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Sentenza

Sentenza del 27/07/2023 n. 22911 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

A seguito di indagini della Guardia di Finanza emerse una frode IVA comunitaria tramite false triangolazioni realizzate da società facenti capo a A.A., tra cui Office Mania Srl. L'Agenzia, ritenendo che i ricavi non dichiarati della società fossero entrati nella disponibilità diretta di A.A. e B.B., notificò ad A.A. tre avvisi di accertamento IRPEF relativi al 2004-2006 recuperando a tassazione il 50% dei ricavi della società (in qualità di socio percettore di utili extracontabili), fruendo del raddoppio dei termini di accertamento in presenza di notizia di reato. A.A. impugnò gli atti, la CTP e poi la CTR respinsero i ricorsi; in Cassazione il contribuente dedusse venti motivi (mancata prova del dolo specifico, illegittimità del raddoppio dei termini e della loro applicazione ratione temporis, motivazione per relationem, insufficiente indicazione di ingerenze gestionali, violazione delle regole probatorie e delle presunzioni, deducibilità di costi relativi a operazioni inesistenti, doppia imposizione, nullità per omessa motivazione su sanzioni etc.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della CTR. Ha ritenuto che il raddoppio dei termini fosse legittimo in presenza di notizia di reato trasmessa all'autorità giudiziaria e che non fosse necessario accertare in sede amministrativa la sussistenza del dolo specifico penale né allegare l'atto di notizia di reato all'avviso di accertamento. Ha ammesso la motivazione per relationem da parte dell'Ufficio con rinvio al processo verbale della Guardia di Finanza, ha confermato l'imputazione pro quota degli utili extracontabili ai soci di società a ristretta base partecipativa in assenza di prova contraria, ha escluso la deducibilità dei costi relativi ad operazioni oggettivamente inesistenti e ha dichiarato regolare la motivazione sulle sanzioni quando contestate unitamente all'atto di accertamento. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (compensi Euro 8.500,00 più spese prenotate a debito).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43

    I termini di accertamento per l'IRPEF possono essere raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che impongano la presentazione della denuncia penale; il raddoppio rileva anche ratione temporis per annualità anteriori se i termini non erano ancora scaduti alla data di entrata in vigore della norma modificativa.

  • D.L. n. 223 del 2006, art. 37, commi 24 e 25

    Ha introdotto il raddoppio dei termini di accertamento in presenza di notizia di reato; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina nella versione ratione temporis per gli avvisi notificati anteriormente alle successive modifiche legislative.

  • D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5

    Norma penale richiamata come tipo di reato (frode IVA); la sussistenza della notizia di reato relativa a tale disposizione giustifica il raddoppio dei termini amministrativi senza che l'amministrazione debba accertare in sede tributaria il dolo specifico penale.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57

    Richiamato quale disciplina parallela per i termini dell'IVA; i principi sul raddoppio dei termini valgono anche per l'IVA secondo la giurisprudenza citata.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 36

    Norma sulla responsabilità solidale degli amministratori/liquidatori: la Corte ha osservato che nel caso in esame A.A. è stato tassato come socio percettore di utili extracontabili e non come amministratore responsabile ai sensi di tale articolo.

  • D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2

    Modifiche che hanno subordinato il raddoppio dei termini alla denuncia presentata entro i termini ordinari; la sentenza spiega la portata temporale e la disciplina transitoria collegata.

  • L. n. 208 del 2015, art. 1, commi 130 e segg.

    Ha in parte depennato il raddoppio dei termini per il futuro, ma la Corte ha affermato che non incide sugli avvisi già notificati in virtù della disposizione transitoria.

  • Codice Civile, art. 2697

    Principio sull'onere della prova: la Corte ha ricordato che, in presenza di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può utilizzare presunzioni e spetta al contribuente fornire la prova contraria.

  • Codice Civile, art. 2729

    Richiamato in relazione alle presunzioni; la Corte ha ritenuto che le censure sulla prova affirmativa in realtà impugnassero valutazioni di merito non riesaminabili in Cassazione.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16

    Sull'obbligo di motivazione delle sanzioni: la Corte ha precisato che la motivazione è richiesta solo quando la sanzione è irrogata con atto separato; se contestata unitamente all'accertamento, la motivazione è assolta per relationem.

  • T.U.I.R., art. 6, comma 1

    Richiamato in tema di determinazione del reddito d'impresa: la Corte ha escluso che fatture per operazioni inesistenti possano consentire la deduzione dei costi; l'inerenza e l'effettiva esistenza dei costi devono essere provate dal contribuente.

  • D.L. n. 16 del 2012, art. 8, comma 2

    Richiamato in ordine alla non rilevanza dei ricavi fino alla concorrenza dei costi indeducibili: la Corte ha ritenuto infondato l'appello in quanto i costi erano relativi ad operazioni inesistenti.

  • Codice di procedura penale, art. 331

    Richiamato perché la comunicazione di notizia di reato prevista dall'art. 331 c.p.p. è stata trasmessa all'autorità giudiziaria e ha fondato l'applicazione del raddoppio dei termini.

  • Costituzione, artt. 53 e 112

    Richiamati come principi costituzionali di riferimento: corretto esercizio del potere impositivo e diritto di difesa; la Corte ha ritenuto che l'uso del raddoppio non abbia leso tali diritti nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento opera quando sorgono seri indizi di reato e la notizia di reato è stata trasmessa all'autorità giudiziaria: non è necessario che in sede amministrativa si dimostri il dolo penale né allegare l'atto di notizia di reato all'avviso di accertamento.
  • Le modifiche legislative successive che limitano il raddoppio non incidono sugli avvisi già notificati se ricorre la disciplina transitoria; va sempre valutata la decorrenza temporale dell'atto.
  • In caso di omessa presentazione della dichiarazione l'Amministrazione può utilizzare presunzioni semplici (anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza) per determinare il reddito: l'onere di provare il contrario incombe sul contribuente.
  • Per le società a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione che gli utili extracontabili siano imputabili pro quota ai soci, salvo prova contraria che dimostri reinvestimento o accantonamento effettivo.
  • Le operazioni oggettivamente inesistenti (fatture per operazioni inesistenti) escludono la deducibilità dei costi collegati: la mera esibizione di fatture o pagamenti non è sufficiente a dimostrare l'effettiva operazione o la sua inerenza.
  • La motivazione per relationem dell'avviso di accertamento con rinvio al processo verbale della polizia tributaria è ammessa quando l'Ufficio condivide le conclusioni e non lede il contraddittorio, consentendo economie di scrittura.
  • Le impugnazioni in Cassazione non possono essere usate per rimettere in discussione valutazioni di fatto e di merito compiute dal giudice di merito; il sindacato è limitato a profili di diritto, logica e motivazione.
  • La contestazione congiunta della sanzione e dell'accertamento assolve l'obbligo di motivazione della sanzione per relationem; solo se la sanzione è applicata con atto separato occorre motivazione autonoma.
  • Se il contribuente intende contrastare l'attribuzione di utili o la non deducibilità dei costi deve fornire elementi probatori concreti (es. prova della reale prestazione, inerenza e destinazione dei profitti), altrimenti prevalgono le presunzioni dell'Amministrazione.

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