Sentenza del 17/10/2023 n. 3104 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Contenzioso relativo all'avviso di liquidazione che rideterminava le imposte ipotecaria e catastale sull'atto di compravendita con trasferimento di immobili strumentali a favore di un organismo d'investimento collettivo francese (SCPI). In sede di registrazione erano state applicate aliquote ridotte (metà delle ordinarie) ai sensi dell'art. 35, comma 10-ter, D.L. n. 223/2006, ritenendo l'acquirente assimilabile ai fondi immobiliari chiusi; l'Ufficio ha invece ricalcolato le imposte alle aliquote ordinarie sostenendo che l'agevolazione si applica solo ai fondi immobiliari italiani. Le questioni rilevanti hanno riguardato il requisito soggettivo per l'agevolazione (se i fondi esteri vigilati sono compresi) e la compatibilità della norma nazionale con il principio di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) e con la convenzione Italia-Francia.
La decisione
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è stato dichiarato infondato e respinto. La Corte ha richiamato la pronuncia della Corte di Giustizia UE (sent. C-478/19) e della Corte di Cassazione (sent. n. 28595/2022) che hanno stabilito che la limitazione dell'agevolazione ai soli fondi immobiliari 'chiusi' italiani è incompatibile con l'art. 63 TFUE salvo giustificazione fondata su motivi imperativi (es. rischio sistemico) adeguatamente dimostrati. Poiché le parti non hanno proseguito l'azione dopo la sospensione e non hanno depositato la decisione comunitaria, il giudizio d'appello è stato dichiarato estinto per inattività ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 546/1992, con conferma della sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso delle società e applicato le aliquote ridotte. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 10-ter, D.L. n. 223/2006
Prevede l'applicazione di imposte ipotecarie e catastali in misura ridotta della metà per i trasferimenti di immobili in cui sia parte un fondo immobiliare; la Corte di Giustizia UE e la Corte di Cassazione hanno interpretato che la disposizione non può essere limitata ai soli fondi italiani quando fondi esteri, regolamentati e sottoposti a vigilanza, risultino oggettivamente comparabili.
art. 63 TFUE (ex art. 56 CE)
Principio di libera circolazione dei capitali: ostacola norme nazionali che discriminano fra fondi domestici e fondi esteri con riguardo a benefici fiscali, salvo giustificazioni proporzionate e basate su motivi imperativi quali la limitazione del rischio sistemico.
Direttiva/Corte di Giustizia UE - sentenza C-478/19
sentenza C-478/19 (16/12/2021)
Ha dichiarato che la limitazione dell'agevolazione fiscale ai soli fondi immobiliari chiusi italiani è incompatibile con l'art. 63 TFUE quando fondi aperti esteri si trovano in situazione oggettivamente comparabile; una differenza di trattamento è giustificabile solo per motivi comprovati (es. limitare rischi sistemici).
Corte di Cassazione - sent. n. 28595/2022
Ha recepito la decisione della CGUE estendendo l'applicazione dell'agevolazione anche ai fondi immobiliari aperti istituiti regolarmente all'estero se oggettivamente comparabili ai fondi chiusi italiani.
art. 1-bis tariffa allegata al D.Lgs. n. 347/1990
Norma richiamata per l'aliquota ordinaria ipotecaria (3%); utilizzata dall'Ufficio per il ricalcolo delle imposte in assenza di agevolazione.
art. 10, comma 1, D.Lgs. n. 347/1990
Norma richiamata per l'aliquota ordinaria catastale (1%); utilizzata dall'Ufficio per il ricalcolo delle imposte.
Convenzione Italia-Francia (L. n. 20/1992) - art. 2 e art. 25
La convenzione riguarda imposte sul reddito e sul patrimonio; l'Ufficio aveva invocato la convenzione, ma la Corte ha ritenuto irrilevante la convenzione rispetto al caso di imposte ipotecarie e catastali oggetto della controversia.
D.Lgs. n. 546/1992 - artt. 43 e 45
Art. 43: possibilità di sospensione in attesa di pronuncia CJEU; art. 45: estinzione del giudizio per inattività delle parti. Nel caso di specie il giudizio d'appello è stato sospeso e poi dichiarato estinto per inattività, con conferma della sentenza di primo grado.
Massime di principio
- Se un fondo estero di investimento immobiliare è regolarmente istituito e soggetto a vigilanza nel proprio ordinamento, e risulta oggettivamente comparabile a un fondo immobiliare italiano, non può essere escluso a priori dall'agevolazione di cui all'art. 35, comma 10-ter, D.L. n. 223/2006 per motivi di nazionalità del fondo, per incompatibilità con l'art. 63 TFUE.
- La pubblica amministrazione che neghi un beneficio fiscale per ragioni di nazionalità del soggetto beneficiario deve fornire prove obiettive e proporzionate a giustificazione della differenza di trattamento (es. rischio sistemico), altrimenti la misura è discriminatoria e incompatibile con il diritto UE.
- In sede di verifica della comparabilità tra fondi domestici ed esteri vanno considerati criteri oggettivi quali la disciplina regolamentare, il tipo di vigilanza, la struttura e le modalità di funzionamento; la mera diversa denominazione o l'assenza di riconoscimento nell'ordinamento nazionale non è sufficiente a escludere il beneficio.
- Se il procedimento viene sospeso in attesa di pronunce comunitarie e le parti non riprendono l'azione, l'eventuale estinzione per inattività può determinare la cristallizzazione della situazione definita dalla sentenza di primo grado favorevole al contribuente, con conferma del beneficio.
- In controversie relative alle imposte di registro, ipotecarie e catastali è opportuno verificare sia le norme nazionali che la giurisprudenza comunitaria e di legittimità italiana per valutare la legittimità di eventuali limitazioni applicative.
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