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Sentenza

Sentenza n. 3/2026 - Pescara, Sezione 1

quanto al ricorso n. 178 del 2023: per la declaratoria di inefficacia, nullità e/o di annullamento della deliberazione del Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline - Alento - Pescara - Foro Chieti, Avv. Mario Battaglia, n.20 del 09.05.2023, pubblicata il 10 maggio successivo, avente ad oggetto "Contribuenza consortile Ri-emissione lista di carico suppletiva esercizio 2021 e lista di carico ordinaria esercizio 2022 in ottemperanza alla sentenza n.139/2023 del Tar Abruzzo - Sezione Pescara", con cui l''''''''indicato Commissario Regionale ha autorizzato "il riparto delle maggiori spese sostenute negli esercizi 2021 e 2022, rispetto alle entrate accertate con delibera commissariale n.17 del 12.04.2021, come segue: - Esercizio 2021: ... €. 667.161,00 (+13%) a carico del Settore Idrico;- Esercizio 2022: ..... €. 2.210.153,00 (+44%) a carico del Settore Idrico", nonchè ha stabilito "di applicare al Settore Idrico l''''''''integrazione del 13% per l''''''''esercizio 2021 e del 44%, per l''''''''esercizio 2022, sulla contribuenza approvata con Delibera Commissariale n.17 del 12.04.2021 ad integrazione del tributo per le utenze agricole e per gli usi extra agricoli conseguentemente accertato", prevedendo il ricalcolo delle liste di carico suppletivo dell''''''''esercizio 2021 e di quella ordinaria dell''''''''esercizio 2022, sulla base di quanto dinanzi previsto; e per la declaratoria di inefficacia, nullità, e di annullamento di ogni altro atto o provvedimento presupposto su cui l''''''''indicata deliberazione commissariale si fonda, e in particolare, della "Relazione tecnica di dettaglio" intitolata "presa d''''''''atto sentenza del Tar Abruzzo-Sezione Staccata di Pescara n. 139/2023 Reg. Prov. Coll. del 11/4/2023 LINEE GUIDA", dichiarata come facente parte integrante e sostanziale della deliberazione n.20 del 9/05/2023, con cui sono stati stabiliti i nuovi criteri di ripartizione dei costi tra i Centri di Spesa Idrico ed Ambientale e la ripartizione dei profitti derivanti dalle attività a rilevanza economica, che si assumono illustrati alla competente Commissione consiliare nell''''''''audizione del 24.04.2023, presso la quale si dice sia stata anche depositata copia della richiamata relazione tecnica di dettaglio, che si assume essere stata pubblicata unitamente alla richiamata deliberazione e che tuttavia così non è stato, tanto che le ricorrenti hanno dovuto avanzare specifica istanza di accesso, a seguito della quale è stata resa solo alla data del 26.6.2023; ed ancora, per la declaratoria di inefficacia, nullità e/o l''''''''annullamento, di ogni ulteriore provvedimento richiamato e non, nonchè di ogni altro atto successivo, specie, di tutti quelli che hanno portato all''''''''approvazione del bilancio di previsione 2023, e tra questi, la delibera commissariale n.21 del 18.5.2023 e lo stesso bilancio; e, quindi, per l''''''''ottemperanza alla sentenza del Tar dell''''''''Abruzzo, Sezione Staccata di Pescara n.139/2023, mediante la nomina di un Commissario ad Acta, che proceda, in luogo del resistente Consorzio, all''''''''adozione di ogni necessario provvedimento di esecuzione in conformità a quanto stabilito.. quanto al ricorso n. 244 del 2023: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: avverso e per la declaratoria di inefficacia e/o di nullità e/o di annullamento, in parte qua, della deliberazione del Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline - Alento - Pescara - Foro Chieti, Avv. Mario Battaglia, n.30 del 30.06.2023, pubblicata il 3 luglio successivo, avente ad oggetto "Criteri per la definizione delle liste di carico contributivo irriguo e di dotazione idrica anno 2022" (rectius 2023), con cui l''indicato Commissario Regionale, sulla base della relazione predisposta dal Capo Settore 3°, stima l''importo complessivo