Sentenza n. 392/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 463/2024 in data 23 maggio 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, n. 463/2024, recante l'obbligo di attribuire alla ricorrente € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oltre interessi o rivalutazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 463/2024 del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 4 dicembre 2024 e dichiarata passata in giudicato con certificazione della cancelleria del 27 maggio 2025. La sentenza civile aveva condannato il Ministero ad attribuire alla docente, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, l'importo nominale di € 500,00, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell'art. 22, comma 36, l. 724/1994. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero, che non ha eseguito quanto stabilito, e ha chiesto l'ordine di esecuzione, nonché la nomina di un Commissario ad acta, anche per l'eventuale emissione di uno speciale ordine di pagamento. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l'inadempimento. Il TAR ha inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e la mancata esecuzione dell'obbligo giudiziale. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza civile entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d'ora Commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che il commissario provveda entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l'attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
per l’esecuzione del giudicato
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
emerge la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.
Fondano l'azione di ottemperanza avverso l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento giudiziale consente di azionare l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22 co. 36 l. 724/1994
La sentenza oggetto di ottemperanza richiama tale disposizione per la corresponsione degli accessori sull'importo dovuto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi da essa derivanti.
- Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, l'azione esecutiva amministrativa può essere attivata dopo il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale.
- L'accertata inottemperanza al giudicato legittima il giudice amministrativo a ordinare all'amministrazione di eseguire gli adempimenti dovuti entro un termine perentorio e a nominare sin d'ora un Commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Quando il Commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, per l'attività commissariale non è dovuto alcun compenso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 907/2026 - Latina, Sezione 1
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1621/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1622/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1623/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1624/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 23 lug 2026Sentenza n. 1625/2026 - Venezia, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →