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Legge

L.R. Toscana 71/2019

Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.

Normativa regionaleL.R. Toscana 71/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale toscana disciplina azioni di prevenzione, informazione, formazione, monitoraggio e presa in carico contro bullismo e cyberbullismo, con interventi rivolti a famiglie, scuola, minori e servizi territoriali. Istituisce un Comitato regionale di coordinamento e prevede una relazione annuale della Giunta. La copertura finanziaria riguarda in particolare l’anno 2019; molte misure sono programmatiche e tuttora riferite al quadro regionale vigente.

Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo in Toscana

Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo in Toscana

La legge regionale della Toscana promuove un insieme coordinato di azioni per prevenire e contrastare bullismo e cyberbullismo, tutelando la crescita educativa, sociale e psicologica delle persone di minore età. La disciplina si colloca nel quadro della normativa statale sul cyberbullismo e mira a integrare scuole, famiglie, servizi sanitari, enti locali e terzo settore.

Finalità e ambito di intervento

Il provvedimento persegue tre obiettivi principali: prevenzione, contrasto e monitoraggio del fenomeno, con attenzione anche all’efficacia delle misure adottate. Le azioni devono svolgersi nei contesti educativi, familiari, scolastici, associativi, culturali e sportivi in cui i minori vivono e si relazionano.

Tipologie di interventi regionali

La Regione promuove e sostiene, nel rispetto della legge statale n. 71/2017, interventi articolati su più livelli:

  • sostegno alla genitorialità, per fornire ai genitori strumenti pedagogici ed educativi;
  • azioni rivolte al personale scolastico ed educativo, per rafforzarne le competenze preventive e di contrasto;
  • attività tra pari tra minori, per diffondere legalità, rispetto della dignità, valorizzazione delle differenze e contrasto a ogni discriminazione;
  • iniziative per l’uso consapevole degli strumenti informatici e della rete internet da parte di minori e famiglie, anche in coerenza con l’educazione civica e digitale;
  • raccolta dati, analisi e monitoraggio del fenomeno, inclusi bullismo e cyberbullismo, e delle misure di contrasto;
  • promozione di social media riconosciuti a livello istituzionale per informazione, sensibilizzazione e contatto con i servizi dedicati;
  • mappatura e sviluppo di percorsi territoriali di presa in carico, con punti di accesso e accoglienza dedicati;
  • raccordo tra sportelli di ascolto scolastici e servizi sanitari di riferimento.

Strumenti operativi e attività promosse dalla Giunta

La Giunta regionale può attivare, anche tramite protocolli d’intesa e accordi con soggetti istituzionali e formativi, diverse iniziative operative:

  • campagne di sensibilizzazione e informazione per insegnanti, studenti, famiglie e contesti associativi;
  • corsi di formazione per studenti educatori tra pari;
  • programmi di formazione per il personale scolastico ed educativo;
  • percorsi integrati nell’ambito dell’educazione civica e digitale;
  • istituzione di un numero verde specifico, gestito da personale qualificato del Centro di ascolto regionale, per ascolto, informazione e orientamento ai servizi sociosanitari;
  • promozione di sportelli di ascolto pedagogici a supporto delle scuole.

Ruolo dell’Osservatorio Internet@Minori

Per le finalità della legge, la Regione si avvale dell’Osservatorio Internet@Minori, individuato come punto di riferimento regionale per informazione, sensibilizzazione, monitoraggio e studio sulla tutela dei minori in internet e sull’uso corretto del web. L’Osservatorio deriva da un protocollo di intesa sottoscritto nel 2017 tra più soggetti istituzionali e specializzati.

Programmazione, attuazione e soggetti coinvolti

Gli interventi sono programmati e realizzati dalla Regione, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati attivi nei settori educativi, sociali e sanitari. La disciplina si innesta nel quadro di varie leggi regionali su istruzione, formazione, non discriminazione, sanità e servizi sociali, nonché nelle forme di collaborazione previste dal Codice del Terzo settore. La nota di aggiornamento al DEFR individua gli interventi da realizzare in coerenza con il programma regionale di sviluppo e stabilisce anche i criteri di assegnazione dei finanziamenti.

Soggetti attuatori

Possono attuare gli interventi, in particolare quelli previsti dal comma 2 dell’articolo 2:

  • comuni singoli o associati, anche tramite la conferenza zonale per l’educazione e l’istruzione;
  • scuole di ogni ordine e grado, anche tramite la conferenza zonale;
  • aziende del servizio sanitario regionale;
  • enti di ricerca e università;
  • soggetti privati senza fine di lucro con comprovata esperienza nel settore o rappresentativi dei comuni.

Interventi specifici per il 2019

Per l’anno 2019 la Giunta regionale è autorizzata a promuovere attività di studio e ricerca e a finanziare progetti innovativi finalizzati al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, nei limiti delle risorse stanziate dalla legge.

Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo

È istituito presso il Consiglio regionale un Comitato con funzioni consultive, propositive e di monitoraggio. Il Comitato è nominato dal Consiglio regionale ed è composto da rappresentanti della Giunta, delle commissioni consiliari, della Commissione pari opportunità, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, del CORECOM, di ANCI Toscana, dell’Istituto degli Innocenti, della Polizia postale, dell’Ufficio scolastico regionale, dell’Ordine degli psicologi, del Parlamento degli studenti, di associazioni con esperienza sulle tematiche dei diritti dei minori e di genere, nonché del mondo sportivo. Il presidente è individuato dalla Giunta tra gli assessori componenti. Possono essere istituiti sottogruppi di lavoro e possono essere invitati anche funzionari regionali, forze dell’ordine, operatori sanitari, del terzo settore e altri esperti. La partecipazione è gratuita.

Funzioni del Comitato

Il Comitato:

  • propone azioni integrate alla Giunta e alle istituzioni interessate sulla base dei dati regionali;
  • collabora con strutture regionali e operatori del territorio per diffondere la conoscenza del fenomeno;
  • fornisce, su richiesta, indirizzi, pareri e informazioni, anche ai fini del monitoraggio regionale. Il Comitato predispone inoltre un regolamento interno per il proprio funzionamento.

Monitoraggio e relazione annuale

La Giunta regionale effettua il monitoraggio sull’evoluzione del fenomeno, sulle politiche di contrasto e sulla loro efficacia, anche utilizzando i dati trasmessi dai soggetti attuatori tramite il Comitato. Ogni anno invia al Consiglio regionale una relazione che indica distribuzione territoriale, soggetti coinvolti e risorse impiegate, definendo anche eventuali nuove misure da intraprendere.

Regime finanziario

Per il solo anno 2019 è autorizzata una spesa di 50.000 euro per l’attuazione delle disposizioni relative agli interventi dell’articolo 5, con copertura mediante rimodulazione del bilancio di previsione 2019-2021. Gli interventi previsti per la programmazione ordinaria e le attività di monitoraggio non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Portata temporale e attualità della disciplina

La legge è del 2019 e disciplina un assetto organizzativo e programmatico che rimane formalmente orientato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno. Tuttavia, la previsione finanziaria specifica è limitata all’anno 2019 e alcune misure risultano collegate alla programmazione annuale regionale e al successivo monitoraggio.

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