per le liste di carico contributivo idrico/irriguo e concessioni 2023 in €.7.402.979,40, al netto delle spese di gestione degli avvisi, interessante n. 60.687 contribuenti, ricomprendendo in esse, sia i proprietari degli immobili di natura agricola, che quelli di natura extragricola, ritenendo non sussistere differenze tra tale tipologia di contribuenti "in quanto l''attività di bonifica non va intesa come inerente soltanto la valorizzazione agricola dei suoli, ma come attività inerente il complessivo assetto del territorio, per questo le disposizioni normative chiamano a contribuire anche i proprietari di immobili urbani" e quindi, stabilisce, che i soggetti a cui attribuire il contributo di bonifica idrico irriguo per la copertura delle spese di manutenzione e gestione delle opere di bonifica, ovvero delle reti idriche consortili, siano i proprietari degli immobili potenzialmente e/o effettivamente beneficiati, nonchè i richiedenti del servizio di fornitura idrica (Tipo Tributo IRF); ed ancora, definisce beneficio di dotazione idrica, intendendosi per tale la possibilità di approvvigionamento idrico da parte di utenze extra-agricole, anche ad uso civile e non produttivo per utilizzo promiscuo dell''acqua e per finalità diverse da quelle irrigue (adacquamento di orti e giardini, utilizzo ad uso industriale, artigianale e commerciale, utilizzo ad uso civile), comportante un vantaggio economico in termini di valore dei beni immobili urbani, discendente dalla disponibilità di acqua fornita dagli impianti idrici consortili e, quindi, da gravare di contributo consortile da determinare secondo la metodologia dell''IMU: importo netto stimato per il 2023 in €.599.830,71; nonché a v v e r s o e p e r l a d e c l a r a t o r i a d i inefficacia, nullità, di i l l e g i t t i m i t à e di a n n u l l a m e n t o, sempre in parte qua, della delibera commissariale n.31 del 30.06.2023, pubblicata il 3 luglio successivo, avente ad oggetto "approvazione del prontuario dei parametri e importi anni 2023 riferiti ad atti concessori a richiesta e del tariffario per diritti rimborso spese" con cui viene approvato il prontuario dei parametri e importi riferiti a atti concessori a richiesta; ed ancora, p e r l'' a n n u l la m en t o di ogni altro atto o provvedimento presupposto su cui le indicate deliberazioni commissariali si fondano, e in particolare, la "relazione predisposta dal Capo Settore 3°" da considerare parte integrante e sostanziale della prima deliberazione dinanzi richiamata "per i criteri per la definizione delle liste di carico contributivo irriguo e di dotazione idrica per l''anno 2023", nonchè, la "relazione predisposta dal Capo Settore 3°, da considerare parte integrante e sostanziale della seconda deliberazione dinanzi richiamata "per il prontuario dei parametri e importi riferiti a atti concessori a richiesta"; ed altresì, a v v e r s o e p e r l a d e c l a r a t o r i a di inefficacia e/o di nullità e/o di annullamento, i n p a r t e q u a, della deliberazione del Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline - Alento - Pescara - Foro Chieti, Avv. Mario Battaglia, n.20 del 09.05.2023, pubblicata il 10 maggio successivo, ivi compresa la relazione tecnica di dettaglio che si assume far parte integrante della stessa deliberazione, avente ad oggetto "Contribuenza consortile Ri-emissione lista di carico suppletiva esercizio 2021 e lista di carico ordinaria esercizio 2022 in ottemperanza alla sentenza n.139/2023 del Tar Abruzzo - Sezione Pescara", con cui l''indicato Commissario Regionale ha autorizzato "il riparto delle maggiori spese sostenute negli esercizi 2021 e 2022, rispetto alle entrate accertate con delibera commissariale n.17 del 12.04.2021, come segue: - Esercizio 2021: ... €. 667.161,00 (+13%) a carico del Settore Idrico;- Esercizio 2022: ..... €. 