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Legge

L.R. Toscana 68/2019

Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132. Modifiche alla l.r. 30/2009.

Normativa regionaleL.R. Toscana 68/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina di ARPAT in Toscana ai principi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente: ne ridefinisce funzioni, controlli, supporto tecnico-scientifico, organizzazione, carta dei servizi, piano delle attività e finanziamento. Prevede regole transitorie su carta e tariffe fino ai nuovi atti e non comporta nuovi oneri per il bilancio regionale.

Adeguamento della disciplina di ARPAT alla legge statale n. 132/2016

Adeguamento della disciplina di ARPAT al sistema nazionale per la protezione ambientale

La legge regionale Toscana n. 68/2019 modifica in modo organico la l.r. 30/2009 per adeguare ARPAT alla legge statale n. 132/2016. Rafforza il ruolo dell’Agenzia come ente pubblico dotato di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile, ne ridefinisce funzioni, finanziamento, programmazione e organizzazione, introducendo anche discipline transitorie su carta dei servizi e tariffe.

Finalità, natura e definizioni

ARPAT è confermata come ente di diritto pubblico con autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile. La sua attività è orientata al perseguimento dello sviluppo sostenibile, alla salvaguardia e promozione della qualità dell’ambiente e alla tutela delle risorse naturali in Toscana, anche in relazione agli obiettivi di salute umana. La legge richiama le definizioni della l. 132/2016 e introduce quelle di livello regionale delle attività, controllo ambientale e carta dei servizi e delle attività.

Attività istituzionali dell’Agenzia

Le attività istituzionali di ARPAT comprendono:

  • supporto tecnico-scientifico agli enti territoriali;
  • controllo ambientale;
  • elaborazione dati, informazione e conoscenza ambientale;
  • attività connesse alla tutela della salute;
  • attività rese ai privati nei casi previsti dalla legge.

Tali attività si riferiscono alle matrici aria, acqua e suolo e sono dettagliate nella carta dei servizi e delle attività.

Controlli ambientali e laboratori

Le attività di controllo ambientale consistono in campionamenti, analisi e misure, monitoraggi, ispezioni e verifiche delle forme di autocontrollo previste dalle normative vigenti. Possono essere attivate anche su segnalazione dei cittadini e possono essere svolte anche mediante progetti speciali.

Il personale incaricato degli interventi ispettivi può svolgere funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria e ha accesso agli impianti e ai documenti necessari, senza che possa essergli opposto il segreto industriale. ARPAT partecipa inoltre alla rete nazionale dei laboratori accreditati e applica i metodi ufficiali di riferimento elaborati dal sistema nazionale.

Supporto tecnico-scientifico, salute e rapporti con altri enti

ARPAT fornisce assistenza tecnico-scientifica alla Regione e agli altri enti di riferimento, attraverso contributi istruttori, pareri, valutazioni, prestazioni analitiche e supporto alla predisposizione di norme, piani e programmi. La Giunta regionale può individuare i casi in cui le valutazioni tecniche dell’ARPAT sono obbligatorie prima del rilascio di provvedimenti amministrativi.

L’Agenzia svolge anche attività connesse alla tutela della salute a favore della Regione e delle strutture del servizio sanitario regionale, con particolare riferimento alla prevenzione collettiva, anche tramite progetti speciali. È prevista collaborazione con ISPRA, con le altre agenzie ambientali, con il Ministero competente, con la protezione civile e con scuole e università.

Attività obbligatorie, ulteriori attività e rapporti con i privati

La legge distingue tra:

  • attività obbligatorie per garantire i LEPTA;
  • attività ordinarie e straordinarie richieste dagli enti pubblici competenti;
  • attività tecniche rese ai privati quando la normativa impone di avvalersi esclusivamente di ARPAT;
  • ulteriori attività a favore di altri soggetti pubblici e privati, possibili solo se non vi sono incompatibilità e se non pregiudicano il raggiungimento dei LEPTA.

Le ulteriori attività sono regolate da accordi o convenzioni autorizzati dalla Giunta regionale e sono finanziate integralmente dai richiedenti secondo tariffe nazionali. I privati sopportano anche i costi delle attività istituzionali loro rese nei casi previsti dalla legge.

Carta dei servizi e programmazione delle attività

La carta dei servizi e delle attività è approvata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, nel rispetto dei LEPTA, del Catalogo nazionale dei servizi e della programmazione regionale. Deve essere aggiornata periodicamente e comunque entro 90 giorni dall’aggiornamento dei LEPTA e del Catalogo nazionale.

La carta definisce tipologie di attività, livelli attesi, tempi di erogazione, costi e beneficiari, e il rispetto dei livelli e dei tempi incide sulla valutazione della performance organizzativa. Il piano triennale delle attività, con documento annuale, è predisposto da ARPAT e approvato dalla Giunta regionale, in coerenza con la carta e con gli indirizzi regionali annuali.

Finanziamento e oneri economici

Il finanziamento di ARPAT è articolato in:

  • contributo regionale ordinario per LEPTA e attività ordinarie;
  • contributi integrativi regionali e degli altri enti per attività straordinarie e supplementari;
  • risorse aggiuntive per ulteriori attività;
  • oneri posti a carico dei privati secondo il principio “chi inquina paga”;
  • proventi di attività convenzionate;
  • altre risorse, rendite e contributi;
  • risorse da progetti e oneri per indagini delegate dall’autorità giudiziaria.

Organizzazione, personale e direzione

ARPAT è articolata in una struttura centrale regionale e in strutture periferiche. La Giunta regionale approva indirizzi organizzativi e il regolamento interno dell’Agenzia, che deve garantire omogeneità ed efficacia delle prestazioni e individuare anche il bacino di riferimento dei laboratori.

Il direttore generale deve possedere i requisiti previsti dalla l. 132/2016; in caso di cessazione è sostituito per un massimo di 60 giorni dal direttore più anziano tra amministrativo e tecnico. Il personale ispettivo è individuato con regolamento interno; possono essere nominati ufficiali di polizia giudiziaria con adeguata assistenza legale e assicurativa.

Disposizioni transitorie e finanziarie

Fino all’approvazione della nuova carta dei servizi si applica quella approvata nel 2013; fino all’approvazione delle tariffe nazionali si applicano quelle approvate dalla Giunta regionale su proposta di ARPAT. La legge non può comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

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