L.R. Toscana 70/2019
Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge toscana rafforza i compiti e il finanziamento della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze in materia di caccia, pesca e controllo fauna, introduce una procedura informatizzata per gli interventi di controllo e disciplina il contenimento degli ungulati in ambito urbano. Contiene inoltre modifiche alla l.r. 3/1994 e alla l.r. 22/2015 e norme transitorie e finanziarie riferite soprattutto agli anni 2019-2021.
Rafforzamento della polizia provinciale toscana, contenimento degli ungulati e modifiche alla normativa faunistico-venatoria
Rafforzamento della polizia provinciale, controllo fauna e contenimento degli ungulati
La legge interviene nell’ordinamento faunistico-venatorio della Toscana per potenziare il ruolo della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze, migliorare la gestione dei controlli sulla fauna selvatica e disciplinare gli interventi sugli ungulati in area urbana. Le disposizioni incidono soprattutto sulla l.r. 3/1994 e sulla l.r. 22/2015 e si applicano nel territorio della Regione Toscana.
Funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze
La polizia provinciale e quella della Città metropolitana di Firenze svolgono, anche nelle funzioni oggetto di riordino ai sensi della l.r. 22/2015, i compiti di vigilanza previsti dalla normativa regionale sulla polizia comunale e provinciale.
In materia di caccia e pesca nelle acque interne, oltre alla vigilanza, svolgono anche funzioni specifiche di coordinamento e supporto, tra cui:
- coordinamento dell’attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica e degli interventi di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici e ambientali;
- coordinamento delle guardie volontarie venatorie e delle guardie ittiche volontarie;
- riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria e di guardia ittica volontaria;
- partecipazione alle sessioni di esame per la licenza di caccia e per l’abilitazione delle guardie venatorie volontarie;
- attività di recupero della fauna ittica a rischio e interventi di emergenza per la sua tutela, in collaborazione con le associazioni di pescatori secondo le convenzioni regionali.
Finanziamento delle funzioni e indirizzi regionali
La Regione sostiene tali attività con un contributo annuale ripartito dalla Giunta regionale secondo criteri predeterminati:
- una parte fissa, non superiore al 45%, legata alle caratteristiche strutturali di ciascuna provincia e della Città metropolitana di Firenze;
- una parte variabile, non superiore al 30%, in base all’intensità delle attività svolte;
- una quota non inferiore al 25%, con finalità perequative e di potenziamento dei corpi.
La Giunta regionale approva ogni anno indirizzi generali per le attività richieste e, se necessario, indirizzi specifici, oltre alle modalità di monitoraggio. Il mancato rispetto degli indirizzi, dopo contraddittorio con l’ente interessato e supporto di UPI Toscana, comporta la decurtazione del finanziamento per il periodo e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione regionale.
Procedura informatizzata per il controllo della fauna selvatica
Per rendere più tempestivi gli interventi di controllo della fauna selvatica, ARTEA deve predisporre una procedura informatizzata sul sistema SIART per l’autorizzazione degli interventi.
La polizia provinciale e quella della Città metropolitana di Firenze, tramite un sistema unico informatizzato di attivazione:
- assicurano l’esecuzione degli interventi autorizzati dalla Regione entro il termine fissato dalla Giunta regionale;
- in ogni caso rispettano il limite massimo di 36 ore dalla richiesta di attivazione.
Fino al 31 marzo 2020 il termine massimo è stato fissato in 48 ore. La Regione contribuisce economicamente a questa attività con un contributo annuo ripartito dalla Giunta in funzione del rafforzamento degli organici, sulla base del fabbisogno di personale proposto da UPI Toscana d’intesa con gli enti. Il mancato rispetto dei termini di intervento comporta decurtazioni del contributo, previa interlocuzione con l’ente interessato.
Contenimento degli ungulati in ambito urbano
Quando ungulati presenti in ambito urbano costituiscono un pericolo potenziale per la pubblica incolumità o per la sicurezza della circolazione stradale, il sindaco può chiedere alla Regione l’attivazione di interventi di contenimento, indicando l’area interessata, i metodi ecologici e le misure deterrenti già adottate.
Per ambito urbano si intende:
- il centro abitato ai sensi del codice della strada;
- i nuclei e gli insediamenti sparsi e discontinui con le relative aree di pertinenza.
La struttura regionale competente autorizza l’attuazione degli interventi da parte della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze, anche con il coordinamento delle guardie venatorie volontarie e nel rispetto della sicurezza pubblica. Gli organi competenti possono richiedere i provvedimenti necessari a garantire tutela e incolumità pubblica.
Gli interventi sono attuati prioritariamente tramite cattura e, comunque, con i mezzi previsti dalla normativa regionale e scegliendo tra i metodi di prelievo disciplinati dal regolamento regionale sugli ungulati. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale definisce criteri e modalità per la destinazione dei capi catturati o abbattuti, tenendo conto anche di possibili finalità di beneficenza alimentare.
Modifiche alla disciplina regionale sulla caccia e sugli ATC
La legge modifica la l.r. 3/1994 e la l.r. 22/2015 per riallineare la disciplina del finanziamento e delle funzioni con il nuovo assetto operativo.
In particolare:
- una quota del finanziamento regionale destinato alla programmazione della caccia è destinata a finanziare le funzioni introdotte dalla legge;
- gli ATC devono versare alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, il 10% delle entrate derivanti dalle quote di iscrizione, per contribuire al finanziamento delle nuove funzioni;
- il coordinamento della vigilanza venatoria è attribuito alla polizia provinciale e alla polizia della Città metropolitana di Firenze;
- le convenzioni previste per la materia devono essere stipulate sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale;
- il riferimento contenuto nella l.r. 22/2015 viene aggiornato richiamando la nuova legge regionale.
Disposizioni transitorie sugli istituti faunistico-venatori
Nelle more dell’approvazione del nuovo piano faunistico-venatorio regionale, la struttura competente può istruire le istanze per alcune autorizzazioni faunistiche già presentate prima dell’entrata in vigore del regolamento regionale n. 48/R/2017. Le autorizzazioni possono essere rilasciate solo nel rispetto del limite previsto dalla disciplina regionale richiamata.
Regime finanziario transitorio e copertura degli oneri
Per l’anno 2019 i contributi destinati alle province e alla Città metropolitana di Firenze per le funzioni di cui alla legge sono ripartiti scomputando le somme già assegnate tramite le convenzioni della l.r. 22/2015, per un totale complessivo di 2.380.000 euro.
Sul piano finanziario:
- per il 2019 le risorse collegate alle convenzioni sono integrate fino a 1.400.000 euro;
- per gli anni 2020 e 2021 sono autorizzate spese annuali di 2.580.000 euro per il finanziamento delle funzioni di cui all’articolo 1, comma 3, e di 700.000 euro annui per quelle di cui all’articolo 2, comma 2;
- per gli esercizi successivi la copertura è demandata alla legge di bilancio.
Decorrenza
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana. Alcune misure, come il termine di 48 ore per gli interventi di controllo, erano espressamente limitate fino al 31 marzo 2020.
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