Cassazione Civile, Ordinanza n. 14503/2022 del 09/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso l'estinzione del giudizio perché la rinuncia al ricorso, pur richiesta e preannunciata nell'istanza di definizione agevolata, non era stata formalmente depositata. Ha compensato le spese e ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, rilevando l'assenza dei presupposti processuali per la relativa statuizione.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale di Roma che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittimi gli avvisi di accertamento relativi a IRES, IVA e IRAP per l'anno 2006. Nel corso del giudizio di legittimità la ricorrente ha depositato memoria chiedendo l'estinzione del giudizio perché aveva aderito alla procedura di definizione agevolata dei carichi pendenti prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, convertito in l. n. 225 del 2016, producendo l'istanza di adesione, la comunicazione di Equitalia sulle somme dovute e le contabili dei versamenti effettuati. La Corte ha però rilevato che, pur risultando provata la procedura di condono e il pagamento delle somme dovute, la rinuncia al ricorso, pur sollecitata, non era stata formalizzata; ha quindi escluso la dichiarazione di estinzione, ritenendo tuttavia che l'impegno assunto dalla contribuente a rinunciare al giudizio integrasse sopravvenuta carenza di interesse e determinasse l'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 370 c.p.c.
richiamato per la costituzione della resistente nel giudizio di cassazione
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
richiamato quale base normativa della definizione agevolata dei carichi pendenti invocata dalla contribuente
L. 1 dicembre 2016, n. 225
legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata in relazione alla procedura di definizione agevolata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
art. 6 d.l. n. 193 del 2016
la documentazione allegata prova l'adesione alla procedura di condono/rottamazione delle cartelle in pendenza del giudizio
Massime di principio
- Quando il contribuente aderisce alla definizione agevolata dei carichi pendenti e paga quanto dovuto, può venire meno l'interesse a coltivare l'impugnazione degli atti impositivi oggetto del giudizio, con conseguente inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di estinzione del giudizio presuppone la rituale formalizzazione della rinuncia al ricorso; in mancanza di tale atto, il giudice non può pronunciare l'estinzione, potendo invece rilevare l'inammissibilità per difetto sopravvenuto di interesse.
- L'adesione alla procedura di definizione agevolata, se accompagnata dalla prova dei versamenti dovuti e dall'impegno alla rinuncia, è idonea a incidere sulla persistenza dell'interesse processuale alla prosecuzione del giudizio.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica automaticamente, ma solo se sussistono i presupposti processuali previsti dalla legge, che devono essere verificati dal giudice.
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