di una domanda di condono impedisce di contestare l'ordine di demolizione solo se la domanda riguarda effettivamente le opere sanzionate; la diversa individuazione, nella domanda, di superfici e destinazioni d'uso esclude che il condono si riferisca al manufatto abusivo.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiEfficacia ed esecutorietàPartecipazione procedimentaleDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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