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Legge

L.R. Toscana 69/2019

Disposizioni in materia di governo del territorio. Adeguamenti alla normativa statale in materia di edilizia e di sismica. Modifiche alle leggi regionali 65/2014, 64/2009, 5/2010 e 35/2015.

Normativa regionaleL.R. Toscana 69/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Toscana 65/2014 su pianificazione intercomunale, porti, sistema informativo territoriale, mutamenti di destinazione d’uso, sanatoria edilizia e disciplina sismica; modifica inoltre le leggi su sbarramenti, sottotetti e cave. Molte norme attuano l’adeguamento alla normativa statale e alcune disposizioni hanno effetto transitorio su procedimenti in corso o termini già scaduti.

Adeguamenti alla disciplina regionale toscana su governo del territorio, edilizia e sismica

Adeguamenti alla normativa toscana su governo del territorio, edilizia, sismica e cave

La legge regionale Toscana n. 69 del 2019 interviene in modo ampio sulla l.r. 65/2014, sulla disciplina sismica, sui sottotetti e sulle cave. Il provvedimento aggiorna strumenti e procedure di pianificazione, introduce il sistema informativo regionale per il governo del territorio e adegua numerose disposizioni regionali alla normativa statale in materia edilizia e sismica.

Pianificazione intercomunale e incentivi

La legge riconosce espressamente il piano operativo intercomunale tra gli strumenti di pianificazione territoriale. I comuni che hanno approvato piani strutturali intercomunali possono approvare anche i piani operativi intercomunali, seguendo il medesimo procedimento e nel rispetto del termine previsto per la formazione dei piani strutturali intercomunali. A partire dal 2020 la Giunta regionale può individuare forme di incentivazione per favorire la redazione di tali piani.

Partecipazione dei cittadini e piani attuativi

Per i piani attuativi non sottoposti a VAS, il comune può decidere di assoggettarli alle attività di partecipazione previste dalla disciplina regionale, dal regolamento attuativo e dalle linee guida regionali. Restano comunque fermi gli obblighi di informazione previsti dalla normativa sulla partecipazione.

Pianificazione dei porti di interesse nazionale

Viene introdotto un capo dedicato ai procedimenti di approvazione degli atti di programmazione e pianificazione portuale. Per il DPSS dei porti di interesse nazionale, la Giunta regionale verifica la coerenza con il PIT e con gli altri atti regionali; se emergono carenze o contrasti, chiede integrazioni o modifiche all’Autorità di sistema portuale. Se la documentazione è completa e coerente, trasmette il DPSS al Consiglio regionale, che approva gli indirizzi per l’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il DPSS diventa efficace dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul BURT.

Per il PRP e le relative varianti si procede mediante accordo di pianificazione con Regione, Autorità di sistema portuale, province e comuni interessati; possono entrare nell’accordo anche eventuali varianti al piano territoriale di coordinamento, al piano strutturale e al piano operativo. Il Consiglio regionale approva il PRP dopo l’intesa preliminare; l’avviso è pubblicato sul BURT almeno quindici giorni dopo la trasmissione agli enti, e il piano acquista efficacia dopo trenta giorni dalla pubblicazione.

Gli adeguamenti tecnico-funzionali del PRP sono verificati dalla Giunta regionale entro trenta giorni dalla trasmissione, con trasmissione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il Consiglio regionale approva le modifiche entro trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte della Giunta.

Sistema informativo regionale per il governo del territorio

La legge istituisce il sistema informativo regionale integrato per il governo del territorio, finalizzato a supportare politiche e attività amministrative, conoscenza, disciplina, valutazione e monitoraggio del patrimonio territoriale. Il sistema è composto dall’infrastruttura per l’informazione territoriale e dalla piattaforma di gestione degli atti di governo del territorio, istituita con deliberazione della Giunta regionale.

L’infrastruttura territoriale comprende la base informativa territoriale regionale, composta da dati territoriali e metadati, servizi e tecnologie di rete. La BIT include dati di base da telerilevamento, basi topografiche, basi tematiche e basi informative sullo stato di fatto e di diritto del territorio. La Regione disciplina con regolamento, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della norma, le modalità di realizzazione e gestione del sistema e della piattaforma.

Tutti i cittadini possono accedere gratuitamente alla BIT. Gli enti pubblici interessati concorrono alla sua formazione e gestione, e i soggetti istituzionali del governo del territorio devono conferire gratuitamente i dati necessari in loro possesso, secondo regole tecniche concordate. I contributi regionali per gli archivi costitutivi della BIT non possono superare il 50% dei costi complessivi e sono subordinati alla consegna e al collaudo.

L’osservatorio paritetico della pianificazione, oltre al monitoraggio, coordina il confronto sui processi di informatizzazione nel sistema regionale.