2.210.153,00 (+44%) a carico del Settore Idrico", nonchè ha stabilito "di applicare al Settore Idrico l''integrazione del 13% per l''esercizio 2021 e del 44%, per l''esercizio 2022, sulla contribuenza approvata con Delibera Commissariale n.17 del 12.04.2021 ad integrazione del tributo per le utenze agricole e per gli usi extra agricoli conseguentemente accertato", prevedendo il ricalcolo delle liste di carico suppletivo dell''esercizio 2021 e di quella ordinaria dell''esercizio 2022, sulla base di quanto dinanzi previsto; ed ancora, per la declaratoria di inefficacia, nullità e/o l''annullamento, di ogni ulteriore provvedimento richiamato e non, nonchè di ogni altro atto successivo, specie, di tutti quelli che concorrono alla determinazione dei contributi consortili, ivi inclusi gli aumenti, degli anni 2021-2022 e 2023. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Azienda Agricola Valentini S.S. Societa Agricola il 23/11/2023: per la declaratoria di illegittimità, di annullamento, di inefficacia e di nullità, anche del parere/relazione tecnico amministrativa di cui alla nota del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo prot. n.0217518/23 del 22/5/2023 di condivisione del contenuto della deliberazione commissariale consortile n.20 del 09.5.2023, nonchè del parere favorevole n.39/2023 espresso dalla Terza Commissione consiliare "Agricoltura, Sviluppo Economico e Attività Produttive" in ordine alla deliberazione n.20 del 9.5.2023 del Consorzio di Bonifica Centro, condividendone motivazioni e contenuto, ed ancora, dell'autorizzazione del Dipartimento Agricoltura della Giunta regionale dell'Abruzzo, come da nota prot. n.0283212/23 del 30/6/2023, all'attuazione di quanto stabilito dal Commissario Regionale con la richiamata deliberazione n.20 del 09.05.2023: atti, relazioni, pareri ed autorizzazioni non pubblicati unitamente alla indicata deliberazione commissariale n.20/2023, mai portati a conoscenza dei ricorrenti e di cui i medesimi hanno preso atto solo per effetto delle produzioni ex adverso effettuate nel correlato giudizio n.178/2023.. quanto al ricorso n. 338 del 2023: d e c l a r a t o r i a di inefficacia e/o di nullità e/o di annullamento, i n p a r t e q u a, della deliberazione del Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline - Alento - Pescara - Foro Chieti, Avv. Mario Battaglia, n.30 del 30.06.2023, pubblicata il 3 luglio successivo, avente ad oggetto "Criteri per la definizione delle liste di carico contributivo irriguo e di dotazione idrica anno 2022" (rectius 2023), con cui l'indicato Commissario Regionale, sulla base della relazione predisposta dal Capo Settore 3°, stima l'importo complessivo per le liste di carico contributivo idrico/irriguo e concessioni 2023 in €.7.402.979,40, al netto delle spese di gestione degli avvisi, interessante n.60.687 contribuenti, ricomprendendo in esse, sia i proprietari degli immobili di natura agricola, che quelli di natura extragricola, ritenendo non sussistere differenze tra tale tipologia di contribuenti "in quanto l'attività di bonifica non va intesa come inerente soltanto la valorizzazione agricola dei suoli, ma come attività inerente il complessivo assetto del territorio, per questo le disposizioni normative chiamano a contribuire anche i proprietari di immobili urbani" e quindi, stabilisce, che i soggetti a cui attribuire il contributo di bonifica idrico irriguo per la copertura delle spese di manutenzione e gestione delle opere di bonifica, ovvero delle reti idriche consortili, siano i proprietari degli immobili potenzialmente e/o effettivamente beneficiati, nonchè i richiedenti del servizio di fornitura idrica (Tipo Tributo IRF); ed ancora, definisce beneficio di dotazione idrica, intendendosi per tale la possibilità di approvvigionamento idrico da parte di utenze extra-agricole, anche ad uso civile e non produttivo per utilizzo promiscuo dell'acqua e per finalità diverse da quelle irrigue (adacquamento di orti e giardini, utilizzo ad uso industriale, artigianale e