Ordinanza n. 1444/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - della relazione medica emessa in data 10.12.2025 con la quale la Commissione Medica Locale di -OMISSIS- ha ritenuto idoneo il ricorrente per la patente di categoria B-Normale per la sola durata di 6 mesi; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: relazione della Commissione Medica Locale recante giudizio di idoneità psicofisica alla guida con validità della patente AM e B limitata a sei mesi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la relazione del 10 dicembre 2025 con cui la Commissione Medica Locale ha riconosciuto la sua idoneità psicofisica alla guida per le patenti AM e B, limitandone tuttavia la validità sino al 10 giugno 2026. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva. Il TAR ha rilevato d'ufficio, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, che la Commissione Medica Locale deve essere qualificata come organo tecnico regionale, in ragione della competenza regionale alla nomina dei suoi componenti e della loro eterogenea provenienza. Poiché il ricorso non era stato notificato alla Commissione Medica Locale, il contraddittorio risultava incompleto.
La decisione
Il TAR, non definitivamente pronunciando, ha ordinato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti della Commissione Medica Locale di -OMISSIS-, ritenuta contraddittore necessario in quanto organo tecnico regionale autore del giudizio impugnato. La notificazione del ricorso e il deposito presso la Segreteria della Sezione devono essere effettuati entro il termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla comunicazione della decisione a cura della Segreteria. Il Collegio ha inoltre affermato, a un primo esame, che la relazione della Commissione Medica Locale costituisce atto immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 aprile 2026; non è stata quindi ancora decisa la sospensione dell'atto. È stato disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute del ricorrente.
Norme richiamate
art. 37 c.p.a.
La norma è richiamata quale base per disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Commissione Medica Locale non evocata in giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali del ricorrente.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi allo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione e dell'oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nei giudizi contro giudizi di non idoneità, o di idoneità alla guida condizionata o temporalmente limitata, formulati da una Commissione Medica Locale, la Commissione deve essere considerata, in ragione della competenza regionale alla nomina e dell'eterogenea provenienza dei suoi componenti, un organo tecnico regionale.
- La relazione della Commissione Medica Locale che formula un giudizio di idoneità alla guida condizionato o limitato nella durata è, a un primo esame, un atto immediatamente lesivo e autonomamente impugnabile.
- Quando il ricorso contro il giudizio della Commissione Medica Locale non è notificato alla Commissione stessa, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti, assegnando un termine perentorio per la notificazione e il deposito.
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