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Legge

L.R. Toscana 67/2019

Cooperazione di comunità. Modifiche alla l.r. 73/2005.

Normativa regionaleL.R. Toscana 67/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Toscana 73/2005 per riconoscere e promuovere le cooperative di comunità, definendone requisiti, finalità e possibili forme di sostegno/affidamento di beni pubblici. Per il solo anno 2020 prevede contributi regionali fino a 740.000 euro tramite bando, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.

Cooperazione di comunità e contributi regionali in Toscana

Cooperazione di comunità in Toscana

La legge regionale Toscana 14 novembre 2019, n. 67 interviene sulla disciplina regionale della cooperazione per introdurre e promuovere in modo espresso le cooperative di comunità, prevedendo anche un sostegno finanziario limitato all’anno 2020. La norma mira a valorizzare risorse territoriali, competenze e vocazioni locali, con particolare attenzione ad aree montane, interne o in difficoltà socio-economica.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione riconosce e promuove le cooperative di comunità:

  • nelle aree montane, interne o a rischio di spopolamento;
  • nelle zone con disagio socio-economico o criticità ambientale;
  • in contesti diversi, come aree metropolitane o periferie urbane, quando vi siano minore accessibilità sociale, economica e di mercato, rarefazione dei servizi e marginalità sociali.

L’intervento ha efficacia esclusivamente nel territorio della Regione Toscana.

Definizione di cooperativa di comunità

Sono qualificate come cooperative di comunità le società cooperative:

  • costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile;
  • iscritte all’Albo delle cooperative;
  • orientate a soddisfare i bisogni della comunità locale in cui operano.

L’attività deve essere finalizzata a migliorare la qualità sociale ed economica della vita mediante:

  • sviluppo di attività culturali;
  • attività socio-economiche eco-sostenibili;
  • recupero di beni ambientali o monumentali;
  • creazione di offerta di lavoro.

Le cooperative di comunità perseguono l’interesse generale della comunità e promuovono la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni e servizi collettivi.

Composizione della compagine sociale

La compagine sociale può essere formata da:

  • persone fisiche e giuridiche appartenenti alla comunità interessata, oppure che la sovvenzionano o operano con essa;
  • organizzazioni del Terzo settore con sede legale nella comunità interessata, che dichiarino espressamente di svolgere in via prevalente le proprie attività nei confronti della stessa comunità.

Utilizzo di beni pubblici e affidamenti

La Regione e i propri enti dipendenti possono concedere alle cooperative di comunità l’utilizzo di aree e beni immobili inutilizzati, nel rispetto della disciplina regionale sul demanio e patrimonio e del relativo regolamento attuativo. La concessione è finalizzata al recupero e riuso di beni per finalità di interesse generale e per la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, sulla base di una proposta presentata dalla cooperativa interessata.

Gli enti locali, nel rispetto dell’articolo 118, comma quarto, della Costituzione, e le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale possono applicare la disciplina e procedere ad affidamenti di aree e beni immobili inutilizzati alle cooperative di comunità per le medesime finalità, sempre su proposta della cooperativa.

Sostegno economico per l’anno 2020

Per il solo anno 2020 la Regione Toscana sostiene le cooperative di comunità mediante contributi concessi tramite bando, nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.

È autorizzata una spesa complessiva di 740.000 euro, così ripartita:

  • 640.000 euro in spese in conto capitale;
  • 100.000 euro in spese correnti.

La copertura avviene mediante variazioni del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020, con corrispondenti riduzioni del Fondo e accantonamenti e aumenti sulla Missione 14, Programma 04.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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