commerciale, utilizzo ad uso civile), comportante un vantaggio economico in termini di valore dei beni immobili urbani, discendente dalla disponibilità di acqua fornita dagli impianti idrici consortili e, quindi, da gravare di contributo consortile da determinare secondo la metodologia dell'IMU: importo netto stimato per il 2023 in €.599.830,71; d e c l a r a t o r i a di inefficacia, nullità, di i l l e g i t t i m i t à e di a n n u l l a m e n t o, sempre in parte qua, della delibera commissariale n.31 del 30.06.2023, pubblicata il 3 luglio successivo, avente ad oggetto "approvazione del prontuario dei parametri e importi anni 2023 riferiti ad atti concessori a richiesta e del tariffario per diritti rimborso spese" con cui viene approvato il prontuario dei parametri e importi riferiti a atti concessori a richiesta; a n n u l la m en t o di ogni altro atto o provvedimento presupposto su cui le indicate deliberazioni commissariali si fondano, e in particolare, la "relazione predisposta dal Capo Settore 3°" da considerare parte integrante e sostanziale della prima deliberazione dinanzi richiamata "per i criteri per la definizione delle liste di carico contributivo irriguo e di dotazione idrica per l'anno 2023", nonchè, la "relazione predisposta dal Capo Settore 3°, da considerare parte integrante e sostanziale della seconda deliberazione dinanzi richiamata "per il prontuario dei parametri e importi riferiti a atti concessori a richiesta"; d e c l a r a t o r i a di inefficacia e/o di nullità e/o di annullamento, i n p a r t e q u a, della deliberazione del Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica Centro Bacino Saline - Alento - Pescara - Foro Chieti, Avv. Mario Battaglia, n.20 del 09.05.2023, pubblicata il 10 maggio successivo, ivi compresa la relazione tecnica di dettaglio che si assume far parte integrante della stessa deliberazione, avente ad oggetto "Contribuenza consortile Ri-emissione lista di carico suppletiva esercizio 2021 e lista di carico ordinaria esercizio 2022 in ottemperanza alla sentenza n.139/2023 del Tar Abruzzo - Sezione Pescara", con cui l'indicato Commissario Regionale ha autorizzato "il riparto delle maggiori spese sostenute negli esercizi 2021 e 2022, rispetto alle entrate accertate con delibera commissariale n.17 del 12.04.2021, come segue: - Esercizio 2021: ... €. 667.161,00 (+13%) a carico del Settore Idrico;- Esercizio 2022: ..... €. 2.210.153,00 (+44%) a carico del Settore Idrico", nonchè ha stabilito "di applicare al Settore Idrico l'integrazione del 13% per l'esercizio 2021 e del 44%, per l'esercizio 2022, sulla contribuenza approvata con Delibera Commissariale n.17 del 12.04.2021 ad integrazione del tributo per le utenze agricole e per gli usi extra agricoli conseguentemente accertato", prevedendo il ricalcolo delle liste di carico suppletivo dell'esercizio 2021 e di quella ordinaria dell'esercizio 2022, sulla base di quanto dinanzi previsto; declaratoria di inefficacia, nullità e/o l'annullamento, di ogni ulteriore provvedimento richiamato e non, nonchè di ogni altro atto successivo, specie, di tutti quelli che concorrono alla determinazione dei contributi consortili, ivi inclusi gli aumenti, degli anni 2021-2022 e 2023 e tra questi espressamente, per quanto necessario, della nota del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo prot. n.0217518/23 del 22/5/2023 di condivisione del contenuto della deliberazione commissariale consortile n.20 del 09.5.2023, nonchè del parere favorevole n.39/2023 espresso dalla Terza Commissione consiliare "Agricoltura, Sviluppo Economico e Attività Produttive" in ordine alla deliberazione n.20 del 9.5.2023 del Consorzio di Bonifica Centro ed ancora, dell'autorizzazione del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, come da nota prot. n.0283212/23 del 30/6/2023, all'attuazione di quanto stabilito dal Commissario Regionale con la richiamata deliberazione n.20 del 09.05.2023..

