Sentenza del 17/10/2023 n. 2619 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria
Notifica per posta - perfezionamento - prova - distinta di consegna all'agente postale - insufficienza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale che aveva annullato l'atto di contestazione per violazioni finanziarie (prot. n. 33672/476/2018, importo €9.724,00) per decadenza. L'Amministrazione deduceva che la notifica era stata effettuata prima del termine di decadenza (presa in carico il 27/12/2018) sulla base della "distinta di consegna" consegnata a Poste Italiane, mentre il giudice di prime cure aveva ritenuto la notifica avvenuta oltre il termine.
La decisione
La Corte ha rigettato l'appello dell'Agenzia, confermando la sentenza di annullamento emessa dalla CTP. Ha ritenuto infondata la prova offerta dall'Amministrazione basata sulla distinta di consegna compilata dall'ufficio mittente, richiamando l'orientamento della Cassazione secondo cui tale distinta non è idonea a provare la data di invio perché i dati sono inseriti dalla parte e non dall'agente postale. Non si è proceduto alla liquidazione delle spese per mancata costituzione dell'appellato.
Norme richiamate
D.Lgs. 472/1997, art. 20
L'atto di contestazione di cui all'articolo 16, ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi.
La norma fissa il termine di decadenza per la notifica degli atti sanzionatori; la prefata decorrenza rende essenziale provare la data certa di spedizione/notifica per non incorrere nella decadenza dell'azione sanzionatoria.
Cassazione civile, sentenza n. 6130/2021
Principio richiamato: la "distinta di consegna" predisposta dall'operatore postale ma compilata con i dati dall'ufficio mittente non equivale alla ricevuta di spedizione o ad una certificazione della data di spedizione, poiché le indicazioni non provengono dall'agente postale ma dalla stessa parte che intende avvalersene; pertanto non è idonea a provare la data di invio.
Massime di principio
- La distinta redatta dall'ufficio mittente e consegnata a Poste Italiane non prova di per sé la data di invio: la prova valida richiede attestazione fornita dall'agente postale (ricevuta di spedizione, timbro apposto dall'operatore, certificazione ufficiale).
- Sull'Amministrazione pubblica grava l'onere di dimostrare compiutamente la data certa di spedizione per far valere la notifica entro i termini di decadenza stabiliti dalla norma.
- Se si utilizza il servizio postale, conservare documentazione emessa e sottoscritta dall'operatore (ricevute, estratti di sistema di Poste Italiane con timbri/numero di registrazione) o altro mezzo che attesti la presa in carico dal vettore; le sole distinte compilate internamente non sono sufficienti.
- In caso di contestazione della notifica da parte del destinatario, il dubbio probatorio giova al contribuente: la mancata prova della data certa di spedizione può comportare l'annullamento dell'atto per decadenza.
- Per maggiore certezza procedurale, valutare l'uso di strumenti che rilascino evidenza indipendente della data (es. raccomandata con ricevuta/avviso di ricevimento, servizio con certificazione di presa in carico da parte del corriere, o notifiche tramite PEC ove ammesse e valide).
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