Cassazione Penale, Sentenza n. 31148/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello per: (1) illegittimità dell'acquisizione del prelievo ematico e dell'esame alcolemico per mancato avviso sulla facoltà di farsi assistere da difensore e mancato consenso, richiamando art. 114 disp. att. c.p.p. e art. 191 c.p.p.; (2) contrasto tra le dichiarazioni del teste di polizia giudiziaria (Manfredini) e della madre (Fini) circa lo stato di coscienza al momento del prelievo; (3) apparente incongruenza tra la data della richiesta urgente trasmessa all'ospedale (31/12/2018) e la data annotata nel referto degli esami (04/01/2019); (4) omessa integrazione istruttoria richiesta in appello (assunzione della testimonianza dell'infermiera dell'ambulanza) sollecitata ai sensi dell'art. 495 co.2 e/o art. 507 c.p.p.; (5) omissione nel dispositivo della sentenza d'appello dell'indicazione del beneficio della non menzione della condanna.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e non illogica la ricostruzione dei giudici di merito circa l'impossibilità, nel momento del prelievo urgente, di dare gli avvisi ex art. 356 c.p.p. e art. 114 disp. att. c.p.p., essendo l'accertamento urgente indifferibile e l'esito dipendente dal decorso del tempo; ha spiegato la discrepanza delle date come riferibile a due atti diversi (richiesta immediata di prelievo vs successiva richiesta di analisi al laboratorio) e quindi non idonea a privare di utilizzabilità l'esame alcolemico; ha ritenuto legittima la valutazione delle testimonianze da parte del giudice di merito e ha escluso che la mancata acquisizione della testimonianza dell'infermiera, richiesta in appello ai sensi dell'art. 507 c.p.p., configuri vizio reclamabile in cassazione ai sensi dell'art. 495 co.2; ha inoltre qualificato come errore materiale l'omissione nel dispositivo dell'indicazione del beneficio della non menzione, che deve essere rettificata dalla Corte d'appello. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare alla Cassa delle ammende €3.000.
Norme richiamate
art. 186 Codice della Strada (comma 2-bis)
La Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante ex comma 2-bis (guida in stato di ebbrezza con incidente) in ragione dell'elevato tasso alcolemico e della dinamica del sinistro, idonee a dimostrare il nesso causale.
art. 114 disposizioni attuative c.p.p.
Riferito all'obbligo di avviso sulla facoltà di farsi assistere da difensore; la Corte ha ritenuto che, in caso di accertamento urgente e indifferibile e di stato di semi-incoscienza, non sussista l'obbligo di attendere che il soggetto sia in grado di ricevere l'avviso o l'arrivo del difensore.
art. 356 c.p.p.
Richiami sul regime degli atti urgenti di polizia giudiziaria: la valutazione del giudice di merito circa l'impossibilità di dare avvisi immediati è insindacabile in cassazione salvo irragionevolezza.
art. 191 c.p.p.
Censurato dal ricorrente come norma violata per l'acquisizione del prelievo senza consenso; la Corte ha ritenuto che l'acquisizione urgente sia legittima alla luce della natura indifferibile dell'accertamento alcolemico.
art. 495 co.2 c.p.p.
Norma che consente di dedurre in cassazione la mancata assunzione di prova decisiva solo se la prova era stata richiesta e rigettata ai sensi dell'art. 495 co.2; nel caso la richiesta era stata formulata soltanto ai sensi dell'art. 507, per cui il vizio non è deducibile in cassazione.
art. 507 c.p.p.
Potere discrezionale del giudice di merito di integrare l'istruttoria; la Corte ha ritenuto che la mancata esercitazione di tale potere non costituisca motivo valido di cassazione quando la richiesta non era stata presentata secondo l'art. 495 co.2.
art. 130 c.p.p.
Strumento per correggere errori materiali del dispositivo da parte del giudice competente in sede di impugnazione; la Corte ha indicato che l'errore materiale sul dispositivo va corretto dalla Corte d'appello e non in sede di Cassazione.
art. 619 c.p.p.
Norma speciale di rettifica in Cassazione; la Corte ha spiegato che non si applica al caso di omissione nel dispositivo relativa al beneficio di non menzione, che va rettificata secondo art. 130 c.p.p. presso la Corte d'appello.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese processuali per il ricorso inammissibile; la Corte ha condannato il ricorrente alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Gli accertamenti ematici urgenti finalizzati alla verifica dell'ebbrezza possono essere eseguiti senza attendere il consenso o l'arrivo del difensore quando il soggetto è in condizioni tali da non poter ricevere gli avvisi: l'urgenza e il rischio di compromissione dell'esito giustificano l'acquisizione.
- Discrepanze formali tra documenti (es. data della richiesta al pronto soccorso vs data del referto di laboratorio) possono essere spiegate come diversità di atti (prelievo immediato vs successiva trasmissione al laboratorio) e non incidono automaticamente sulla utilizzabilità della prova, se la spiegazione è logica e coerente.
- La valutazione dell'attendibilità delle testimonianze e la scelta tra versioni confliggenti sono competenza primaria del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di motivazione illogica o irragionevole.
- La mancata acquisizione di una prova su istanza formulata ai sensi dell'art. 507 c.p.p. rientra nella discrezionalità del giudice e, se non decisiva e non richiesta ai sensi dell'art. 495 co.2, non costituisce motivo valido di ricorso per cassazione.
- Errori materiali nel dispositivo (es. omissione della indicazione del beneficio della non menzione) possono e devono essere corretti mediante le procedure previste (art. 130 c.p.p.) presso il giudice che ha emesso la sentenza, non in sede di Cassazione quando il ricorso è inammissibile.
- In presenza di tassi alcolemici elevati e di dinamiche incidentali coerenti, i giudici possono ritenere sussistente il nesso causale e applicare le aggravanti previste dal Codice della Strada.
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