Giustizia amministrativa202300338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - Pescara, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Deliberazioni commissariali n. 20/2023, n. 30/2023 e n. 31/2023, atti regionali presupposti e conseguenti, nonché avvisi di pagamento individuali, relativi alla rideterminazione dei contributi consortili per gli anni 2021, 2022 e 2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (consorziati agricoli)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato la riedizione dell'attività contributiva del Consorzio successiva alla sentenza TAR Abruzzo n. 139/2023, che aveva annullato precedenti aumenti dei contributi consortili. Hanno dedotto il contrasto con il giudicato, la violazione del principio di correlazione tra contributo e beneficio arrecato agli immobili, l'imputazione ai proprietari consorziati di costi relativi ad attività diverse da quelle idriche e irrigue, la mancata considerazione di tutti i centri di spesa e di profitto previsti dal piano di classifica, l'erronea ripartizione dei costi diretti, indiretti e delle entrate, l'uso di dati extracontabili non omogenei, la mancata distinzione tra attività istituzionali e attività economiche, nonché difetti di istruttoria, trasparenza e motivazione. È stata inoltre contestata la determinazione dei contributi per utenze agricole ed extra-agricole e il prontuario degli importi per atti concessori. Nel ricorso n. 178/2023 è stata proposta anche domanda di ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Il Consorzio ha eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione di alcuni ricorrenti, l'inammissibilità delle censure contabili in sede di ottemperanza, l'estraneità di alcune deliberazioni al giudicato e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sugli avvisi di pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso n. 178/2023 in sede di ottemperanza e ha dichiarato inammissibili i ricorsi n. 244 e n. 338 del 2023 per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il riesame imposto al Consorzio per le annualità 2021 e 2022 incide anche sulle annualità successive. Ha riconosciuto la legittimazione all'ottemperanza soltanto ai soggetti già parti e vittoriosi nel giudizio definito dalla sentenza n. 139/2023, dichiarando inammissibile il ricorso dei soggetti estranei a quel giudizio. Ha affermato il difetto di giurisdizione amministrativa sugli avvisi di pagamento individuali, quali atti impositivi devoluti al giudice tributario, il quale può disapplicare gli atti generali a monte soltanto con efficacia limitata al singolo rapporto. Ha invece ritenuto spettante al giudice amministrativo il controllo sugli atti generali e organizzativi del Consorzio e sulla loro conformità al giudicato. Sulla base della verificazione, il Collegio ha accertato che la contabilità finanziaria, pur conforme alla disciplina applicabile ratione temporis, non assicurava la trasparenza e la corretta imputazione dei costi richiesta dal piano di classifica e dalla sentenza n. 139/2023. Il Consorzio dovrà quindi affiancare alla contabilità finanziaria una contabilità economica fondata sui costi e sulle entrate effettive; rappresentare tutti i cinque centri di costo e i due centri di profitto; imputare a tali centri i costi diretti e quelli indiretti, questi ultimi in proporzione ai costi diretti; destinare proporzionalmente i profitti delle attività economiche alla copertura dei costi dei cinque centri privi di rilevanza economica, fermo restando che la produzione di energia deve compensare, per quanto possibile, il fabbisogno del solo servizio irriguo; correggere gli errori contabili individuati dal verificatore. Il TAR ha ritenuto invece assicurata, in linea generale, la corrispondenza tra contribuzione e beneficio mediante il regime tariffario monomio e binomio per le utenze irrigue e non irrigue, rilevando che alcuni ricorrenti avevano richiesto una diversa contabilizzazione e non potevano poi contestarla in violazione della buona fede e del divieto di comportamento contraddittorio. Le spese di verificazione sono state poste a carico del Consorzio; le altre spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 r.d. 13 febbraio 1933, n. 215

