Sentenza n. 11074/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 4.09.2025 notificato al ricorrente in data 5.09.2025 a mezzo del quale lo Stato Maggiore dell'Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, ha disposto il non accoglimento dell'istanza presentata ai sensi dell'art 42 bis del D.LGS N.151/2001 tesa ad ottenere l'assegnazione temporanea presso un Ente dislocato nella sede di LECCE. - nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 9\1\2026: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 14.11.2025, notificato al ricorrente in data 17.11.2025, con il quale lo Stato Maggiore dell’Esercito – Dipartimento Impiego del Personale, in asserita ottemperanza all’ordinanza n. -OMISSIS- del TAR Lazio – sede di Roma, che aveva accolto il ricorso ai fini del riesame, ha nuovamente disposto il rigetto dell’istanza presentata dal ricorrente ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, volta ad ottenere l’assegnazione temporanea presso un Ente dislocato nella sede di Lecce; (ALL. 1) - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente - Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 4.09.2025 notificato al ricorrente in data 5.09.2025 a mezzo del quale lo Stato Maggiore dell’Esercito, Dipartimento Impiego del Personale, ha disposto il non accoglimento dell’istanza presentata ai sensi dell’art 42 bis del D.LGS N.151/2001 tesa ad ottenere l’assegnazione temporanea presso un Ente dislocato nella sede di LECCE (ALL. 2) - nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale comunque lesivo degli interessi del ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione temporanea presso un ente dislocato a Lecce ai sensi dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, seguito da un nuovo diniego adottato in sede di riesame
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il primo diniego del 4 settembre 2025, deducendo eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza istruttoria, erronea interpretazione e mancata applicazione dell’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, nonché incongruità, illogicità, irragionevolezza e manifesta ingiustizia. In sede cautelare il TAR aveva ritenuto insufficiente l’approfondimento istruttorio e motivazionale sulla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, ordinando il riesame. L’Amministrazione ha quindi adottato il nuovo provvedimento del 14 novembre 2025, anch’esso impugnato con motivi aggiunti, riproponendo sostanzialmente le medesime censure. Il ricorrente contestava in particolare l’assenza di posti disponibili e la mancata considerazione di posizioni professionali assimilabili a quella posseduta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., poiché il nuovo diniego del 14 novembre 2025, adottato dopo la rinnovata istruttoria disposta in sede cautelare, aveva sostituito sostanzialmente il provvedimento originario, rendendo inutile il suo annullamento. Il ricorso per motivi aggiunti è stato respinto nel merito. Il Collegio ha chiarito che l’assegnazione temporanea ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, applicabile anche al personale militare, richiede la sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva, da valutare in senso non restrittivo, considerando l’intero spettro delle funzioni riconducibili al ruolo e grado dell’interessato, nonché l’assenza di casi o esigenze eccezionali connesse a carenze di organico presso l’ente di appartenenza. Nel caso concreto, il nuovo provvedimento aveva indicato puntualmente l’assenza di posti disponibili non soltanto per la figura di artigliere contraerea, ma anche per figure ritenute assimilabili, quali fuciliere, operatore informatico e operatore TRAMAT, rilevando l’integrale alimentazione degli organici presso la sede di Lecce. Le contestazioni del ricorrente sono state ritenute generiche, poiché non supportate da elementi concreti idonei a dimostrare l’inesattezza dei dati amministrativi o l’effettiva assimilabilità di ulteriori posizioni professionali. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001
sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva
La disposizione, applicabile anche al personale militare, subordina l’assegnazione temporanea alla disponibilità di una posizione presso la sede richiesta. La corrispondenza non deve essere intesa in senso meramente restrittivo, ma impone di verificare anche la possibilità di un proficuo impiego in funzioni riconducibili al ruolo e al grado rivestiti.
art. 1493 d.lgs. n. 66/2010
La specificità del personale militare consente l’applicazione dell’istituto dell’assegnazione temporanea previsto dall’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 anche agli appartenenti alle Forze armate.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, dopo l’instaurazione del giudizio, un nuovo provvedimento sostituisce sostanzialmente quello impugnato, rendendo inutile il suo annullamento.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017
La disciplina speciale richiamata per il personale delle forze di polizia non è stata ritenuta applicabile a un graduato dell’Esercito italiano.
Massime di principio
- L’assegnazione temporanea per esigenze di genitorialità prevista dall’art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001 è subordinata, anche per il personale militare, alla disponibilità di un posto vacante e disponibile presso la sede richiesta e all’assenza di particolari esigenze organizzative ostative presso la sede di appartenenza.
- La nozione di posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva deve essere valutata in senso sostanziale e non restrittivo: l’amministrazione deve verificare non solo l’identità delle mansioni già svolte, ma anche la possibilità di un utile impiego in funzioni riconducibili al ruolo e al grado del militare richiedente.
- Il diniego di assegnazione temporanea è adeguatamente motivato quando indica concretamente l’assenza di posti disponibili sia per la specifica figura professionale sia per le posizioni funzionalmente assimilabili, dando conto dello stato degli organici presso la sede richiesta.
- A fronte di una motivazione amministrativa puntuale sui dati organici e sulle posizioni assimilabili, il ricorrente non può limitarsi a contestazioni generiche, ma deve fornire elementi concreti idonei a dimostrare l’inesattezza dei dati o l’effettiva corrispondenza sostanziale delle posizioni che assume essere disponibili.
- L’adozione, nel corso del giudizio, di un nuovo diniego sostitutivo del provvedimento originariamente impugnato determina la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento del primo atto, ferma restando la possibilità di impugnare il nuovo provvedimento con motivi aggiunti.
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