Parametri urbanistici e mutamenti di destinazione d’uso senza opere

Numerose modifiche adeguano la l.r. 65/2014 alle definizioni uniformi statali, sostituendo espressioni come “utile lorda” con “edificabile” e “utile” con “calpestabile”.

La disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso senza opere viene riformulata. I comuni possono adottare una disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni, contenuta nel piano operativo o in un piano di settore collegato, che definisca, per specifiche fattispecie, immobili o aree, i mutamenti all’interno della stessa categoria funzionale da assoggettare a CILA.

Per i mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d’uso:

  • se avvengono senza opere e riguardano immobili in zona “A” o assimilata, sono soggetti a permesso di costruire;
  • se avvengono fuori dalle zone “A” o assimilate, rientrano nella disciplina del restauro/risanamento conservativo o degli altri interventi previsti dalla legge regionale, con possibilità di SCIA o SCIA alternativa al permesso di costruire nei casi previsti;
  • nei casi disciplinati dall’articolo 98, i mutamenti senza opere all’interno della stessa categoria funzionale possono essere comunicati con CILA secondo la disciplina comunale.

La legge regola anche i contributi dovuti per tali mutamenti: il permesso di costruire comporta il pagamento degli oneri di urbanizzazione se il mutamento rilevante senza opere è eseguito o correlato a restauro e risanamento conservativo; in caso di incremento dei carichi urbanistici il contributo è dovuto nella misura stabilita dal comune.

Sono inoltre introdotte specifiche sanzioni e ordini di cessazione dell’uso difforme:

  • per mutamenti rilevanti senza opere in assenza o difformità dal permesso di costruire, il comune ordina la cessazione dell’utilizzazione entro 90 giorni;
  • per mutamenti rilevanti senza opere in difformità dalla SCIA o dagli strumenti urbanistici, il comune ordina la cessazione entro 6 mesi e, in caso di mancato adeguamento, applica una sanzione da 1.000 a 5.000 euro;
  • per mutamenti senza opere all’interno della stessa categoria funzionale, il termine massimo per la cessazione è di 6 mesi e la sanzione va da 500 a 2.000 euro.

Nuove regole sismiche: autorizzazione, deposito, controlli e responsabilità

La legge riscrive in modo organico la disciplina sismica della l.r. 65/2014.

Per gli interventi rilevanti ai fini sismici è necessaria la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente prima dell’inizio dei lavori. La richiesta è presentata telematicamente allo sportello unico con progetto e asseverazione del progettista. La struttura regionale verifica i progetti, accertando completezza, realizzabilità e corretto rispetto delle norme tecniche di costruzione. L’autorizzazione è rilasciata entro 60 giorni.

Per gli interventi di minore rilevanza è previsto il deposito del progetto con preavviso allo sportello unico; la struttura regionale rilascia l’attestazione di avvenuto deposito dopo il controllo di completezza formale. Sui progetti depositati la Regione effettua verifiche a campione su base provinciale, con percentuali e criteri stabiliti dal regolamento regionale. Il sorteggio avviene tramite procedura informatica il primo giorno del mese successivo e l’esito è comunicato entro 60 giorni.

La legge introduce anche la categoria degli interventi privi di rilevanza, individuati dal regolamento regionale. Tali interventi sono soggetti a deposito presso il comune; il progettista assevera il rispetto delle condizioni regolamentari e, a fine lavori, trasmette la dichiarazione di regolare esecuzione. Sono inoltre previste le varianti non sostanziali, anch’esse disciplinate dal regolamento e soggette a deposito prima della relazione finale.

Vengono ridefinite le responsabilità di progettista, direttore dei lavori e costruttore, nonché il contenuto delle asseverazioni. Nei cantieri devono essere conservati autorizzazione o attestazione di deposito, copia degli atti progettuali e giornale dei lavori strutturali. La Regione approva uno o più regolamenti per disciplinare modalità di vigilanza, elaborati progettuali, trasmissione dei progetti, indagini geologiche e geotecniche, varianti, interventi assoggettati ad autorizzazione, interventi privi di rilevanza, edifici strategici e rilevanti e criteri di sorteggio.

Sanatoria edilizia e SCIA in sanatoria

La legge adegua la disciplina regionale alla SCIA in sanatoria e alla sanatoria edilizia. In presenza di interventi eseguiti in assenza o difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA, la sanatoria è possibile se l’intervento risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda.

La sanatoria può essere chiesta:

  • fino alla notifica dell’accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire, per le fattispecie sanzionate dall’articolo 196;
  • fino alla rimozione o demolizione delle opere abusive, per le fattispecie degli articoli 199 e 206;
  • anche dopo il pagamento della sanzione pecuniaria sostitutiva, se sussistono i presupposti;
  • anche per le fattispecie dell’articolo 200, comma 1, dopo il pagamento della sanzione pecuniaria.