    Ai fini della quantificazione dei contributi in argomento i Consorzi di bonifica predispongono ... il Piano di classifica degli immobili ricadenti nel proprio comprensorio, individuano i benefici che ne deriveranno dalle opere di bonifica e stabiliscono gli indici nonché i parametri per la determinazione del tributo

    Il piano di classifica deve individuare i benefici derivanti dalle opere di bonifica e gli indici e parametri per determinare il contributo, che deve essere correlato al beneficio arrecato agli immobili.

  • art. 23, comma 1, l.r. Abruzzo n. 45/2019

    La disposizione, secondo la verificazione, esonerava ratione temporis i consorzi dall'adozione della contabilità armonizzata prevista dal d.lgs. n. 118/2011, consentendo la contabilità finanziaria adottata dal Consorzio.

  • d.lgs. 118/2011

    La disciplina della contabilità armonizzata non era applicabile ratione temporis al Consorzio, secondo quanto accertato nella verificazione.

  • art. 62 dello Statuto del Consorzio di Bonifica

    Le spese ... sono ripartite – a bonifica ultimata – in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito piano di classifica

    Le spese consortili devono essere ripartite in ragione dei benefici effettivamente conseguiti e secondo il piano di classifica.

  • art. 3, comma 5, lettera b), dello Statuto del Consorzio di Bonifica

    senza alcun ulteriore onere a carico della contribuenza

    La gestione di impianti per il trattamento delle acque di scarico o di reflui deve avvenire senza trasferire i relativi oneri sulla contribuenza privata.

  • art. 3, comma 10, dello Statuto del Consorzio di Bonifica

    Il Consorzio può svolgere attività a rilevanza economica per il trattamento di rifiuti e reflui e per la distribuzione di acqua per usi plurimi, escluse le attività destinate all'uso potabile.

  • art. 133 c.p.a.

    Il giudice amministrativo non conosce degli avvisi di pagamento individuali aventi natura impositiva, devoluti alla giurisdizione tributaria.

  • art. 11 del d.l. 23 giugno 1995, n. 244

    La sentenza precedente lo aveva richiamato in relazione alla necessità di correlare il contributo al beneficio; il Consorzio ne aveva contestato l'applicabilità, ma il TAR ha confermato il principio sostanziale della correlazione tra contributo e beneficio.

Massime di principio

  • Il contributo consortile ha natura tributaria e non è dovuto per il solo fatto della ricomprensione dell'immobile nel perimetro consortile: deve essere correlato a un beneficio concreto o potenziale, purché effettivo e razionalmente riferibile agli immobili assoggettati alla contribuzione.
  • Il Consorzio di bonifica non può utilizzare i contributi dei proprietari consorziati per ripianare perdite o passività derivanti da attività economiche o da centri di spesa diversi da quelli che producono il beneficio posto a fondamento dell'imposizione.
  • Quando il piano di classifica distingue più centri di spesa e centri di profitto, la determinazione della contribuzione deve rappresentare tutti i centri rilevanti, imputare i costi diretti al centro corrispondente e ripartire i costi indiretti in modo proporzionale e verificabile; i profitti delle attività economiche devono essere destinati proporzionalmente alla copertura dei costi delle attività istituzionali, secondo il piano di classifica.
  • Anche se la disciplina contabile applicabile impone una contabilità finanziaria fondata su accertamenti e impegni, il Consorzio deve affiancare una rilevazione economica dei costi e delle entrate effettive quando ciò sia necessario per garantire trasparenza, omogeneità dei dati e corretta correlazione tra contribuzione e beneficio.
  • In sede di ottemperanza il giudice amministrativo può verificare la conformità generale degli atti successivi ai principi conformativi del giudicato, ma non può sostituirsi al giudice tributario nella verifica dei singoli calcoli relativi agli avvisi di pagamento individuali.
  • La legittimazione all'actio iudicati spetta ai soggetti che erano parti del giudizio definito dal giudicato da eseguire; i soggetti estranei a quel giudizio non possono promuovere l'azione di ottemperanza, salva la distinta tutela impugnatoria nei limiti dell'interesse attuale.

Come è indicizzato

MaterieTariffe e rapporti con gli utentiGiudizio di ottemperanzaGiurisdizione e ripartoInvalidità del provvedimento
RamiServizi pubbliciProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereRiparto di giurisdizioneDifetto di istruttoriaBuona fede e correttezza della PA

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