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Sentenza

Sentenza del 17/10/2023 n. 28758 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato un avviso di accertamento ICI relativo a terreni utilizzati a fini estrattivi nel Comune di Guidonia Montecelio, deducendo: nullità dell'avviso per carenza di motivazione; errata qualificazione dei terreni come aree fabbricabili (valutate sul valore venale) mentre il PRG li classifica in gran parte come terreni agricoli tassabili sul reddito dominicale; omissione di esame di fatti decisivi (certificati di destinazione urbanistica); errata determinazione del valore al mq sulla base della delibera comunale senza valutare prove contrarie (rogiti, contratti di compravendita, deliberazioni comunali successive); duplicazione d'imposta per particelle già dichiarate; illegittimità dell'applicazione delle sanzioni per presunta incertezza normativa; e applicazione congiunta di sanzioni per omessa dichiarazione e omesso versamento in violazione del principio di assorbimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi relativi alla nullità dell'avviso e alla qualificazione dei terreni come edificabili in principio (primo, secondo e terzo motivi) e ha ritenuto non fondata la dedotta incertezza normativa (sesto motivo). Tuttavia ha accolto tre censure della ricorrente: il quarto motivo (la Corte ha censurato la CTR per aver ritenuto irrilevanti e non valutati adeguatamente gli elementi probatori posti dalla contribuente in ordine alla determinazione del valore venale, e ha richiamato l'obbligo di verificare la congruità del valore secondo i criteri di legge), il quinto motivo (mancata pronuncia sulla dedotta duplicazione d'imposta per talune particelle), e il settimo motivo (errata applicazione congiunta delle sanzioni senza considerare la disciplina del cumulo/periodicità). Per questi motivi la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi enunciati. La Corte ha altresì disposto la rinnovazione della valutazione dei valori e l'accertamento della possibile duplicazione d'imposta e della corretta applicazione delle sanzioni.

Norme richiamate

  • L. n. 296 del 2006

    citata dalla ricorrente in ordine alla motivazione degli atti ma non ritenuta idonea a determinare la nullità dell'avviso; non incide sul giudizio di merito ove l'atto contenga il petitum e i criteri adottati.

  • L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)

    impone l'obbligo di motivazione degli atti impositivi secondo i criteri amministrativi; la Corte conferma che l'avviso è adeguatamente motivato se indica il petitum e i criteri valutativi utilizzati.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992

    art. 1, art. 2, art. 5, art. 14 (cit.)

    art.2 (lett. b): la nozione fiscale di area fabbricabile si desume dallo strumento urbanistico generale o dalle possibilità effettive di edificazione; art.5 (comma 5): per le aree fabbricabili la base imponibile si determina con riferimento al valore venale in comune commercio tenendo conto di zona, indici di edificabilità, destinazione d'uso, oneri e prezzi medi di mercato; la Corte ha richiamato questi principi per ritenere applicabile il valore venale anche a terreni destinati a cava qualora emergano elementi programmatici/autoritative (PRAE, autorizzazioni) idonei a cambiare la qualificazione fiscale.

  • D.L. n. 223 del 2006

    art. 36, comma 2 (conv. L. n. 248/2006)

    conteneva interpretazione autentica rilevante per la qualificazione di edificabilità desunta dal PRG anche se non approvato; la Corte ha confermato la validità dell'interpretazione e il rilievo della potenzialità edificatoria ai fini fiscali.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997

    consente ai Comuni di determinare periodicamente i valori delle aree edificabili per zone omogenee; tali delibere costituiscono presunzioni utilizzabili dall'ente e dal giudice ma sono superabili mediante prove specifiche del contribuente.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato dalla difesa per dedurre incertezza normativa; la Corte ha escluso l'esistenza di incertezza oggettiva nel caso in esame, richiamando consolidata giurisprudenza interpretativa.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    norma sanzionatoria citata in relazione alla sanzione per omesso versamento; la Corte ha chiarito che l'applicazione congiunta di sanzioni deve rispettare le regole sul cumulo e la periodicità delle violazioni.

  • Delibera Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio

    Delib. n. 23 del 2007 (e altre delibere giuntali/consiliari citate)

    la delibera che fissa valori parametrici è fonte di presunzioni hominis e può essere la base per l'accertamento comunale; tuttavia il giudice deve valutare eventuali prove contrarie offerte dal contribuente e verificare la congruità dei valori secondo i criteri di legge.

  • L.R. Lazio n. 17 del 2004

    disciplinando il PRAE, attribuisce efficacia giuridica ai piani regionali di settore e influisce sulla prevalenza delle previsioni del piano cave sugli strumenti urbanistici comunali, rilevante per la qualificazione fiscale dei terreni destinati a cave.

Massime di principio

  • Per l'ICI la qualificazione fiscale di 'area fabbricabile' si desume principalmente dagli strumenti urbanistici generali adottati (PRG) o da atti di pianificazione settoriale (es. PRAE) e può rendere imponibile sul valore venale anche terreni concretamente destinati a cava; l'effettiva utilizzazione agricola e la conduzione diretta sono condizioni necessarie per il regime agricolo agevolato.
  • Le delibere comunali che fissano valori per zone omogenee costituiscono una presunzione di valore utilizzabile dall'ente, ma sono superabili dal contribuente mediante prove specifiche (rogiti, perizie, dati di mercato): il giudice è tenuto a confrontare e motivare la scelta del valore effettivo secondo i criteri dell'art.5 D.Lgs. n.504/1992.
  • L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato se indica il petitum e i criteri astratti adottati; non è necessario che riporti tutti i calcoli esecutivi, ma il contribuente deve poter comprendere la pretesa per esercitare il diritto di difesa.
  • La nozione fiscale di edificabilità ha portata ampia: l'avvio di procedure urbanistiche o l'inserimento in piani settoriali che modificano la destinazione possono incrementare il valore venale ai fini fiscali, anche se lo jus aedificandi non è ancora concretamente esercitabile.
  • Quanto alle sanzioni, l'omessa dichiarazione e l'omesso versamento possono dar luogo a distinte responsabilità applicabili anche per anni diversi; il giudice deve verificare correttamente l'eventuale duplice punizione e applicare le regole sul cumulo e sulla periodicità delle violazioni.
  • In caso di contestazione sulla sussistenza di duplicazione d'imposta o di pertinenze, il giudice di merito deve esaminare e motivare specificamente tali questioni: l'assenza di un espresso esame sul punto costituisce vizio da correggere in sede di rinvio.

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