Si prevede sia l’istanza di permesso di costruire in sanatoria, sia l’attestazione di conformità in sanatoria o la SCIA in sanatoria, a seconda della tipologia di intervento. La SCIA in sanatoria richiede l’asseverazione di conformità alla normativa tecnica del professionista abilitato. Alle istanze si applicano le misure di salvaguardia e deve essere allegata la documentazione necessaria per i controlli comunali.

La sanatoria comporta il pagamento degli oneri dovuti e di una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.164 euro, salvo specifiche ipotesi. Per gli accertamenti di conformità riguardanti sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo, l’oblazione non può superare 1.000 euro. Per immobili o aree soggetti a vincolo paesaggistico, la sanatoria è possibile solo dopo l’irrogazione delle sanzioni previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Progetti di paesaggio e piani urbanistici

I progetti di territorio attuativi del PIT con valenza paesaggistica assumono la denominazione di “progetti di paesaggio”. La legge consente inoltre varianti agli strumenti urbanistici generali finalizzate al recepimento dei progetti di paesaggio e all’adeguamento al piano regionale cave.

Disposizioni transitorie e termini procedimentali

Il termine per la formazione del piano strutturale intercomunale e della variante generale viene portato a quattro anni. Per i comuni con regolamento urbanistico vigente al 27 novembre 2014, le varianti adottate devono essere approvate entro il 30 giugno 2020, a pena di decadenza, e comunque solo se il comune avvia il procedimento del nuovo piano operativo prima dell’approvazione delle varianti.

Per i comuni interessati da fusione, il termine transitorio viene esteso da tre a quattro anni. Altre disposizioni coordinano i regimi transitori con l’avvio del piano strutturale intercomunale.

Sbarramenti di ritenuta e bacini di accumulo

La l.r. 64/2009 viene modificata introducendo una procedura semplificata per taluni manufatti di piccole dimensioni: altezza non superiore a 3,5 metri, volume di accumulo non superiore a 20.000 metri cubi, assenza, a valle, di strutture abitative o produttive, infrastrutture stradali e altre attività antropiche a rischio entro 500 metri. Il proprietario deve comunque verificare, con autodichiarazione agli uffici del genio civile, il rischio connesso alla rottura dell’invaso fino a 1 chilometro, restando fermo il titolo edilizio previsto dalla l.r. 65/2014.

Per gli accertamenti di conformità e le sanatorie relative a tali impianti, le nuove regole si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Recupero abitativo dei sottotetti

La l.r. 5/2010 viene adeguata prevedendo che, se consentito dagli strumenti urbanistici comunali, la destinazione residenziale possa essere conseguita anche contestualmente agli interventi di recupero. In zona “A” o assimilata gli interventi sono soggetti a permesso di costruire; negli altri casi a SCIA.

Le superfici dei locali sottotetto recuperati non si computano ai fini delle superfici minime e dei requisiti igienico-sanitari delle unità immobiliari residenziali. È inoltre previsto un ulteriore caso di recupero, per volumi legittimamente esistenti o in corso di realizzazione alla data del 27 febbraio 2010, se espressamente previsto dagli strumenti urbanistici comunali, anche con nuovi solai o abbassamento di quelli esistenti.

Cave e pianificazione estrattiva

La l.r. 35/2015 è modificata per coordinare la pianificazione urbanistica con il piano regionale cave. Il comune può procedere all’adeguamento ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 65/2014. In caso di mancato adeguamento nel termine indicato dal PRC, le localizzazioni dei giacimenti e le prescrizioni del PRC prevalgono sugli strumenti urbanistici vigenti.

Fino all’adeguamento degli strumenti comunali, e comunque entro il termine del PRC, le autorizzazioni all’esercizio dell’attività estrattiva sono rilasciate in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, se non in contrasto con il PRC. Sono inoltre disciplinate disposizioni transitorie per il sanzionamento di difformità volumetriche nei bacini estrattivi delle Alpi Apuane.

Disposizioni finali, abrogazioni ed efficacia

La legge abroga numerosi articoli della l.r. 65/2014, in particolare quelli relativi alla disciplina sismica e ad altri istituti non più coerenti con la nuova formulazione.

L’entrata in vigore è fissata per il giorno stesso della pubblicazione sul BURT.

Deprecazione e utilità pratica

La legge è in larga parte ancora rilevante come testo di coordinamento della disciplina toscana su urbanistica, edilizia e sismica, ma alcune sue previsioni risultano oggi non più operative o non utilmente applicabili per effetto di abrogazioni e della giurisprudenza costituzionale richiamata nel testo. In particolare, le parti colpite da dichiarazioni di illegittimità costituzionale e le disposizioni transitorie con termini già scaduti vanno considerate prive di utilità pratica attuale.

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